IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995 "misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 1995, n. 213; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1996, modificazioni al decreto ministeriale 4 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 1996, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363; Vista la decisione n. 95/108/CE del 28 marzo 1995 di modifica della decisione della Commissione del 92/451/CEE del 30 luglio 1992; Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea; Visto il parere del Comitato nazionale di coordinamento di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1995 espresso nella seduta del 10 dicembre 1998; Vista la decisione 99/384/CE del 31 maggio 1999 che modifica la decisione 95/108/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna; Decreta: Art. 1. 1. E' vietata la spedizione a qualsiasi titolo di animali vivi della famiglia dei suidi dalla regione Sardegna.