IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
  Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
  Visto il decreto  ministeriale 4 luglio 1995  "misure di protezione
contro la peste suina africana in Sardegna" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 1995, n. 213;
  Visto  il  decreto ministeriale  13  marzo  1996, modificazioni  al
decreto  ministeriale  4  luglio   1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 1996, n. 125;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363;
  Vista la decisione n. 95/108/CE del 28 marzo 1995 di modifica della
decisione della Commissione del 92/451/CEE del 30 luglio 1992;
  Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea;
  Visto il parere  del Comitato nazionale di coordinamento  di cui al
decreto  ministeriale 4  luglio  1995 espresso  nella  seduta del  10
dicembre 1998;
  Vista la  decisione 99/384/CE  del 31 maggio  1999 che  modifica la
decisione 95/108/CE relativa a talune  misure di protezione contro la
peste suina africana in Sardegna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' vietata  la spedizione  a qualsiasi  titolo di  animali vivi
della famiglia dei suidi dalla regione Sardegna.