Ai comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI)
  Talune  questioni generali  di estrema  rilevanza, aventi  riflessi
anche sulla  insussistenza del  diritto del contribuente  al rimborso
dell'ICI relativa all'anno 1993, le  quali sono sorte nei primi tempi
di vigenza  dell'imposta comunale  sugli immobili, hanno  poi trovato
soluzione o  a livello  legislativo oppure  con pronunce  della Corte
costituzionale.
  La  presente circolare  e'  diretta a  richiamare l'attenzione  dei
comuni sui seguenti problemi, ricordandone le soluzioni intervenute.
 1. La questione della legittimita' delle tariffe d'estimo.
  In esecuzione  del decreto  del Ministro  delle finanze  20 gennaio
1990  (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 31  del successivo  7
febbraio),  concernente la  revisione  delle  tariffe d'estimo  delle
unita' immobiliari  urbane, venne emanato il  decreto ministeriale 27
settembre  1991,  con  il  quale  furono  determinate,  per  l'intero
territorio nazionale,  le predette tariffe (alcune  rettifiche furono
apportate,  per  taluni comuni  delle  province  di Trento,  Bolzano,
Lucca, Messina ed Enna, con  i successivi decreti ministeriali del 17
aprile 1992).
  Le tariffe d'estimo in commento  (sulla base delle quali sono state
quantificate  ed  inserite  negli atti  catastali  le  corrispondenti
rendite; rendite che, capitalizzate attraverso moltiplicatori di 100,
50  oppure   34,  conducono   alla  determinazione  del   valore  del
fabbricato,  quale  base  imponibile  ICI)  hanno  trovato  immediata
applicazione  fin dalla  data  di  istituzione dell'imposta  comunale
sugli immobili (1 gennaio 1993).
  In alcuni comuni (all'incirca 1.400) le predette tariffe sono, poi,
state  in  parte  rideterminate,   in  diminuzione,  con  il  decreto
legislativo  n.   568  del   28  dicembre   1993  e   sue  successive
modificazioni;  eppero',  con  effetto, per  quanto  riguarda  l'ICI,
dall'anno di imposta 1994 (vedasi,  piu' ampiamente, in proposito, la
circolare di questo Dipartimento n. 179/E del 26 agosto 1999).
  Quanto sopra  sinteticamente premesso, si ricorda  che il tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio,  nel  maggio  1992, annullo'  i
precitati decreti  del Ministro  delle finanze 20  gennaio 1990  e 27
settembre  1991; la  principale ragione  dell'annullamento consisteva
nella   rilevata  inadeguatezza   della   fonte  normativa   (decreto
ministeriale) in una  materia che richiedeva, invece,  la forma della
legge.
  A seguito  di cio' il Governo,  pero', intervenne con una  serie di
decretilegge, l'ultimo dei quali e,  cioe', quello in data 23 gennaio
1993, n. 16, fu  convertito nella legge n. 75 del  24 marzo 1993. Con
l'art. 2 di  tale decretolegge, infatti, venne  recepito il contenuto
dei menzionati decreti ministeriali  annullati, conferendo, cosi', ad
essi  il  valore  di  legge;   in  altri  termini,  siffatti  decreti
ministeriali vennero convalidati attraverso la loro "legificazione".
  La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita'
dell'art.  2 del  citato  decreto-legge  n. 16/1993,  particolarmente
sotto  il  profilo  che  cosi' operando  si  sarebbe  verificato  uno
straripamento del  potere legislativo  un un  campo istituzionalmente
riservato  al  potere  giudiziario,   ha  avuto  modo  di  dichiarare
manifestamente   infondata    l'eccezione   di   incostituzionalita',
riconoscendo, fra  l'altro, al legislatore il  potere di disciplinare
settori per  i quali vi  sia una insufficiente  copertura legislativa
(vedasi sentenza n. 263 del  20-24 giugno 1994, in Gazzetta Ufficiale
-   serie  speciale,   destinata  ai   giudizi  innanzi   alla  Corte
costituzionale, n. 27 del 29 giugno 1994).
  Cio' stante, sono perfettamente legittime  le tariffe d'estimo e le
rendite determinate, in esecuzione  del predetto decreto ministeriale
del 20 gennaio 1990, con i  precitati decreti del 27 settembre 1991 e
17 aprile 1992,  nonche' con il summenzionato  decreto legislativo n.
568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.
  Per  completezza di  discorso si  ricorda che  le predette  tariffe
d'estimo  e rendite,  la  cui operativita'  era  stata limitata,  con
l'art. 2 del decreto-legge n. 16/1993, fino al 31 dicembre 1994, sono
state successivamente  prorogate fino  al 31  dicembre 1996  (art. 1,
comma 5, del decreto-legge n. 250  del 28 giugno 1995, reiterativo di
precedenti decretilegge, convertito dalla  legge n. 349 dell'8 agosto
1995) e, ultimamente, con la legge  n. 662 del 23 dicembre 1996, fino
a quando  sara' attuata la  revisione generale delle  zone censuarie,
delle  tariffe  d'estimo,  della  qualificazione,  classificazione  e
classamento delle unita' immobiliari; revisione generale che, finora,
non e' stata ancora disposta. (Con  la stessa legge n. 662/1996 venne
previsto,  altresi',  che le  rendite  in  questione dovevano  essere
rivalutate,  ai  fini  dell'applicazione  dell'ICI e  di  ogni  altra
imposta, del 5 per cento a decorrere dall'anno 1997).
  In considerazione  di quanto  sopra illustrato  i comuni  (ai quali
l'art. 3  della legge n.  146 dell'8  maggio 1998 ha  attribuito, tra
l'altro, la competenza in  materia di rimborsi dell'ICI indebitamente
versata per  l'anno di imposta  1993, salvo restando il  recupero nei
confronti dello  Stato della quota parte  corrispondente all'aliquota
del 4  per mille) devono  rigettare le istanze (che  risultano essere
abbastanza numerose) con le quali i contribuenti chiedono il rimborso
dell'ICI  corrisposta  per  l'anno  1993,  motivate  sulla  base  del
predetto  annullamento da  parte del  T.A.R. Lazio  o, in  genere, di
pretese illegittimita' delle tariffe d'estimo e rendite catastali.
  Cio',  ripetesi,  in  quanto  le  tariffe  d'estimo  e  le  rendite
attualmente in  vigore, e fin  dalla data di istituzione  dell'ICI (1
gennaio 1993), sono perfettamente legittime.
  Ovviamente,  per  le  stesse  ragioni,  i  comuni  rigetteranno  le
analoghe istanze di rimborso dell'ICI corrisposta per gli anni 1994 e
successivi.
  2.La  questione della  legittimita' costituzionale  della struttura
dell'ICI.
  Sono state sollevate varie questioni di legittimita' costituzionale
della disciplina dell'ICI  recata dal decreto legislativo  n. 504 del
30 dicembre 1992, particolarmente  sotto i profili: della limitazione
dell'oggetto della tassazione esclusivamente agli immobili posseduti,
e  cioe'  ad  una  sola componente  del  patrimonio  complessivo  del
soggetto  passivo;  delle  modalita'  di  determinazione  del  valore
imponibile, le quali non tengono conto delle eventuali passivita' che
il proprietario  ha dovuto  contrarre per  acquistare o  costruire il
bene;  della vincolativita'  e  incontrovertibilita'  dei valori  dei
fabbricati,    ottenuti   attraverso    la   capitalizzazione,    con
moltiplicatori fissi, delle rendite catastali; della elevatezza delle
aliquote  che,  assommata   all'esistenza  di  ulteriori  imposizioni
fiscali sugli immobili, condurrebbe ad un effetto espropriativo.
  La  Corte costituzionale  si  e' gia'  pronunciata, dichiarando  la
infondatezza  delle sollevate  questioni e,  quindi, riconoscendo  la
conformita' con le norme ed i principi costituzionali della struttura
sostanziale dell'ICI,  quale disciplinata dal decreto  legislativo n.
504/1992 (vedasi,  fra le altre, la  sentenza n. 111 del  9-22 aprile
1997, in  Gazzetta Ufficiale -  serie speciale, destinata  ai giudizi
innanzi alla Corte costituzionale, n. 18 del 30 aprile 1997).
  Pertanto,  i  comuni  devono  rigettare le  istanze  (anche  queste
risultanti molto  numerose) con le  quali i contribuenti  chiedono il
rimborso dell'ICI corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla base di
una   pretesa   incostituzionalita'  della   disciplina   sostanziale
dell'imposta.
  Chiaramente,  per  le  stesse  ragioni  sovraillustrate,  i  comuni
rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'ICI versata per gli
anni 1994 e successivi.
  3.La questione della soggettivita'  passiva degli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP).
  E' stata  sollevata questione di legittimita'  costituzionale della
disciplina dell'ICI  stabilita dal  decreto legislativo  n. 504/1992,
nella  parte in  cui  non prevede  l'esenzione  dall'imposta per  gli
immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari.
  La  Corte costituzionale  si  e' gia'  pronunciata, dichiarando  la
infondatezza della sollevata questione, con la sentenza n. 113 del 28
marzo-12  aprile  1996,  pubblicata  in Gazzetta  Ufficiale  -  serie
speciale, destinata ai giudizi  innanzi alla Corte costituzionale, n.
16 del 17 aprile 1996.
  Pertanto, i  comuni devono  rigettare le istanze  con le  quali gli
IACP chiedono il rimborso dell'ICI  versata per l'anno 1993, motivate
su  una  pretesa  incostituzionalita' della  disciplina  dell'ICI  in
quanto non prevedente per essi l'esenzione soggettiva dal tributo.
  Ovviamente,  possono esserci  anche  altre cause  di rigetto  delle
istanze  di  rimborso,  quale   l'infondatezza  della  pretesa  circa
l'esistenza di un  trattamento esentivo per gli  immobili degli IACP;
trattamento  esonerativo  che  la   stessa  Corte  costituzionale  ha
riconosciuto  non  essere  contemplato  nel  decreto  legislativo  n.
504/1992.
  Per  le  stesse  ragioni  sovraesposte, i  comuni  rigetteranno  le
analoghe istanze di rimborso dell'ICI  corrisposta dagli IACP per gli
anni 1994 e successivi.
                                  *
                                *   *
  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
  Tuttavia,  le  direzioni   regionali  delle  entrate  contatteranno
urgentemente   i  comuni   compresi  nelle   proprie  circoscrizioni,
richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.
                                        Il direttore generale
                                   del Dipartimento delle entrate
                                                Romano