La direttiva in  oggetto, approvata dal Consiglio  e dal Parlamento
europeo  dovra' essere  recepita nell'ordinamento  giuridico di  ogni
Stato membro  entro il 29  maggio del  corrente anno e  dovra' essere
applicata dagli Stati membri dal 29 novembre 1999.
  Durante  il  periodo transitorio  che  decorre  dalla sua  data  di
applicazione  e fino  al 22  maggio 2002,  i prodotti  rientranti nel
campo di  applicazione della  direttiva, potranno  essere fabbricati,
commercializzati e certificati, sia  applicando la normativa europea,
sia  applicando la  normativa attualmente  vigente in  ciascuno Stato
membro, in  modo da far  si che  il passaggio dalla  normativa finora
adottata  in ciascun  Paese  dell'Unione europea  a quella  contenuta
nella direttiva  di che  trattasi, avvenga  gradualmente per  dare la
possibilita'  agli   operatori  del   settore,  oltre   ad  acquisire
familiarita' nell'applicazione della nuova  normativa, di adeguare la
propria  struttura  organizzativa,  i   mezzi  e  i  procedimenti  di
fabbricazione alle nuove regole.
  Con la  direttiva 97/23 viene istituito  all'art. 14 "l'ispettorato
degli utilizzatori", nuova figura  di responsabile della valutazione,
e  verifica  della  rispondenza   degli  apparecchi  a  pressione  ai
requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I della direttiva.
  Fermo restando che detti  ispettorati debbono rispondere ai criteri
di  cui all'allegato  V della  direttiva, tenuto  conto della  grande
rilevanza  industriale di  queste nuove  modalita' di  rispondenza ai
requisiti essenziali di sicurezza,  si reputa opportuno consentire ai
grandi  gruppi  industriali  l'avvio   tempestivo  di  quelle  azioni
organizzative interne per procedere  alla graduale introduzione delle
nuove procedure.
  Premesso  quanto  sopra gli  organismi  di  cui all'art.  14  della
direttiva 97/23/CE  che intendono espletare attivita'  di valutazione
di conformita'  di apparecchi, componenti, attrezzature  ed insiemi a
pressione, da  utilizzare all'interno del proprio  gruppo, nei limiti
previsti dall'art. 14, punto 6, devono possedere i seguenti requisiti
essenziali minimi correlati con l'area o le aree di competenza per le
quali specificatamente viene fatta richiesta:
  appartenere  ad un  gruppo  industriale che  applichi una  politica
comune di sicurezza;
  il gruppo sia un utilizzatore di apparecchi in pressione;
  il  gruppo  sia  articolato  in  dipartimenti,  unita'  produttive,
strutture equivalenti;
  l'ispettorato sia costituito in struttura autonoma non direttamente
coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione,
di fornitura, di montaggio, di  funzionamento o di manutenzione delle
attrezzature in  pressione o  degli insiemi. Al  fine di  garantire i
requisiti  di  indipendenza,  la  struttura gerarchica  al  di  sopra
dell'ispettorato non dovra'  in ogni caso essere comune  a quella dei
dipartimenti,  o unita'  produttive,  o  altre strutture  equivalenti
coinvolte in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione,
di fornitura, di montaggio, di  funzionamento o di manutenzione delle
attrezzature in pressione o degli insiemi;
  una struttura  operativa che risponda  ai criteri generali  per gli
organismi  di certificazione  di prodotto  come previsto  dalla norma
europea UNI CEI EN 45011;
  personale   qualificato  in   numero   sufficiente  per   espletare
adeguatamente  le mansioni  tecniche  e gestionali  quale risulti  da
dettagliato organigramma ed in relazione ai settori di competenza;
  locali,   uffici   e    laboratori   destinati   allo   svolgimento
dell'attivita'  conformi   alla  legislazione  vigente  in   tema  di
sicurezza e igiene ambientale;
  mezzi ed  attrezzature occorrenti all'espletamento di  attivita' di
valutazione e verifica, esami e prove.
  In  mancanza di  alcune  attrezzature specifiche  il gruppo  dovra'
dimostrare di  aver stipulato convenzioni con  laboratori o strutture
esterne.
  Quando l'ispettorato dell'utilizzatore  intenda operare nel settore
delle  giunzioni  saldate  dovra'  dimostrare di  possedere  i  mezzi
necessari ed operare secondo i criteri generali di qualificazione del
proprio personale in accordo alla norma UNI CEI EN 45013;
  una regolamentazione  interna che definisca l'iter  procedurale per
il  rilascio   delle  attestazioni  in  riferimento   ai  settori  di
competenza;
  polizza  di  assicurazione  commisurata  al volume  ed  al  rischio
dell'attivita' svolta o da svolgere e comunque non inferiore a cinque
miliardi. Ove gia'  esista polizza essa deve essere  estesa ai rischi
dell'attivita' svolta  dall'ispettorato dell'utilizzatore nell'ambito
della direttiva 97/23.
  Pertanto,  in attesa  del recepimento  nella legislazione  italiana
della  direttiva  in parola,  e'  avviata,  d'intesa con  l'ISPESL  -
Istituto superiore  per la  prevenzione e  sicurezza del  lavoro, una
fase sperimentale del previsto ispettorato degli utilizzatori.
  Resta ovviamente  inteso che, fino all'entrata  in vigore dell'atto
di  recepimento,  l'utilizzo  degli   apparecchi  a  pressione  resta
assoggettato all'attuale legislazione.
  I   soggetti  interessati   che  intendono   avviare  la   fase  di
sperimentazione ne daranno comunicazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria
- Via Molise, 2 - 00187 Roma, precisando:
   nome e ragione sociale del richiedente;
   indirizzo della sede legale del richiedente;
  denominazione dell'organismo, nominativo  e qualifica del direttore
responsabile;
   sede operativa ed eventuali altre unita' operative;
   iscrizione alla CCIAA;
  statuto dell'organismo  o eventuale documentazione  sostitutiva per
gli ispettori degli utilizzatori;
  specificazione    del/i   settore/i    di   competenza    indicando
specificatamente le procedure di valutazione della conformita' (tutti
o parte dei moduli di cui all'art. 10);
  planimetrie della sede e/o  delle eventuali sedi distaccate nonche'
dei laboratori di prova appartenenti all'organismo;
   organigramma ed elenco nominativo del personale;
  elenco  delle attrezzature,  strumentazioni  e quant'altro  risulti
necessario  per   la  effettuazione  di  esami,   prove  ed  indagini
occorrenti alla certificazione a fronte della direttiva;
  manuale di qualita' con le specifiche sezioni attinenti l'attivita'
nell'ambito della applicazione della direttiva 97/23/CE.
  Anche a fini di monitoraggio  del settore, copia dell'istanza sara'
inviata all'ISPESL  a cura  dell'ispettorato tecnico  della Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita'.
  Le  modalita'   operative  della  fase  di   sperimentazione  degli
ispettorati  degli   utilizzatori  saranno  definite   dal  Ministero
dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato   d'intesa  con
l'ISPESL, sentiti i gruppi interessati.
                                                 Il Ministro: Bersani