IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini:
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  del 17  ottobre 1994,  che  ha sostituito  il decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 1967;
  Vista la domanda presentata  dalla A.Pro.Vito, legittimata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 348, intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare
di  produzione della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Elba";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  sopra  indicata domanda  e  la
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine  controllata  "Elba"  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  160 del  10 luglio
1999;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Elba";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Elba", approvato con decreto del Ministero delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  del  17  ottobre  1994,  che  ha
sostituito il decreto del Presidente  della Repubblica 9 luglio 1967,
e' sostituito  per intero nel  testo annesso al presente  decreto, le
cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.