IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo  3 della legge 23  dicembre 1996, n. 662,  che, ai
commi 188  e 189,  delega il  Governo ad emanare  uno o  piu' decreti
legislativi al  fine di disciplinare  sotto il profilo  tributario le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Visto, altresi', il  medesimo articolo 3 della citata  legge n. 662
del 1996,  che, ai  commi da  190 a  192, prevede  l'istituzione, con
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri, su  proposta dei
Ministri delle finanze,  del lavoro e della previdenza  sociale e per
la solidarieta'  sociale, di  un organismo  di controllo  avente, tra
l'altro, "il  compito di assicurare  la tutela  da abusi da  parte di
enti che svolgono attivita' di  raccolta di fondi e di sollecitazione
della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione";
  Visto il decreto  legislativo 4 dicembre 1997,  n. 460, riguardante
il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";
  Visto l'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460
del  1997, che  prevede la  deducibilita' dal  reddito d'impresa,  da
parte degli  enti emittenti titoli da  denominarsi "di solidarieta'",
della differenza tra il tasso  effettivamente praticato e il tasso di
riferimento, da  determinarsi con  apposito decreto del  Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  di concerto
con il Ministro delle finanze;
  Visto il successivo  comma 2 dell'articolo 29  del predetto decreto
legislativo n.  460 del 1997, il  quale prevede che, con  il medesimo
decreto  interministeriale,  sono   stabiliti  i  soggetti  abilitati
all'emissione dei predetti titoli,  le condizioni, i limiti, compresi
quelli  massimi relativi  ai  tassi effettivamente  praticati e  ogni
altra  disposizione  necessaria   per  l'attuazione  del  sopracitato
articolo 29;
  Visto il testo unico delle  leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi,  nell'adunanza dell'11  gennaio
1999;
  Vista  la comunicazione  in data  14 aprile  1999 con  la quale  la
Presidenza del  Consiglio dei Ministri, verificata  la conformita' al
parere del  Consiglio di Stato,  ha espresso, ai  sensi dell'articolo
17, comma  3, della legge  23 agosto 1988,  n. 400, il  proprio nulla
osta all'ulteriore corso del provvedimento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I titoli  da denominarsi "di solidarieta'",  di cui all'articolo
29  del decreto  legislativo 4  dicembre  1997, n.  460, sono  titoli
obbligazionari a tasso fisso non convertibili.
  2.  La  differenza  tra   il  tasso  effettivamente  praticato  per
l'emissione dei titoli  "di solidarieta'" e il  tasso di riferimento,
costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.
  3.  Il tasso  di  riferimento, di  cui al  precedente  comma 2,  e'
fissato  in  misura pari  al  rendimento  lordo medio  mensile  delle
obbligazioni  emesse dalle  banche (Rendiob),  comunicato mensilmente
dalla Banca  d'Italia, aumentato  di un  quinto. Per  le obbligazioni
emesse  nei primi  quindici giorni  del  mese, si  fa riferimento  al
Rendiob comunicato nel mese precedente.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Per    il  testo dell'art.   29 del D.Lgs.  4 dicembre
          1997,  n. 460, vedi nota all'art. 1.
           Note alle premesse:
            - Si riporta il  testo dei commi 188, 189, 190,  191, 192
          e 192-bis dell'art.  3  della  legge  23   dicembre   1996,
          n.    662    (Misure   di razionalizzazione   della finanza
          pubblica),   nonche'   del  comma    191  (come  sostituito
          dall'art.    14,  comma 1, della legge   13 maggio 1999, n.
          133,   "Disposizioni   in    materia    di    perequazione,
          razionalizzazione  e  federalismo   fiscale.") e  del comma
          192-bis (aggiunto  dalla stessa legge n. 133/1999):
            "188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove  mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi, al fine  di  disciplinare
          sotto  il    profilo  tributario  le  organizzazioni    non
          lucrative  di utilita'   sociale,   attraverso   un  regime
          unico    al   quale     ricondurre   anche   le   normative
          speciali esistenti. Sono fatte  salve  le    previsioni  di
          maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato
          di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle  cooperative
          sociali di cui alla legge  8 novembre 1991, n. 381,  e alle
          organizzazioni  non    governative  di  cui alla   legge 26
          febbraio 1987, n. 49.
            189. La disciplina tributaria  delle  organizzazioni  non
          lucrative  di  utilita'    sociale    e'   informata     ai
          seguenti  principi  e  criteri direttivi:
            a)   determinazione   di    presupposti    e    requisiti
          qualificanti    le organizzazioni     non   lucrative    di
          utilita'   sociale,  escludendo dall'ambito   dei  soggetti
          ammessi  gli    enti pubblici   e le   societa' commerciali
          diverse da quelle  cooperative, le fondazioni  bancarie,  i
          partiti    politici,  le    organizzazioni  sindacali,   le
          associazioni    di datori  di lavoro  e le  associazioni di
          categoria, individuando   le attivita'    di      interesse
          collettivo  il  cui   svolgimento  per  il perseguimento di
          esclusive  finalita'  di  solidarieta'   sociale, anche nei
          confronti   dei  propri  soci,   giustifica    un    regime
          fiscale   agevolato,     e  prevedendo    il    divieto  di
          distribuire  anche in  modo indiretto utili;
            b)    previsione  dell'automatica    qualificazione  come
          organizzazioni  non   lucrative di  utilita' sociale  degli
          organismi    di  volontariato  iscritti    nei     registri
          istituiti    dalle   regioni   e dalle  provincie autonome,
          delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
          sensi  della legge  26  febbraio  1987, n.   49,   e  delle
          cooperative  sociali,  con    relativa  previsione   di una
          disciplina    semplificata  in  ordine  agli    adempimenti
          formali,    e differenziata e  privilegiata in ordine  alle
          agevolazioni  previste,  in ragione   del valore    sociale
          degli stessi;
            c)  previsione,  per l'applicazione del regime agevolato,
          di espresse disposizioni statutarie dirette  a    garantire
          l'osservanza  di  principi  di      trasparenza    e     di
          democraticita',    con  possibili    deroghe,  giustificate
          dall'ordinamento  vigente,    in relazione alla particolare
          natura di taluni enti;
            d) previsione  di  misure  dirette  ad  evitare  abusi  e
          fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
            e)     previsione     della     detraibilita'  o    della
          deducibilita'   delle erogazioni    liberali    effettuate,
          entro      limiti     predeterminati,     in  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  e  degli
          enti a regime equiparato;
            f)    previsione   di regimi   agevolati,  ai  fini delle
          imposte    sui  redditi,    per  i    proventi    derivanti
          dall'attivita'    di produzione  o scambio  di  beni  o  di
          servizi,  anche  in  ipotesi   di   attivita'  occasionali,
          purche'    svolte   in    diretta  attuazione  degli  scopi
          istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
            g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi
          da quelli di cui alla lettera f).
            190.  Con decreto   del Presidente   del Consiglio    dei
          Ministri,    su proposta dei   Ministri delle finanze,  del
          lavoro e  della previdenza sociale  e  per la  solidarieta'
          sociale,   da   emanare entro   il   31 dicembre  1997,  e'
          istituito un organismo di controllo.
            191.    L'organismo   di   controllo    opera   sotto  la
          vigilanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri  e del
          Ministro delle finanze e garantisce, anche   con  emissione
          di   pareri      obbligatori   e   vincolanti,   l'uniforme
          applicazione  della normativa  sui requisiti  soggettivi  e
          sull'ambito di  operativita' rilevante per  gli enti di cui
          ai  commi  186   e   188. L'organismo   di   controllo   e'
          tenuto a   presentare   al Parlamento   apposita  relazione
          annuale;   e'    investito  dei    piu'  ampi  poteri    di
          indirizzo,  promozione  e  ispezione    per   la   corretta
          osservanza  della disciplina legislativa e regolamentare in
          materia di  terzo    settore.  Puo'    inoltre    formulare
          proposte    di  modifica    della  normativa   vigente   ed
          adottare   provvedimenti  di  irrogazione   di sanzioni  di
          cui  all'art. 28   del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
          n. 460.
            192.  L'organismo   di  controllo  ha,   altresi',     il
          compito   di assicurare la tutela da abusi da parte di enti
          che svolgono attivita' di   raccolta   di   fondi   e    di
          sollecitazione   della  fede  pubblica attraverso l'impiego
          dei mezzi di comunicazione.
            192-bis. Con decreto del Presidente   del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei   Ministri delle finanze,  del
          lavoro e  della previdenza sociale e  per  la  solidarieta'
          sociale,  da  adottare  ai sensi dell'art.   17, comma   3,
          della legge 23  agosto 1988, n. 400,    sono  stabiliti  la
          sede,   l'organizzazione   interna,   il funzionamento,  il
          numero  dei componenti  e  i  relativi  compensi,  i poteri
          e   le   modalita'    di  finanziamento  dell'organismo  di
          controllo di cui al comma 190".
            -  Per   il testo dell'art.  29, commi 1 e  2, del D.Lgs.
          4 dicembre 1997, n. 460, vedi nota all'art. 1.
            - Il   D.Lgs. 1 settembre 1993,    n.  385  (Testo  unico
          delle  leggi  in materia bancaria   e creditizia), e' stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993.
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  29  del  D.Lgs. 4
          dicembre 1997, n.  460:
            "Art.   29.   - 1.   Per   l'emissione   di    titoli  da
          denominarsi   "di solidarieta'" e'  riconosiuta come  costo
          fiscalmente  deducibile dal reddito d'impresa la differenza
          tra il tasso effettivamente  praticato  ed  il  tasso    di
          riferimento  determinato  con  decreto    del  Ministro del
          tesoro,  di    concerto  con  il    Ministro delle finanze,
          purche'   i fondi raccolti,     oggetto    di      gestione
          separata,   siano  destinati   a finanziamento delle ONLUS.
            2.    Con lo   stesso  decreto di  cui  al comma  1  sono
          stabiliti  i soggetti abilitati all'emissione dei  predetti
          titoli, le condizioni, i limiti,  compresi quelli   massimi
          relativi  ai   tassi effettivamente praticati e  ogni altra
          disposizione necessaria    per  l'attuazione  del  presente
          articolo".