IL DIRIGENTE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 2, in  base al
quale il Ministero del tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei  cambi, effettua  annualmente la  "classificazione delle
operazioni  per  categorie  omogenee,   tenuto  conto  della  natura,
dell'oggetto,  dell'importo,   della  durata,  dei  rischi   e  delle
garanzie";
  Visti i decreti del 23 settembre  1996, del 24 settembre 1997 e del
22  settembre  1998  recanti   la  classificazione  delle  operazioni
creditizie  per categorie  omogenee,  ai fini  della rilevazione  dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano
dei  cambi  nei  confronti  degli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106  del  medesimo  decreto
legislativo;
  Vista la direttiva del Ministro  in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione  del   decreto  legislativo  n.  29/1993   e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in  ordine   alla   delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita' del  vertice  politico  e di  quello
amministrativo;
  Atteso  che, per  effetto di  tale direttiva,  il provvedimento  di
classificazione delle  operazioni creditizie per  categorie omogenee,
ai  sensi dell'art.  2,  comma  2, della  legge  n. 108/1996  rientra
nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  della  rilevazione dei  tassi  effettivi globali  medi
praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari   finanziari  sono
individuate, tenuto  conto della  natura e dell'oggetto,  le seguenti
categorie  omogenee  di  operazioni:  aperture di  credito  in  conto
corrente, finanziamenti per anticipi su  crediti e documenti e sconto
di  portafoglio commerciale,  crediti personali,  crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing,
mutui,  prestiti contro  cessione  del  quintodello stipendio,  altri
finanziamenti a breve e medio/lungo termine.