IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 avente ad
oggetto ÊRidefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 4493/4,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, e in
particolare l'articolo 5 che prevede che il Ministro della sanita',
con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le
condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che
danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni
di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1991, avente ad oggetto
ÊRideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione
dalla spesa sanitaria3/4 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del
15 luglio 1998;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella riunione del 24 settembre 1998;
Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, in data 19 dicembre 1998, che rileva che i criteri per il
trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure dirette al
riconoscimento delle esenzioni sono oggetto di uno o piu' regolamenti
da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.
124/1998 e che il presente regolamento dovrebbe provvedere alla sola
individuazione delle condizioni di malattia croniche ed invalidanti
che danno diritto alle esenzioni mentre sembrerebbe attuare anche
quanto demandato a tali regolamenti in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali;
Considerato che la disciplina del trattamento dei dati personali e'
oggetto di separata regolamentazione ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 124/1998 e che il presente regolamento si
limita ad individuare le malattie esenti e le caratteristiche
generali del sistema di riconoscimento del diritto all'esenzione in
relazione ad esse;
Ritenuto di recepire il parere dell'Autorita' garante modificando
in tal senso il testo dell'articolo 2, comma 2 e prevedendo che le
disposizioni del presente regolamento siano adeguate sulla base della
disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio
1999;
Vista la comunicazione n. 100/SCPS/16.2670 dell'11 marzo 1999
inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e la
risposta della stessa Presidenza in data 18- maggio 1999, n.
DAGL/114/31890/4-18-173;,
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le condizioni e le malattie
croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie
incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124. L'eventuale esclusione di prestazioni dai suddetti livelli
essenziali o l'introduzione di modifiche nella definizione delle
singole prestazioni in essi incluse sono recepite secondo quanto
previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449:
"Art. 5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
particolari condizioni di malattia) - 1 . Con distinti
regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di
malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le
condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione per le
prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi
regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il
Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica,
del grado di invalidita', nonche' della onerosita' della
quota di partecipazione derivante dal costo del relativo
trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di
assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di
malattia ed alle relative complicanze, per le quali e'
riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo,
tenendo conto: a) della loro inclusione nei livelli
essenziali di assistenza; b) della loro appropriatezza ai
fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e
dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti; della definizione dei percorsi diagnostici e
terapeutici. I regolamenti individuano altresi' le
condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal
pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9,
per le prestazioni cui e' necessario ricorrere con
frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi
regolamenti.
3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna
malattia e' riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.
4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate
all'accertamento delle condizioni di malattia che danno
diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle ividuate dal
regolamento di cui al comma 1, lettera b) per la diagnosi
delle malattie rare. Sono altresi' esclusi dall'esenzione i
farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma
10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 lettera b) sono
altresi' individuate specifiche forme di tutela garantite
ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare
riguardo alla disponibilita' dei farmaci orfani ed
all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di
assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono
aggiornate con la procedura di cui all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei
risultati della ricerca applicata e delle evidenze
scientifiche, nonche' dello sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle
percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie
invalidanti il Ministro della sanita' provvede ad
aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a)
inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e
le correlate prestazioni per le quali e' riconosciuto il
diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino
all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1
febbraio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7
febbraio 1991, n. 32, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' confermata l'esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata
dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' l'esenzione agli
invalidi civili minori di anni 18 con indennita' di
frequenza e alle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990,
n. 302.
7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale
di invalidita' dei soggetti ultra-sessantacinquenni e'
determinata in base alla presenza di difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta'."
Note al preambolo:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.
- Si riporta il testo del D.M. 1 febbraio 1991
"Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto
all'esenzione dalla spesa sanitaria":
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, che demanda al Ministro della sanita' di
rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni
legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie
croniche ed acute, che danno diritto all'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria, individuando altresi' le modalita' per il
riconoscimento delle patologie stesse,
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1989, concernente la individuazione delle forme
morbose che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria e loro ambito di
applicazione;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 10 aprile
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1990, di integrazione al decreto ministeriale del 24
maggio 1989;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita'
nelle sedute del 7 e del 20 novembre 1990;
Sentite le competenti commissioni igiene e sanita' del
Senato e affari sociali della Camera dei deputati;
Decreta:
1. I soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate
sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai
farmaci prescrivibili a carico dei Servizio sanitario
nazionale di seguito indicati per ciascuna patologia, salvo
ulteriori rideterminazioni - in presenza di eventuali nuove
acquisizioni terapeutiche:
1) affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di
trattamenti che richiedono un permanente monitoraggio dei
fattori della coagulazione: limitatamente ai farmaci che
interferiscono con la coagulazione stessa;
2) angioedema ereditario: limitatamente all'emoderivato
specifico CI inattivatore;
3) artrite reumatoide: limitatamente ai farmaci
immunomodulatori e sali d'oro ed ai trattamenti
intraarticolari;
4) dermatomiosite: limitatamente ai farmaci
immunosoppressori;
5) lupus eritematoso-sistemico: limitatamente ai farmaci
immunosoppressori;
6) sclerosi sistemica progressiva: limitatamente ai farmaci
immunosoppressori;
7) sclerosi multipla: limitatamente ai farmaci
immunosoppressori;
8) immunodeficienze congenite ed acquisite, non provocate
da retrovirus, determinanti gravi difetti delle difese
immunitarie con infezioni recidivanti: limitatamente ad
antibiotici, gamma globuline ed ormoni timici;
9) pemfigo e penfigoidi: limitatamente ai farmaci
immunosoppressori;
10) psoriasi pustolosa grave: limitatamente ai farmaci
immunosoppressori;
11) emoglobinopatie ed altre anemie congenite:
limitatamente al sangue trasfuso;
12) glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull'ipertono
oculare;
13) insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed
alle terapie delle complicanze del trattamento dialitico;
14) insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a
lungo termine: limitatamente agli antibiotici nelle fasi di
riacutizzazione;
15) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali
di ordine igienico e dietetico: limitatamente ai farmaci
antipertensivi;
16) miastenia grave: limitatamente ai farmaci
immunosoppressori;
17) morbo di Hansen: limitatamente ai farmaci per la
terapia antibatterica specifica;
18) T.B.C. attiva bacillifera: limitatamente ai farmaci
antitubercolari;
19) diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari;
20) diabete mellito: limitatamente agli ipoglicemizzanti
orali ed insulina;
21) nanismo ipofisario, sindrome di Turner ed altre
endocrinopatie congenite: limitatamente agli ormoni
carenti;
22) neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al
controllo della crescita neoplastica e delle complicanze ad
esse correlate ed inclusi gli eventuali ormoni carenti;
23) psicosi: limitatamente ai farmaci neurolettici e
psicoattivi;
24) sindrome e morbo di Parkinson: limitatamente agli
antiparkinsoniani;
25) spasticita' da cerebropatia limitatamente ai
miorilassanti;
26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al
trattamento antibiotico, agli enzimi pancreatici ad alto
dosaggio, ai cortisonici topici ed ai broncodilatatori
(teofillinici, beta due antagonisti ed anticolinergici);
27) cirrosi epatica scompensata: limitatamente alle
proteine plasmatiche;
28) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente a
steroidi, antibiotici, sulfasalazina, mesalazina;
30) infezioni sintomatiche da HIV limitatamente ai
trattamenti profilattici e terapeutici previsti da
protocolli stabiliti in sede ospedaliera.
2.1. Per le forme morbose di seguito elencate, i farmaci ad
esse strettamente correlati sono gia' inclusi nel
prontuario terapeutico a totale carico del Servizio
sanitario nazionale e, pertanto, sono prescritti senza
alcuna quota di partecipazione a carico dell'assistito:
1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori;
2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti;
3) angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide
mononitrato e dinitrato;
4) emofilia: emoderivati antiemofilici;
5) epilessia: antiepilettici;
6) cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto
dall'art. 1, la vitamina KI;
7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti;
8) miastenia gravis: anticolinesterasici;
9) glaucoma ad angolo aperto - glaucoma in afachia:
anticolinesterasici, oltre a quanto previsto dall'art. 1;
10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici;
11) iperkaliemia: chelanti specifici;
12) emocromatosi, emosiderosi, talassemia in trattamento
politrasfusionale: chelanti del ferro;
13) sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici;,
3. I soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate
sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa, limitatamente alle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni
specialistiche correlate alla patologia stessa e di seguito
indicate, sempreche' ritenute necessarie dal medico:
1) affezioni dell'apparato cardiovascolare in trattamento
anticoagulante limitatamente a: tempo di protrombina, tempo
di tromboplastina parziale (PTT);
2) cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classe III e IV)
limitatamente a: elettrocardiografia, telecuore,
ecocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici;
3) angioedema ereditario: inibitore del C1;
4) artrite reumatoide limitatamente a: fattore reumatoide,
velocita' di sedimentazione (VES)', autoanticorpi
specifici, emocromocitometria, radiologia convenzionale del
distretto osteoarticolare coinvolto;
5) dermatomiosite limitatamente a: fattore reumatoide,
velocita' di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici,
emocromocitometria;
6) lupus eritematoso sistemico limitatamente a: fattore
reumatoide, velocita' di sedimentazione (VES),
autoanticorpi specifici, emocromocitometria, esame urine,
radiologia convenzionale del torace;
7) sclerosi sistemica progressiva limitatamente a fattore
reumatoide, velocita' di sedimentazione (VES),
autoanticorpi, emocromocitometria;
8) sclerosi multipla limitatamente a: monitoraggio della
evoluzione della malattia;
9) immunodeficienze congenite limitatamente a:
immunoglobuline, fattori complemento, emocromocitometria,
sottopopolazioni linfocitarie, funzionalita' neutrofili
(N13T);
10) pemfigo e pemfigoidi limitatamente a:
immunofluorescenza diretta ed indiretta della lesione,
dosaggio immunoglobuline emocromocitometria, velocita' di
sedimentazione (VES);
11) psoriasi pustolosa grave limitatamente a:
emocromocitometria, velocita' di sedimentazione (VES);
12) emoglobinopatie e anemie congenite limitatamente a:
emocromocitometria, reticolociti, bilirubina, ferritinemia;
13) emofilia limitatamente a: emocromocitometria,
radiologia convenzionale del distretto osteo-articolare
coinvolto;
14) fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo
limitatamente a: aminoacidi e acidi organici urinari,
equilibrio acido-base;
15) glaucoma limitatamente a: tonometria, campimetria,
fondo dell'occhio, ecografia oculare;
16) insufficienza renale limitatamente a: urea, creatinina
(clearance), esame urine, elettroliti, proteinuria,
emocromocitometria, elettrocardiografia, ecografia renale,
radiologia convenzionale torace;
17) insufficienza respiratoria cronica limitatamente a:
emogasanalisi, elettroliti, emocromocitometria, radiologia
convenzionale torace, elettrocardiografia, monitoraggio dei
farmaci specifici;
18) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali
di ordine igienico e dietetico limitatamente a:
elettroliti, creatinina, esame urine, radiologia
convenzionale torace, elettrocardiografia, fondo oculare;
19) miastenia grave e miopatie congenite limitatamente a:
creatina kinasi, aldolasi, mioglobina;
20) morbo di Hansen limitatamente a: anticorpi anti-
micobacterium leprae, radiologia convenzionale dei segmenti
scheletrici coinvolti;
21) tubercolosi attiva bacillifera limitatamente a:
velocita' di sedimentazione (VES), emocromocitometria,
ricerca bacillo Koch, esami radiologici relativi agli
organi interessati;
22) i soggetti affetti da HIV e i sospetti di esserlo ai
soli fini dei relativi accertamenti diagnostici;
23) diabete insipido limitatamente a: elettroliti,
osmolalita' serica e urinaria, prova di concentrazione;
24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glico-
emoglobina, proteine glicate, esame urine, albuminuria,
fondo dell'occhio, elettromiografia, creatinina,
fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo
ed in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione
retinica, determinazione della microalbuminuria
limitatamente a tre determinazioni/anno, visite
specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze
effettuate presso i centri e i servizi di diabetologia di
cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 115
25) nanismo ipofisario e sindrome di Turner ed altre
endocrinopatie congenite limitatamente a: GH (dopo
stimolo), FSH, LH, TSH, T4: cortisolo, 17 OH progesterone,
17 ketocorticoidi urinari, testosterone, delta 4
androstenedione, estradiolo; monitoraggio eta' ossea
(radiologia convenzionale mano, polso);
26) neoplasie limitatamente a: terapia radiante,
monitoraggio umorale e strumentale della crescita
neoplastica e della terapia antibiastica;
27) psicosi limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
specifici;
28) spasticita' da cerebropatia limitatamente a:
monitoraggio dei farmaci specifici;
29) sindrome e morbo di Parkinson limitatamente a:
monitoraggio dei farmaci specifici;
30) epilessia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
antiepilettici;
31) retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell'occhio,
visus, elettroretinogramma, campimetria;
32) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente a:
rettoscopia pancolonscopia con relative biopsie
intestinali, clisma opaco, radiologia convenzionale
digerente, clisma del tenue, ecografia addome,
emocromocitometria, proteine totali ed elettroforesi;
33) fibrosi cistica del pancreas limitatamente a:
emocromocitometria, proteine, albumina, elettroliti,
radiologia convenzionale del torace;
34) epatite cronica attiva e cirrosi epatica, cirrosi
biliare primitiva limitatamente a: proteine totali,
albumina, immunoglobuline, ammonio, elettroliti,
bilirubina, transaminasi (AST, ALT),
gammaglutamiltrasferasi (GGT), fosfatasi alcalina (ALP),
emocromocitometria, autoanticorpi, anticorpi specifici,
markers dell'epatite, esogacogramma;
36) i donatori di sangue in rapporto con gli atti di
donazione;
37) i donatori viventi d'organo compresi i donatori di
midollo emopoietico in connessione con gli atti di
donazione;
38) ipercolesterolemie familiari: LDI aferesi,
limitatamente ai casi di ipercolesterolemia familiare, la'
dove indicato, su prescrizione di un centro ospedaliero.
4. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni
farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio
e per le prestazioni specialistiche correlate alle
specifiche patologie di cui sono affetti:
1) i nati prematuri ed immaturi e i nati a termine in
terapia intensiva neonatale e patologie correlate nei primi
tre anni di vita;
2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;
3) i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di
disassuefazione;
4) i tossicodipendenti residenti in comunita' di recupero;
5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali.
5. Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni
specialistiche richieste nell'ambito di interventi e
campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti
formali delle regioni. Le predette prestazioni sono
parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o
siano disposte nel prevalente interesse della
collettivita'.
6.1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie
sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa
per la generalita' delle prestazioni sanitarie, con
esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi
nel prontuario:
a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a
alla 5a;
b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacita'
lavorativa superiore ai due terzi; c) invalidi per servizio
appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a;
d) invalidi civili con una riduzione della capacita'
lavorativa superiore ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
9. ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli
artt. 6 e 7, L. 2 aprile 1968, n. 482.
2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie
sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla
patologia invalidante, con esclusione comunque dei farmaci
diversi da quelli inclusi nel prontuario:
a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a
alla 8a;
b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacita'
lavorativa inferiore ai due terzi;
c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie
professionali;
d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla
6a alla 8a.
7.1. L'accertamento delle forme morbose di cui al presente
decreto deve essere operato esclusivamente nelle strutture
universitarie o nelle strutture sanitarie ospedaliere ed
ambulatoriali a gestione diretta o convenzionate
obbligatoriamente. Dette strutture provvedono, altresi', a
fornire alla valutazione dei medici curanti gli indirizzi
diagnostici e terapeutici che si riconnettono alle suddette
forme morbose.
2. L'attestato di esenzione e' rilasciato dalla unita'
sanitaria locale sulla base della certificazione redatta
dalle strutture di cui al comma 1 o della documentazione
attestante l'appartenenza ad una delle categorie contem-
plate dall'art. 6.
3. L'attestato di esenzione deve indicare, sia pure in
forma codificata, la patologia che da' luogo all'esenzione
o l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art.
6.
4. La ricetta non puo' contenere contestualmente la
prescrizione di farmaci esenti ai sensi depresente decreto
e di farmaci non esenti. Analoga procedura deve essere
osservata per le richieste di prestazioni diagnostiche e di
altre prestazioni specialistiche esenti ai sensi del
presente decreto con altre prestazioni non esenti.
8.1. Fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto
ministeriale 24 maggio 1989.
2. Le regioni, entro il termine di due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, attuano un
programma di revisione generalizzata delle esenzioni per
forme morbose in atto alla stessa data attraverso le
strutture previste dall'art. 7.
3. Le attestazioni di esenzione gia' rilasciate alla data
di pubblicazione del presente decreto e riferite alle forme
morbose e alle altre situazioni soggettive contemplate
dagli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto medesimo conservano
la loro efficacia fino al termine indicato al comma 2 o
alla loro eventuale scadenza ove anteriore al termine
stesso, alla condizione che rechino l'indicazione della
forma morbosa o della situazione soggettiva che da' luogo
all'esenzione. Se prive di tale indicazione, le medesime
attestazioni devono essere convalidate entro la data di
entrata in vigore del presente decreto presso le strutture
delle unita' sanitarie locali, sulla base della
documentazione sanitaria acquisita agli atti della unita'
sanitaria locale stessa o esibita dagli interessati.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in
vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana."
- Si riporta Il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di Êregolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali."
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.