Con  decreto ministeriale  n. 26961  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  dello  stato   di  grave  crisi  dell'occupazione,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  5 agosto  1999,  con
decorrenza 7 marzo 1998 per 27 mesi, e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento speciale  di  disoccupazione  nella misura  prevista
dall'art. 7, legge  23 luglio 1991, n. 223, in  favore dei lavoratori
edili licenziati dalle imprese edili  ed affini impegnate nell'area e
nelle  attivita' di  seguito  elencate: area  del  comune di  Lentini
(Siracusa).
  Imprese  impegnate  nei  lavori  di  realizzazione  dell'invaso  di
Lentini  -  secondo lotto  canale  allacciamenti  dei torrenti  Zena,
Barbajanni, Trigona  e Cave al  serbatoio di Lentini, per  il periodo
dal 7 marzo 1998 al 6 settembre 1998.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato  dal 7  marzo 2000 al  6 giugno  2000 (limite
massimo).
  Con  decreto ministeriale  n. 26962  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  dello  stato   di  grave  crisi  dell'occupazione,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  5 agosto  1999,  con
decorrenza  7  settembre   1998  per  27  mesi,   e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7, legge 23  luglio 1991, n. 223, in favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate nell'area e  nelle attivita' di seguito  elencate: area del
comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria).
  Imprese impegnate nei  lavori di sistemazione dei  piazzali e delle
infrastrutture  del  Porto  di  Gioia  Tauro  per  l'attivazione  del
Terminal  "Transcipment"  (Prog.  GRS  02),  per  il  periodo  dal  7
settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 7 marzo 2000 al 6 settembre 2000.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente  prorogato dal  7  settembre 2000  al  6 dicembre  2000
(limite massimo).
  Con  decreto ministeriale  n. 26963  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  dello  stato   di  grave  crisi  dell'occupazione,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  5 agosto  1999,  con
decorrenza  16  novembre   1998  per  27  mesi,   e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7, legge 23  luglio 1991, n. 223, in favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate nell'area e  nelle attivita' di seguito  elencate: area del
comune di Agro di Orgosolo (Nuoro).
  Imprese  impegnate nella  costruzione  diga sul  Rio  Olai, per  il
periodo dal 16 novembre 1998 al 15 maggio 1999.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 16 novembre 1999 al 15 maggio 2000.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 16 maggio 2000 al 15 novembre 2000.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente  prorogato dal  16 novembre  2000 al  15 febbraio  2001
(limite massimo).
  Con  decreto ministeriale  n. 26964  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  dello  stato   di  grave  crisi  dell'occupazione,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  5 agosto  1999,  con
decorrenza  13   ottobre  1998  per   18  mesi,  e'   autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7, legge 23  luglio 1991, n. 223, in favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate nell'area e  nelle attivita' di seguito  elencate: area del
comune di Frascati (Roma).
  Imprese impegnate  nella costruzione  dei nuovi  insediamenti della
Banca d'Italia, per il periodo dal 13 ottobre 1998 al 12 aprile 1999.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000 (limite
massimo).
  Con  decreto ministeriale  n. 26965  del 6  agosto 1999,  a seguito
dell'accertamento  dello  stato   di  grave  crisi  dell'occupazione,
intervenuto con  decreto ministeriale, con decorrenza  21 luglio 1995
per  27  mesi,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
speciale di  disoccupazione nella misura prevista  dall'art. 7, legge
23 luglio  1991, n.  223, in favore  dei lavoratori  edili licenziati
dalle imprese edili  ed affini impegnate nell'area  e nelle attivita'
di seguito elencate: area del comune di Palermo e Messina.
  Imprese   impegnate    nei   lavori   al    raddoppio   ferroviario
Palermo-Messina fra le stazioni di S. Agata di Militello e S. Filippo
del Mela  - Tratta T Vigilatore-Patti,  per il periodo dal  21 luglio
1995 al 20 gennaio 1996.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 21 gennaio 1996 al 20 luglio 1996.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1996 al 20 gennaio 1997.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1997 al 20 luglio 1997.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1997 al 20 ottobre 1997 (limite
massimo).