IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del  Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990, n. 309,
recante istituzione  e disciplina  del Fondo nazionale  di intervento
per la lotta alla droga, come  sostituito dall'art. 1, comma 2, della
legge 18 febbraio 1999, n. 45;
  Visto l'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
  Vista la legge  23 dicembre 1996, n.  664, concernente approvazione
del bilancio  di previsione  dello Stato per  l'esercizio finanziario
1997 ed  in particolare dello  stato di previsione della  spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale e' determinata, alla
rubrica 13,  capitolo 2966, denominato Fondo  nazionale di intervento
per la lotta alla droga, una disponibilita' di L. 202.940.000.000;
  Visto il decreto  del Ministro per la solidarieta'  sociale in data
31 marzo 1998, concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche  sociali per  l'esercizio finanziario  1998 dello  stato di
previsione della  spesa della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri
che  prevede  sul  capitolo   2966,  denominato  Fondo  nazionale  di
intervento  per  la  lotta  alla  droga,  una  disponibilita'  di  L.
242.705.000.000;
  Visto il decreto  del Ministro per la solidarieta'  sociale in data
24 marzo 1999,  vistato dall'Ufficio centrale del  bilancio presso la
Presidenza del  Consiglio dei Ministri in  data 7 aprile 1999,  al n.
1333,  concernente  la  ripartizione   del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali  per l'esercizio finanziario 1999,  che prevede una
disponibilita' di  L. 200.000.000.000  sul capitolo  2966, denominato
Fondo  nazionale  di  intervento  per la  lotta  alla  droga,  unita'
previsionale  di  base  12.1.2.2  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il proprio  decreto in data 1 giugno 1999,  con il quale sono
state stabilite  le disponibilita' del Fondo  nazionale di intervento
per la  lotta alla  droga da destinare  al finanziamento  di progetti
triennali   finalizzati  alla   prevenzione  e   al  recupero   dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei  tossicodipendenti nella misura di  L. 194.840.000.000
per  il   1997,  di  L.   240.705.000.000  per   il  1998  e   di  L.
199.400.000.000 per il 1999;
  Visto  l'art. 127  del decreto  del Presidente  della Repubblica  9
ottobre 1990,  n. 309,  come sostituito dall'art.  1, comma  2, della
legge 18  febbraio 1999, n. 45,  con il quale, tra  l'altro, e' stata
determinata  nel  75% delle  disponibilita'  del  Fondo nazionale  di
intervento  per la  lotta  alla  droga la  quota  da trasferire  alle
regioni per  il finanziamento di progetti  triennali finalizzati alla
prevenzione    e    al    recupero    dalle    tossicodipendenze    e
dall'alcoldipendenza  correlata  e  al reinserimento  lavorativo  dei
tossicodipendenti e nel 25% la quota da destinare al finanziamento di
progetti   finalizzati  alla   prevenzione   e   al  recupero   dalle
tossicodipendenze   e  dall'alcoldipendenza   correlata  promossi   e
coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli  affari sociali,  d'intesa con  i Ministeri  dell'interno, di
grazia e  giustizia, della  difesa, della pubblica  istruzione, della
sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;
  Ritenuta la  necessita' di determinare le  disponibilita' del Fondo
nazionale di  intervento per la  lotta alla droga da  trasferire alle
regioni, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 e di ripartire
per  singola  regione  le   predette  disponibilita',  utilizzando  i
parametri indicati all'art. 127, comma  2, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990,  n. 309, come modificato dalla legge
18 febbraio 1999,  n. 45, per il finanziamento  di progetti triennali
presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati
all'art. 127, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990,  n. 309,  come sostituito dall'art.  1, comma  2, della
legge 18 febbraio 1999, n. 45;
  Ritenuta  la   necessita'  di  determinare  le   disponibilita'  da
destinare,  per  gli  esercizi  finanziari   1997,  1998  e  1999  al
finanziamento di progetti promossi  e coordinati dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  sociali,
d'intesa con  le amministrazioni  dello Stato individuate  dal citato
art. 127 del decreto del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio
1999,  n.  45,  finalizzati  alla prevenzione  e  al  recupero  dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata;
  Considerato che,  a seguito dell'entrata  in vigore della  legge 18
febbraio  1999,  n.  45,  e'   necessario  revocare  il  decreto  del
Presidente  del Consiglio  dei  Ministri in  data  30 novembre  1998,
concernente  "Individuazione dell'importo  per  il finanziamento  dei
progetti  di  prevenzione,  recupero   e  reinserimento  sociale  dei
tossicodipendenti,  presentati  dalle  amministrazioni  dello  Stato,
dalle regioni e dai comuni  singoli o associati, nonche' ripartizione
per  regione   degli  importi  per  il   finanziamento  dei  progetti
presentati  dai   comuni  singoli  o  associati,   per  gli  esercizi
finanziari 1997 e 1998";
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
22  ottobre  1998 concernente  il  conferimento  all'on. Livia  Turco
dell'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  recante  delega  di funzioni  al  Ministro per  la
solidarieta' sociale;
  Visto il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e  le  province  autonome  di Trento  e  Bolzano,
espresso nella riunione del 27 maggio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le disponibilita' del  75% del Fondo nazionale  d'intervento per la
lotta  alla  droga  da  trasferire alle  regioni,  per  gli  esercizi
finanziari  1997,  1998  e  1999 per  il  finanziamento  di  progetti
triennali   finalizzati  alla   prevenzione  e   al  recupero   dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo  dei tossicodipendenti,  presentati dalle  amministrazioni
pubbliche  e dagli  organismi  indicati all'art.  127,  comma 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, come
sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45,
sono determinate come segue:
   esercizio finanziario 1997, L. 146.130.000.000;
   esercizio finanziario 1998, L. 180.528.750.000;
   esercizio finanziario 1999, L. l49.550.000.000.