IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 9 del decreto legislativo  2  settembre  1997,  n.
313; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23
marzo 1998, n. 56; 
  Visti gli articoli 73, primo comma, lettera a), e 74-ter, comma  9,
del predetto decreto n. 633 del 1972 che riserva  al  Ministro  delle
finanze   la   determinazione   delle   modalita'   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto per le agenzie di viaggio e turismo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
compiuta con la nota numero 3-11859 del 16 giugno 1999; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Operazioni imponibili 
 
  1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo  per
l'organizzazione  di  pacchetti  turistici   costituiti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  111,  da
viaggi,  vacanze,  circuiti  tutto  compreso  e   connessi   servizi,
manifestazioni,  convegni  e  simili,  verso  il  pagamento   di   un
corrispettivo globale,  sono  considerate  come  una  prestazione  di
servizi unica soggetta all'imposta sul valore  aggiunto  se  eseguita
nel  territorio  dell'Unione  europea.  Si  intende   per   pacchetto
turistico la combinazione di almeno due  degli  elementi  di  seguito
indicati, purche' la durata  sia  superiore  alle  ventiquattro  ore,
ovvero si estenda per un periodo di  tempo  comprendente  almeno  una
notte: 
     a) trasporto; 
     b) alloggio; 
  c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che
costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora  le
suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di  viaggio  e  turismo
tramite mandatari. 
  3. Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e  turismo
consistenti nella prestazione di servizi turistici non  riconducibili
fra  i  pacchetti  turistici  di  cui  all'articolo  2  del   decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  111,  qualora  siano  rese  da  altri
soggetti e acquisite nella disponibilita' delle agenzie anteriormente
ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica  con
le stesse modalita' previste per le operazioni di cui al comma 1. 
  4. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo  si
avvale di altri soggetti sono effettuate fuori  dall'Unione  europea,
la prestazione dell'agenzia di viaggio e turismo non e'  soggetta  ad
imposta ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  5. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo  si
avvale di altri soggetti sono effettuate parte all'interno e parte al
di fuori dell'Unione europea, la prestazione di servizi  dell'agenzia
costituisce  prestazione   non   soggetta   ad   imposta   ai   sensi
dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, per la  parte  di  corrispettivo  afferente  le
operazioni eseguite al di fuori dell'Unione europea. 
  6. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3, si considerano  in  ogni
caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque
non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a
tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o  il  soggiorno
si considera iniziato all'atto  in  cui  viene  effettuata  la  prima
prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore. Nell'ipotesi  di
viaggi collettivi, che danno luogo a  tante  obbligazioni  tributarie
per quante sono le controparti, le predette operazioni si considerano
effettuate al verificarsi delle medesime circostanze sopra indicate. 
  7. Agli effetti del presente regolamento gli organizzatori di  giri
turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo. 
  8. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si  applicano
alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome  e  per  conto
del cliente. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina 
          dell'imposta sul valore aggiunto". 
            - L'art. 9 del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.
          313 (Norme in materia di imposta sul valore  aggiunto),  ha
          sostituito l'art. 74- ter del decreto del Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   concernente
          disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo. 
            - L'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo
          23 marzo 1998, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive
          dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3,  commi
          19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e  162,  lettere  a),
          b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha
          inserito all'art. 74-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633, il comma 5-bis. 
            - Il testo dell'art. 73, primo  comma,  lettera  a),  del
          gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 26 
          ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: 
            "Art. 73 (Modalita' e termini speciali).  -  Il  Ministro
          delle finanze con propri decreti puo' 
          determinare le modalita' ed i termini: 
            a)   per   l'emissione,    numerazione,    registrazione,
          conservazione delle fatture  o  per  la  registrazione  dei
          corrispettivi  relativi  ad  operazioni  effettuate   dalla
          stessa  impresa  in  diversi  settori  di  attivita'  e  ad
          operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie  od  altre
          dipendenze di cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e  di
          commissionari, nonche' per la  registrazione  dei  relativi
          acquisti. 
            - Il testo  vigente  dell'art.  74-ter  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633, e' il seguente: 
            "Art. 74-ter (Disposizioni per le agenzie  di  viaggio  e
          turismo). - 1. Le operazioni effettuate  dalle  agenzie  di
          viaggio e di turismo per  la  organizzazione  di  pacchetti
          turistici costituiti, ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  111,  da  viaggi,  vacanze,
          circuiti  tutto  compreso  e  connessi  servizi,  verso  il
          pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
          una prestazione  di  servizi  unica.  Le  disposizioni  del
          presente articolo si applicano anche  qualora  le  suddette
          prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio  e  turismo
          tramite mandatari; le stesse disposizioni non si  applicano
          alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono  in  nome  e
          per conto dei clienti. 
            2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta   sulle
          operazioni indicate nel comma 1,  il  corrispettivo  dovuto
          all'agenzia di viaggi e  turismo  e'  diminuito  dei  costi
          sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di  servizi
          effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al
          lordo della relativa imposta. 
            3. Non e' ammessa in  detrazione  l'imposta  relativa  ai
          costi di cui al comma 2. 
            4. Se la differenza di cui al comma  2,  per  effetto  di
          variazioni successivamente intervenute nel  costo,  risulta
          superiore a quella determinata all'atto  della  conclusione
          del  contratto,   la   maggiore   imposta   e'   a   carico
          dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non  hanno
          diritto al rimborso della minore imposta. 
            5. Per le prestazioni rese dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a
          pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per  le
          prestazioni dei mandatari senza rappresentanza  di  cui  al
          secondo periodo del comma 1,  l'imposta  si  applica  sulla
          differenza,  al  netto  dell'imposta,  tra  il  prezzo  del
          pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto  all'agenzia
          di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 
            5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio  e
          turismo  relative  a  prestazioni  di   servizi   turistici
          effettuati  da  altri  soggetti,  che  non  possono  essere
          considerati pacchetti turistici ai sensi  dell'art.  2  del
          decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   111,   qualora
          precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia
          l'imposta si applica, sempreche' dovuta, 
          con le stesse modalita' previste dal comma 5. 
            6. Se le prestazioni rese al  cliente  sono  eseguite  in
          tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la
          parte della prestazione della agenzia di  viaggio  ad  essa
          corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'art.
          9. 
            7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa
          fattura ai sensi dell'art. 21, senza  separata  indicazione
          dell'imposta,  considerando  quale  momento  impositivo  il
          pagamento  integrale  del  corrispettivo  o  l'inizio   del
          viaggio o del soggiorno se antecedente.  Se  le  operazioni
          sono  effettuate  tramite  intermediari,  la  fattura  puo'
          essere emessa entro il mese successivo. 
            8.  Le  agenzie  organizzatrici  per  le  prestazioni  di
          intermediazione emettono una fattura riepilogativa  mensile
          per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario,  da
          annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
          mese successivo, inviandone  copia,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti  previsti  dal  primo   comma,   secondo   periodo,
          dell'art. 21, al rappresentante,  il  quale  le  annota  ai
          sensi  dell'art.  23  senza  la   contabilizzazione   della
          relativa imposta. 
            9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono stabilite le modalita di attuazione del  presente
          articolo. 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri;  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995,  n.  111
          (Attuazione della direttiva  n.  90/314/CEE  concernente  i
          viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"),  e'  il
          seguente: 
            "Art. 2 (Pacchetti turistici). - 1. I pacchetti turistici
          hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ''tutto
          compreso'', risultanti  dalla  prefissata  combinazione  di
          almeno due degli elementi di seguito indicati,  venduti  od
          offerti in vendita ad un prezzo forfettario,  e  di  durata
          superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per  un
          periodo di tempo comprendente almeno una notte: 
            a) trasporto; 
            b) alloggio; 
            c)  servizi  turistici  non  accessori  al  trasporto   o
          all'alloggio di cui  all'art.  7,  lettere  i)  e  m),  che
          costituiscano   parte   significativa    del    ''pacchetto
          turistico''. 
            2. La fatturazione separata degli elementi di uno  stesso
          ''pacchetto turistico'' non sottrae  l'organizzatore  o  il
          venditore agli obblighi del presente decreto". 
            - Il testo dell'art. 9 del gia' citato D.P.R. 26  ottobre
          1972, n. 633, e' il seguente: 
            "Art. 9 (Servizi internazionali o  connessi  agli  scambi
          internazionali). - Costituiscono servizi  internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali: 
            1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in   parte   nel
          territorio dello Stato e in parte in territorio  estero  in
          dipendenza di unico contratto; 
            2)  i  trasporti  relativi  a  beni  in  esportazione  in
          transito o in importazione temporanea, nonche' i  trasporti
          relativi a beni in importazione i  cui  corrispettivi  sono
          assoggettati all'imposta a norma del primo comma  dell'art.
          69; 
            3)  i  noleggi  e  le  locazioni  di  navi,   aeromobili,
          autoveicoli vagoni ferroviari,  cabineletto,  containers  e
          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),
          ai trasporti di beni in  esportazione)  in  transito  o  in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo
          comma dell'art. 69; 
            4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti  di  cui
          al precedente n. 1), ai trasporti di beni in  esportazione,
          in  transito  o  in  temporanea  importazione  nonche'   ai
          trasporti   di   beni   in   importazione   sempreche'    i
          corrispettivi dei servizi di spedizione siano  assoggettati
          all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
          relativi alle operazioni doganali; 
            5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione,
          stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione,  controllo
          refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili,
          relativi  ai  beni  in  esportazione,  in  transito  o   in
          importazione  temporanea  ovvero   relativi   a   beni   in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi  stessi
          siano assoggettati ad  imposta  a  norma  del  primo  comma
          dell'art. 69; 
            6) i servizi prestati nei porti, autoporti,  aeroporti  e
          negli  scali   ferroviari   di   confine   che   riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di  trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 
            7) i  servizi  di  intermediazione  relativi  a  beni  in
          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti
          internazionali di persone o di  beni,  ai  noleggi  e  alle
          locazioni  di  cui  al  n.  3);  le  cessioni  di   licenze
          all'esportazione; 
            7-bis) i servizi di intermediazione resi in  nome  e  per
          conto di  agenzie  di  viaggio,  di  cui  all'art.  74-ter,
          relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio  degli
          Stati membri della Comunita' economica europea; 
            8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali
          a  norma  dell'art.  152,  primo  comma,  del  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43; 
            9) i trattamenti di cui  all'art.  176  del  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera
          non  ancora  definitivamente  importati,  nonche'  su  beni
          nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad  essere
          esportati da o per conto del prestatore del servizio o  del
          committente non residente nel territorio dello Stato; 
           (10) Abrogato); 
            11) il transito nei trafori internazionali; 
            12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art.  10,
          effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori  dalla
          Comunita' economica europea o relative a beni destinati  ad
          essere esportati, fuori dalla Comunita' stessa. 
            Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art.  7  e  quelle
          del secondo e terzo comma dell'art.  8  si  applicano,  con
          riferimento  all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          delle operazioni indicate nel precedente comma,  anche  per
          gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e  dalle  aree
          edificabili e di servizi fatti dai soggetti che  effettuano
          le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita'  propria
          dell'impresa".