IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56; Visti gli articoli 73, primo comma, lettera a), e 74-ter, comma 9, del predetto decreto n. 633 del 1972 che riserva al Ministro delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le agenzie di viaggio e turismo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota numero 3-11859 del 16 giugno 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Operazioni imponibili 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili, verso il pagamento di un corrispettivo globale, sono considerate come una prestazione di servizi unica soggetta all'imposta sul valore aggiunto se eseguita nel territorio dell'Unione europea. Si intende per pacchetto turistico la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purche' la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari. 3. Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilita' delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica con le stesse modalita' previste per le operazioni di cui al comma 1. 4. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate fuori dall'Unione europea, la prestazione dell'agenzia di viaggio e turismo non e' soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione europea, la prestazione di servizi dell'agenzia costituisce prestazione non soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la parte di corrispettivo afferente le operazioni eseguite al di fuori dell'Unione europea. 6. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore. Nell'ipotesi di viaggi collettivi, che danno luogo a tante obbligazioni tributarie per quante sono le controparti, le predette operazioni si considerano effettuate al verificarsi delle medesime circostanze sopra indicate. 7. Agli effetti del presente regolamento gli organizzatori di giri turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo. 8. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto del cliente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - L'art. 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto), ha sostituito l'art. 74- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo. - L'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha inserito all'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 5-bis. - Il testo dell'art. 73, primo comma, lettera a), del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti. - Il testo vigente dell'art. 74-ter del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo). - 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti. 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. 3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2. 4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta. 5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita' previste dal comma 5. 6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'art. 9. 7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'art. 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo. 8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'art. 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'art. 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta. 9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita di attuazione del presente articolo. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), e' il seguente: "Art. 2 (Pacchetti turistici). - 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ''tutto compreso'', risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del ''pacchetto turistico''. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso ''pacchetto turistico'' non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto". - Il testo dell'art. 9 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli vagoni ferroviari, cabineletto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione) in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione; 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea; 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; (10) Abrogato); 11) il transito nei trafori internazionali; 12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati, fuori dalla Comunita' stessa. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa".