IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  regio  decreto  18   novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924, n. 827, di approvazione del
regolamento di attuazione della predetta legge di contabilita';
  Visti gli articoli  3, 7 e 8  della legge 26 luglio  1939, n. 1037,
concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  l'art. 1  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  30
giugno 1955,  n. 1544, concernente  il decentramento dei  servizi del
Ministero del tesoro;
  Vista  l'art.  1 della  legge  12  agosto  1962, n.  1290,  recante
integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del
Ministero del tesoro e  riordinamento delle direzioni provinciali del
tesoro;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la  revisione della  disciplina in materia  di pubblico  impiego, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio  1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la riforma  della pubblica  amministrazione e per  la semplificazione
amministrativa;
  Visto l'art. 13  della citata legge 15 marzo 1997,  n. 59, che, nel
dettare    disposizioni    sull'adozione     di    regolamenti    per
l'organizzazione e la disciplina  degli uffici dei Ministeri, prevede
che  con   decreti  ministeriali  di  natura   non  regolamentare  si
definiscano  i compiti  delle unita'  dirigenziali nell'ambito  degli
uffici dirigenziali generali;
  Vista la  legge 3 aprile  1997, n. 94, concernente  "Modifiche alla
legge  5  agosto   1978,  n.  468,  e   successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante  norme di contabilita' generale  dello Stato in
materia  di bilancio.  Delega al  Governo per  l'individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato", e segnatamente
l'art.  7  della   stessa  legge,  recante  delega   al  Governo  per
l'unificazione  dei  Ministeri del  tesoro  e  del bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto il decreto legislativo 19  novembre 1997, n. 414, concernente
le  attivita' informatiche  dell'amministrazione  statale in  materia
finanziaria e contabile;
  Visto il decreto  legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,  che ha dato
attuazione alla  delega legislativa per l'unificazione  dei Ministeri
del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione economica,  che,
all'art. 9, rinvia  alle procedure indicate nel citato  art. 13 della
legge n.  59/1997 per l'organizzazione  e la disciplina  degli uffici
del Ministero unificato;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione   economica   del   22  dicembre   1997,   concernente
l'affidamento alla  CONSIP S.p.a.  di compiti di  servizi informatici
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38,  recante le  attribuzioni dei  dipartimenti del  Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'
disposizioni in  materia di  organizzazione e  di personale,  a norma
dell'art. 7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  di approvazione  del regolamento  concernente le  articolazioni
organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione   economica   del    17   giugno   1998,   concernente
l'individuazione delle attivita' informatiche  riservate allo Stato e
per esso alla CONSIP;
  Su proposta dei capi dei dipartimenti;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Ritenuto  di  dover   definire  l'organizzazione  dei  dipartimenti
provinciali  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica, nonche'  l'individuazione  degli uffici  e
funzioni  di  livello  dirigenziale   non  generale  nell'ambito  dei
suddetti Dipartimenti e, pertanto,  di dover adottare i provvedimenti
di cui alla  lettera e), comma 4-bis, art. 17,  legge 23 agosto 1988,
n. 400, come introdotto dall'art. 13, legge 15 marzo 1957, n. 59;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ciascuno dei centotre dipartimenti provinciali del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  previsti
dall'art. 10, comma 2 del  decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998,  n. 38,  si articola  in ragionerie  provinciali dello
Stato e in direzioni provinciali dei servizi vari.
  Complessivamente i centotre dipartimenti provinciali comprendono:
  a) dodici  uffici di livello dirigenziale  generale, costituiti, ai
sensi  dell'art.  10,  comma  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, presso i dipartimenti provinciali
di:  Bari, Bologna,  Cagliari,  Catanzaro,  Firenze, Genova,  Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia;
  b)  duecentosettantasette   uffici  di  livello   dirigenziale  non
generale costituiti nelle seguenti province: Bari, Bologna, Cagliari,
Catanzaro, Firenze,  Genova, Milano,  Napoli, Palermo,  Roma, Torino,
Venezia,  Campobasso,  Potenza,  Ancona, L'Aquila,  Perugia,  Trento,
Trieste,   Brescia,  Foggia,   Salerno,  Catania,   Reggio  Calabria,
Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino,
Belluno,  Benevento,   Bergamo,  Bolzano,   Brindisi,  Caltanissetta,
Caserta,  Chieti,  Como,  Cosenza,  Cremona,  Cuneo,  Enna,  Ferrara,
Forli', Frosinone,  Gorizia, Grosseto,  Imperia, Isernia,  La Spezia,
Latina,  Lecce, Livorno,  Lucca,  Macerata,  Mantova, Massa  Carrara,
Matera,  Messina, Modena,  Novara,  Nuoro,  Oristano, Padova,  Parma,
Pavia, Pesaro  Urbino, Pescara,  Piacenza, Pisa,  Pistoia, Pordenone,
Ragusa,  Ravenna,  Reggio  Emilia, Rieti,  Rovigo,  Sassari,  Savona,
Siena, Siracusa,  Sondrio, Taranto, Teramo, Terni,  Trapani, Treviso,
Udine, Varese,  Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo,  Biella, Crotone,
Lecco,  Lodi, Prato,  Rimini,  Verbania (Verbano-Cusio-Ossola),  Vibo
Valentia.
  2. I dipartimenti provinciali, come  previsto dall'art. 10, comma 4
del decreto del Presidente della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38,
sono   organicamente   inseriti,   a   decorrere   dalla   definitiva
introduzione del ruolo unico del  personale previsto dall'art. 12 del
decreto  del Presidente  della  Repubblica  citato, nel  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
e dipendono funzionalmente dai  dipartimenti centrali cui afferiscono
i compiti e i servizi svolti in sede locale.
  3.  I  dirigenti preposti  con  funzioni  di capo  dipartimento  ai
dipartimenti provinciali coordinano i servizi e rispondono della loro
funzionalita' ai  dipartimenti centrali di rispettiva  pertinenza, in
conformita' a quanto  previsto dall'art. 10, comma 4  del decreto del
Presidente della Repubblica  20 febbraio 1998, n.  38, esercitando le
funzioni  di cui  agli articoli  16 e  17 del  decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
  Il capo dipartimento, inoltre, e' il datore di lavoro nei confronti
del personale in servizio presso il dipartimento cui e' preposto, per
quanto concerne  l'applicazione delle  norme in materia  di sicurezza
nei luoghi di  lavoro, ai sensi del decreto  legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
  4.  Le ragionerie  provinciali dello  Stato, nello  svolgimento dei
compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale
dello   Stato,   rispondono   direttamente   ed   operativamente   al
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della
necessaria integrazione tecnica, giuridica  e funzionale dei relativi
processi e delle responsabilita' che vi sono unitariamente connesse.
  5. I dipartimenti provinciali sono  articolati in uffici di livello
dirigenziale non generale individuati negli articoli 4 e seguenti del
presente decreto ministeriale.