IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento di attuazione della predetta legge di contabilita'; Visti gli articoli 3, 7 e 8 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; Vista l'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto l'art. 13 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, che, nel dettare disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato", e segnatamente l'art. 7 della stessa legge, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, concernente le attivita' informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha dato attuazione alla delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nel citato art. 13 della legge n. 59/1997 per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attivita' informatiche riservate allo Stato e per esso alla CONSIP; Su proposta dei capi dei dipartimenti; Sentite le organizzazioni sindacali; Ritenuto di dover definire l'organizzazione dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' l'individuazione degli uffici e funzioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei suddetti Dipartimenti e, pertanto, di dover adottare i provvedimenti di cui alla lettera e), comma 4-bis, art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dall'art. 13, legge 15 marzo 1957, n. 59; Decreta: Art. 1. 1. Ciascuno dei centotre dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsti dall'art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si articola in ragionerie provinciali dello Stato e in direzioni provinciali dei servizi vari. Complessivamente i centotre dipartimenti provinciali comprendono: a) dodici uffici di livello dirigenziale generale, costituiti, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, presso i dipartimenti provinciali di: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; b) duecentosettantasette uffici di livello dirigenziale non generale costituiti nelle seguenti province: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Campobasso, Potenza, Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento, Trieste, Brescia, Foggia, Salerno, Catania, Reggio Calabria, Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forli', Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Vibo Valentia. 2. I dipartimenti provinciali, come previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, sono organicamente inseriti, a decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica citato, nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. 3. I dirigenti preposti con funzioni di capo dipartimento ai dipartimenti provinciali coordinano i servizi e rispondono della loro funzionalita' ai dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, esercitando le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il capo dipartimento, inoltre, e' il datore di lavoro nei confronti del personale in servizio presso il dipartimento cui e' preposto, per quanto concerne l'applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Le ragionerie provinciali dello Stato, nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilita' che vi sono unitariamente connesse. 5. I dipartimenti provinciali sono articolati in uffici di livello dirigenziale non generale individuati negli articoli 4 e seguenti del presente decreto ministeriale.