IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Visto il  regolamento CEE  n. 79/65  e successive  modificazioni ed
integrazioni, relativo  all'istituzione di  una rete  di informazione
contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole
nella Comunita' europea;
  Visto il regolamento  CEE n. 1859/82, che all'allegato  1 indica in
18.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia,
con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo
regolamento, inferiore o superiore al  20 per cento rispetto a quello
stabilito;
  Visto  il  regolamento CE  n.  22/98,  che fissa,  per  l'esercizio
contabile 1998,  in 126  ecu la retribuzione  forfettaria comunitaria
per   singola  scheda   aziendale  debitamente   compilata,  prevista
nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;
  Considerato che la suddetta retribuzione forfettaria puo' ritenersi
valida anche per l'esercizio 1999;
  Vista la nota  n. 2900 in data  10 maggio 1999 del  Ministro per le
politiche agricole, nella quale e'  quantificato in 9,899 miliardi di
lire  il complessivo  fabbisogno  finanziario, che  comprende sia  la
quota   comunitaria  che   quella   nazionale,   necessario  per   la
realizzazione del  programma di  attuazione della Rete  RICA, gestito
dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per l'anno 1999;
  Considerata  la necessita'  di ricorrere  per tale  fabbisogno alle
disponibilita'  del   Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Sulla  base  dei lavori  istruttori  svolti  dal Comitato  previsto
dall'art.  5 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24  marzo
1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Ai fini del firnzionamento  e della razionalizzazione della rete
di  rilevazione  dei  dati  di   contabilita'  agraria  su  tutto  il
territorio nazionale (Rete  RICA), per l'anno 1999  e' autorizzato in
favore  dell'INEA,  ente  vigilato  dal Ministero  per  le  politiche
agricole, un finanziamento di 9,899 miliardi di lire (5.112.406 euro)
a valere  sulle risorse del Fondo  di rotazione di cui  alla legge n.
183/1987.
  Detto  finanziamento e'  comprensivo della  quota comunitaria,  che
viene  pertanto anticipata  dal Fondo  di rotazione,  al quale  sara'
reintegrata a  seguito degli  adempimenti prescritti  dal regolamento
CEE n. 79/65, richiamato in premessa.
  2.  La  quota  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  viene  erogata
direttamente  all'INEA,  sulla  base delle  richieste  inoltrate  dal
medesimo.
  3. Il Ministero  per le politiche agricole e  l'INEA adottano tutte
le iniziative  ed i provvedimenti  necessari per utilizzare  entro le
scadenze previste i finanziamenti relativi al programma ed effettuano
i controlli di competenza. Il  Fondo di rotazione potra' procedere ad
eventuali,  ulteriori  controlli,  avvalendosi  delle  strutture  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 30 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 200