Con  decreto  ministeriale  n.  27040 del  15  settembre  1999,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 3  maggio 1999 al 2  maggio 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Capitan 55, con
sede in  Napoli e  unita' di  Arzano (Napoli), per  i quali  e' stato
stipulato  un contratto  di solidarieta'  che stabilisce,  per dodici
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 24  ore settimanali nei confronti di  un numero massimo
di lavoratori pari  a n. 54 unita', su un  organico complessivo di n.
80 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  -  I.N.P.S. -  e'
altresi' autorizzato,  nell'ambito di quanto disposto  dall'art. l in
favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Capitan  55,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27041 del  15  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1999 al  31 maggio 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma 3,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio,
con sede  in Mondovi'  (Cuneo) e  unita' di  Mondovi' (Cuneo),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 22 unita', su un organico complessivo
di n. 102 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.   Ceramica   Besio,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale  n. 27042, e' autorizzata,  per il periodo
dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2000, la corresponsione del trattamento
di integrazione  salariale di  cui all'art.  1, del  decreto-legge 30
ottobre 1984, n.  726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre  1996,  n. 608,  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.r.l. B.E.  di Borsani  Egidio &  C., con  sede in
Parabiago (Milano)  e unita'  di Papabiago (Milano),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 14 unita', su un organico complessivo
di n. 23 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.E. di Borsani Egidio & C., a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27043 del  15  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 19  aprile 1999 al 18 aprile 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma 3,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Stamperia di
Fenegro', con sede in Fenegro' (Como), unita' di Fenegro' (Como), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 26  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 37  unita', su  un organico
complessivo di n. 42 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Stamperia  di Fenegro',  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27044 del  15  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1999 al  30 giugno 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma 3,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, con sede
in Pamparata (Cuneo)  e unita' di S. Michele Mondovi'  (Cuneo), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n.  6 unita', su un organico complessivo
di n. 85 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Silva,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  27045 del  15  settembre  1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 24  agosto 1998 al 23 agosto 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma 3,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Galileo
industrie ottiche, con  sede in Venezia e unita'  di Venezia Marghera
(Venezia),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 101 unita', su un organico complessivo di n. 144 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Galileo  Industrie Ottiche, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del  decreto   legge  1  ottobre   1996,  n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto  ministeriale n. 27046  e' autorizzata, per  il periodo
dal  3 febbraio  1999  al  5 settembre  1999,  la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale   di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984,  n. 863, nella misura prevista dall'art
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Necchi compressori, con  sede in
Pavia e unita' di Pavia, per  i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta' che  stabilisce, per  7 mesi,  la riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  27  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 670 unita', su un organico complessivo di n. 1019 unita'.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei  lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Necchi   Compressori,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del  decreto   legge  1  ottobre   1996,  n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge  19  luglio  1994,  n.  451,  l'I.N.P.S.,  verifichera'  che  i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lettera C del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.