IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Viste le direttive emanate, ai  sensi della legge sopra citata, dal
Comitato  interministeriale  per   la  programmazione  economica  nel
trasporto (ClPET) con delibera del  31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte
da quel comitato  con delibera 18 maggio 1992  (Gazzetta Ufficiale n.
117  del 21  maggio  1992) e  con delibera  7  giugno 1993  (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione
alla  contrazione di  mutui per  la realizzazione  di parcheggi  e di
sistemi  di trasporto  rapido di  massa; disposta  in relazione  alle
previsioni dell'art.  2, comma  2, della legge  23 dicembre  1992, n.
498;
  Visti l'art. 1 della legge 24  dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del  Presidente della  Repubblica 20  aprile  1994, n.  373, che,  in
attuazione della delega contenuta al  comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;
  Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di sistemi di trasporto rapido di massa;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 12  aprile 1996, n. 199, da ultimo
reiterato con  il decreto-legge  4 ottobre  1996, n.  517, convertito
dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 2, fissa al 50% il
tetto  massimo del  contributo statale  ex legge  n. 211/1992  per le
ferrovie concesse;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in attuazione della delega contenuta  all'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n.  94, sono state  dettate le disposizioni  per l'unificazione
del  Ministero  del tesoro  e  del  Ministero  del bilancio  e  della
programmazione economica;
  Vista la delibera 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11
gennaio  1996),  con   la  quale  questo  comitato   ha  previsto  la
definizione di accordi di programma  per l'individuazione di un unico
progetto trasportistico  tra soggetti  che hanno  presentato distinti
progetti configuranti soluzioni alternative  per un medesimo problema
di mobilita';
  Vista la delibera  in data 21 dicembre 1995  (Gazzetta Ufficiale n.
57  dell'8  marzo 1996),  con  la  quale  questo comitato  stesso  ha
proceduto al riparto delle risorse recate dall'art. 10 della legge n.
211/1992,  attenendosi alla  graduatoria compilata  alla stregua  dei
criteri elaborati dal  CIPET dalla Commissione di  alta vigilanza, di
cui alla legge n. 204/1995;
  Vista la delibera 30 gennaio 1997  (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24
marzo 1997),  con la quale  questo comitato  ha preso atto  che, come
richiesto  da  questo comitato  stesso,  per  un intervento  relativo
all'area di Bari gli enti  interessati sono pervenuti alla stipula di
apposito accordo  di programma, optando  per il progetto a  suo tempo
presentato dalla  Soc. Ferrotramviaria,  per un costo  complessivo di
269,07  miliardi di  lire (138.963,058  migliaia di  euro), e  con la
quale e' stato finanziato, a carico dei fondi per le aree depresse ex
art. 1, comma  79, della legge 28  dicembre 1995, n. 549,  il 50% del
primo lotto del suddetto intervento  del costo di 145,603 miliardi di
lire (75.197,674 migliaia di euro);
  Vista la delibera in data 9  luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199
del 27 agosto 1998), con la  quale questo comitato, in attuazione del
disposto dell'art. 1 del  menzionato decreto legislativo n. 430/1997,
ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a
successive  delibere   l'istituzione  di  apposite   commissioni  per
l'esercizio delle  attribuzioni riferite  a questioni  di particolare
rilevanza  generale   ed  intersettoriale   ed  annoverando   tra  le
istituende commissioni la commissione infrastrutture;
  Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 241  del 15  ottobre 1998)  con la quale  sono state  istituite le
suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e
strutture di supporto;
  Vista la delibera in data 21 aprile 1999 (in corso di registrazione
presso la Corte dei conti) con la quale questo comitato ha proceduto,
tra l'altro, a  rideterminare, sulla base del nuovo  tasso di sconto,
il contributo originariamente assegnato agli interventi approvati con
la citata delibera  del 21 dicembre 1995,  riservandosi di destinare,
con successiva delibera, l'importo di 70 miliardi di lire (36.151,983
migliaia di  euro), residuante  sul volume  d'investimenti attivabile
con le risorse  previste dal citato art. 10 della  legge n. 211/1992,
con priorita' a favore della  regione Puglia e per interventi urgenti
coerenti con il nuovo contesto  territoriale creatosi a seguito della
nota situazione d'emergenza;
  Vista la nota n.  8105 del 24 giugno 1999 con  la quale il Ministro
dei trasporti  e della navigazione,  di concerto con il  Ministro dei
lavori pubblici, con delega per  le aree urbane, ha ufficializzato la
proposta di destinare quota del sopra citato volume d'investimenti di
70 miliardi  di lire (36.151,983  migliaia di euro)  al finanziamento
della linea ferroviaria Bari Centrale - aeroporto di Bari-Palese, del
costo complessivo  di 120  miliardi di  lire (61.974,828  migliaia di
euro);
  Considerato che nella  riunione del 21 giugno  u.s., la commissione
infrastrutture aveva  gia' affrontato l'argomento,  pronunziandosi di
massima  positivamente  sulla  proposta  di  cui  sopra  e  rinviando
comunque   a  successivi   approfondimenti   di   ordine  tecnico   e
finanziario;
  Considerato che ulteriori chiarimenti  in merito sono stati forniti
dal Ministero dei trasporti e della navigazione con nota n. 437/211BA
del 25 giugno 1999;
  Preso atto che l'intervento ora  proposto per il finanziamento, pur
rispondendo alla medesima esigenza di collegamento dell'area centrale
di Bari con  l'aeroporto, ha un tracciato diverso  da quello previsto
per l'intervento a suo tempo  predisposto dalla Ferrotramviaria e del
quale questo comitato ha parzialmente finanziato il primo lotto, come
sopra  precisato, e  preso atto  che l'intervento  stesso -  mirato a
consentire  la   massima  utilizzazione  dello   scalo  aeroportuale,
rendendolo agevolmente accessibile non solo alla popolazione di Bari,
ma  anche a  quella dei  comuni dell'area  a nord  della citta'  - e'
dotato  di progettazione  preliminare, peraltro  non ancora  valutata
dalle commissioni tecniche previste dalla legge;
  Preso atto  che il Ministero  dei trasporti ha dichiarato  di voler
destinare all'intervento  i 35 miliardi di  lire (18.075,991 migliaia
di euro)  gia' riservati - a  valere sulle risorse ad  esso assegnate
sugli stanziamenti del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 - ad intervento del pari destinato
al  collegamento  di  Bari  con l'aeroporto  di  Bari-Palese  ed  ora
considerato meno funzionale rispetto alla definitiva ubicazione della
nuova aerostazione;
  Ritenuto   quindi   di   procedere   intanto   ad   un'assegnazione
programmatica  di  risorse,  rinviando l'assegnazione  definitiva  al
completamento della  procedura prevista  dall'art. 5, comma  1, della
succitata legge n. 211/1992;
                              Delibera:
  1. E'  assegnata, in via programmatica,  all'intervento concernente
la  realizzazione  del  collegamento   ferroviario  Bari  Centrale  -
aeroporto  di Bari-Palese  una  quota annua  di  contributo di  8,838
miliardi di  lire (4.564,446 migliaia di  euro) per 8 anni,  a valere
sul limite d'impegno di 195 miliardi di lire (100.709,095 migliaia di
euro) previsto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
  2. La quota  di contributo di cui sopra, che,  al tasso attualmente
praticato  dalla   Cassa  depositi  e  prestiti,   attiva  un  volume
d'investimenti pari a 60 mld.  di lire (30.987,414 migliaia di euro),
sara' assegnata definitivamente all'intervento  di cui trattasi sulla
base  della proposta  formulata dal  Ministro dei  trasporti e  della
navigazione e  dal Ministro dei  lavori pubblici, delegato  alle aree
urbane, non appena esaurita la  procedura prevista dall'art. 5, comma
1, della citata legge n. 211/1992.
   Roma, 30 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 201