IL COMITATO INTERMINISTERIALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (ClPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa; disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET; Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa; Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 2, fissa al 50% il tetto massimo del contributo statale ex legge n. 211/1992 per le ferrovie concesse; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Vista la delibera 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1996), con la quale questo comitato ha previsto la definizione di accordi di programma per l'individuazione di un unico progetto trasportistico tra soggetti che hanno presentato distinti progetti configuranti soluzioni alternative per un medesimo problema di mobilita'; Vista la delibera in data 21 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996), con la quale questo comitato stesso ha proceduto al riparto delle risorse recate dall'art. 10 della legge n. 211/1992, attenendosi alla graduatoria compilata alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET dalla Commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995; Vista la delibera 30 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997), con la quale questo comitato ha preso atto che, come richiesto da questo comitato stesso, per un intervento relativo all'area di Bari gli enti interessati sono pervenuti alla stipula di apposito accordo di programma, optando per il progetto a suo tempo presentato dalla Soc. Ferrotramviaria, per un costo complessivo di 269,07 miliardi di lire (138.963,058 migliaia di euro), e con la quale e' stato finanziato, a carico dei fondi per le aree depresse ex art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il 50% del primo lotto del suddetto intervento del costo di 145,603 miliardi di lire (75.197,674 migliaia di euro); Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture; Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998) con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto; Vista la delibera in data 21 aprile 1999 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti) con la quale questo comitato ha proceduto, tra l'altro, a rideterminare, sulla base del nuovo tasso di sconto, il contributo originariamente assegnato agli interventi approvati con la citata delibera del 21 dicembre 1995, riservandosi di destinare, con successiva delibera, l'importo di 70 miliardi di lire (36.151,983 migliaia di euro), residuante sul volume d'investimenti attivabile con le risorse previste dal citato art. 10 della legge n. 211/1992, con priorita' a favore della regione Puglia e per interventi urgenti coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della nota situazione d'emergenza; Vista la nota n. 8105 del 24 giugno 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, ha ufficializzato la proposta di destinare quota del sopra citato volume d'investimenti di 70 miliardi di lire (36.151,983 migliaia di euro) al finanziamento della linea ferroviaria Bari Centrale - aeroporto di Bari-Palese, del costo complessivo di 120 miliardi di lire (61.974,828 migliaia di euro); Considerato che nella riunione del 21 giugno u.s., la commissione infrastrutture aveva gia' affrontato l'argomento, pronunziandosi di massima positivamente sulla proposta di cui sopra e rinviando comunque a successivi approfondimenti di ordine tecnico e finanziario; Considerato che ulteriori chiarimenti in merito sono stati forniti dal Ministero dei trasporti e della navigazione con nota n. 437/211BA del 25 giugno 1999; Preso atto che l'intervento ora proposto per il finanziamento, pur rispondendo alla medesima esigenza di collegamento dell'area centrale di Bari con l'aeroporto, ha un tracciato diverso da quello previsto per l'intervento a suo tempo predisposto dalla Ferrotramviaria e del quale questo comitato ha parzialmente finanziato il primo lotto, come sopra precisato, e preso atto che l'intervento stesso - mirato a consentire la massima utilizzazione dello scalo aeroportuale, rendendolo agevolmente accessibile non solo alla popolazione di Bari, ma anche a quella dei comuni dell'area a nord della citta' - e' dotato di progettazione preliminare, peraltro non ancora valutata dalle commissioni tecniche previste dalla legge; Preso atto che il Ministero dei trasporti ha dichiarato di voler destinare all'intervento i 35 miliardi di lire (18.075,991 migliaia di euro) gia' riservati - a valere sulle risorse ad esso assegnate sugli stanziamenti del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 - ad intervento del pari destinato al collegamento di Bari con l'aeroporto di Bari-Palese ed ora considerato meno funzionale rispetto alla definitiva ubicazione della nuova aerostazione; Ritenuto quindi di procedere intanto ad un'assegnazione programmatica di risorse, rinviando l'assegnazione definitiva al completamento della procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della succitata legge n. 211/1992; Delibera: 1. E' assegnata, in via programmatica, all'intervento concernente la realizzazione del collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari-Palese una quota annua di contributo di 8,838 miliardi di lire (4.564,446 migliaia di euro) per 8 anni, a valere sul limite d'impegno di 195 miliardi di lire (100.709,095 migliaia di euro) previsto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. 2. La quota di contributo di cui sopra, che, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, attiva un volume d'investimenti pari a 60 mld. di lire (30.987,414 migliaia di euro), sara' assegnata definitivamente all'intervento di cui trattasi sulla base della proposta formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dal Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, non appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 211/1992. Roma, 30 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 201