IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art. 16  della legge  23  dicembre 1998,  n. 448,  recante
misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo cosi'
come modificato  dall'art. 26,  comma 1,  della legge  n. 133  del 13
maggio  1999,  recante  "Disposizioni  in  materia  di  perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni  in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, recante  disposizioni  sulla riscossione  delle imposte  sul
reddito;
  Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia
di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Visto  il  decreto   ministeriale  del  4  aprile   1995,  n.  334,
concernente  il regolamento  recante norme  di semplificazione  delle
procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato
da parte delle sezioni di tesoreria;
  Visto  il regiodecreto  18 novembre  1923, n.  2440, recante  norme
generali  sull'amministrazione del  patrimonio  e sulla  contabilita'
generale dello Stato;
  Visto il regiodecreto  23 maggio 1924, n.  827, recante regolamento
per l'amministrazione  del patrimonio e per  la contabilita' generale
dello Stato;
  Visto l'art.  19, commi 20 e  21, della legge 22  dicembre 1984, n.
887,   recante   disposizioni   concernenti,   in   particolare,   le
contabilita' speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;
  Visti  gli  articoli  6  e  10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   20   aprile   1994,   n.  367,   recante   norme   sulla
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
  Visti l'art. 11  del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 80, che
modifica l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  rimborsi  relativi  all'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche,   all'imposta   sul   reddito  delle   persone   giuridiche,
all'imposta locale sui  redditi fino all'importo di  lire ventimila e
di quelli di  importo superiore per i quali  siano maturati interessi
fino alla predetta somma sono  erogati, con le modalita' del presente
decreto, dagli uffici finanziari  del Dipartimento entrate competenti
per territorio  in relazione  al domicilio fiscale  del contribuente.
Per l'erogazione  dei predetti rimborsi gli  stessi uffici finanziari
utilizzano le apposite contabilita' speciali loro intestate istituite
presso le sezioni di tesoreria competenti per territorio.
  2.  Il  Ministero delle  finanze  -  Dipartimento delle  entrate  -
Direzione  centrale  per la  riscossione,  sulla  base delle  istanze
presentate  dagli uffici  mette  a  disposizione, sulle  contabilita'
speciali di  cui al comma  precedente, le somme necessarie  a ciascun
ufficio.