IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo cosi' come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 1995, n. 334, concernente il regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria; Visto il regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regiodecreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 19, commi 20 e 21, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilita' speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato; Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che modifica l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. I rimborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi fino all'importo di lire ventimila e di quelli di importo superiore per i quali siano maturati interessi fino alla predetta somma sono erogati, con le modalita' del presente decreto, dagli uffici finanziari del Dipartimento entrate competenti per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Per l'erogazione dei predetti rimborsi gli stessi uffici finanziari utilizzano le apposite contabilita' speciali loro intestate istituite presso le sezioni di tesoreria competenti per territorio. 2. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, sulla base delle istanze presentate dagli uffici mette a disposizione, sulle contabilita' speciali di cui al comma precedente, le somme necessarie a ciascun ufficio.