IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei
prodotti tradizionali agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante
attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3, concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio
1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' ed ambito d'applicazione
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti
agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.
2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le
suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera
omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo,
comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997, n.
129.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
"1. Per l'individuazione dei ''prodotti
tradizionali'', le procedure delle metodiche di
lavorazione, conservazione e stagionatura il cui
uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate
con decreto del Ministro per le politiche agricole,
d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei
mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con
propri atti, l'elenco dei ''prodotti tradizionali''".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n.
136.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".