IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate
le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, ivi compresa la spettanza dei
compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione
e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3 del
medesimo articolo;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni
regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, costituiscono appositi nuclei con la funzione di garantire il
supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al
monitoraggio degli investimenti pubblici.
2. I nuclei di cui al comma 1 assicurano:
a) nell'ambito delle amministrazioni regionali, il supporto alla
definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione
regionale, alle azioni di sviluppo locale, all'applicazione degli
istituti della programmazione negoziata;
b) nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato, il
supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e
attuati da ogni singola amministrazione;
c) complessivamente, una rete di risorse metodologiche e
informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire
le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello
qualitativo e l'affidabilita' delle politiche pubbliche di
investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e
finanziarie.