IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante  il regolamento  di esecuzione  alla predetta  legge n.
963/1965;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
recante  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della  pesca
marittima;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto il decreto  ministeriale 1 aprile 1998,  concernente la pesca
dei piccoli pelagici;
  Visto il quinto piano triennale della pesca marittima, adottato con
decreto ministeriale 24 marzo 1997;
  Visto il regolamento  (CE) del Consiglio n. 2468/98  del 3 novembre
1998,  che  definisce i  criteri  e  le condizioni  degli  interventi
comunitari  a  finalita'  strutturale   nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni
straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico;
  Considerata  che   le  operazioni  di  bonifica   conseguenti  alle
operazioni belliche di  cui al citato decreto-legge  n. 154/1999 sono
tuttora in corso;
  Ritenuto necessario,  per raggiungere condizioni di  sicurezza tali
da  consentire   un  idoneo  svolgimento  dell'attivita'   di  pesca,
prorogare al 31 agosto 1999 l'arresto temporaneo delle navi abilitate
all'esercizio di  attivita' di pesca  con il sistema a  strascico e/o
volante;
  Ritenuto opportuno demandare alle commissioni consultive locali per
la        pesca        marittima        l'individuazione        della
facoltativita'/obbligatorieta'  in connessione  al  diverso grado  di
rischio   afferente  alle   zone  di   competenza  territoriale   dei
compartimenti marittimi dell'Adriatico;
  Ritenuto opportuno determinare le  modalita' attuative della misura
onde assicurare la sua tempestiva e sollecita applicazione non appena
sia  emanato  il  provvedimento  legislativo che  proroga  la  misura
stessa;
  Sentiti la commissione consultiva  centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche  del mare  che, nella seduta  del 21  luglio 1999,
hanno reso  all'unanimita' parere  favorevole alla proroga  del fermo
temporaneo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nel periodo compreso tra il 16 luglio 1999 ed il 31 agosto 1999,
di  seguito denominato  "periodo",  l'arresto  temporaneo delle  navi
abilitate, ai sensi dell'art. 4 della  legge 17 febbraio 1982, n. 41,
all'esercizio di  attivita' di pesca  con il sistema a  strascico e/o
volante,  ed  iscritte  nei  compartimenti  marittimi  dell'Adriatico
nonche' negli  uffici marittimi di  Castro, Tricase e Santa  Maria di
Leuca del  Compartimento di Gallipoli, indicato  secondo le modalita'
fissate  per  l'intero  compartimento  marittimo  di  pertinenza,  da
ciascuna  commissione consultiva  locale per  la pesca  marittima, in
seguito denominata  "Commissione", viene  attuato in base  ai criteri
del  presente decreto.  L'arresto  temporaneo si  applica anche  alle
unita'  iscritte  in  altri  porti del  compartimento  di  Gallipoli,
diversi da  quelli citati, purche'  i titolari di dette  unita' siano
residenti,  alla data  del  16  luglio 1999,  nei  comuni di  Castro,
Tricase  o Santa  Maria  di Leuca  e svolgano  con  le stesse  unita'
attivita' di pesca a strascico e/o volante in Adriatico.
  2.  All'armatore o  societa' di  armamento, che  effettua l'arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca, e' corrisposto il premio definito
secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto.
  3. Ai marittimi imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo
e' corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo
nazionale di  lavoro secondo le  modalita' e le  condizioni stabilite
nel presente decreto.
  4. All'armatore  o societa' di armamento  sono altresi' corrisposti
gli  oneri previdenziali  ed  assistenziali dovuti  per il  personale
imbarcato, ai  fini del successivo  versamento da parte  del medesimo
armatore ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.