IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, concernente la pesca dei piccoli pelagici; Visto il quinto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997; Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2468/98 del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico; Considerata che le operazioni di bonifica conseguenti alle operazioni belliche di cui al citato decreto-legge n. 154/1999 sono tuttora in corso; Ritenuto necessario, per raggiungere condizioni di sicurezza tali da consentire un idoneo svolgimento dell'attivita' di pesca, prorogare al 31 agosto 1999 l'arresto temporaneo delle navi abilitate all'esercizio di attivita' di pesca con il sistema a strascico e/o volante; Ritenuto opportuno demandare alle commissioni consultive locali per la pesca marittima l'individuazione della facoltativita'/obbligatorieta' in connessione al diverso grado di rischio afferente alle zone di competenza territoriale dei compartimenti marittimi dell'Adriatico; Ritenuto opportuno determinare le modalita' attuative della misura onde assicurare la sua tempestiva e sollecita applicazione non appena sia emanato il provvedimento legislativo che proroga la misura stessa; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 21 luglio 1999, hanno reso all'unanimita' parere favorevole alla proroga del fermo temporaneo; Decreta: Art. 1. 1. Nel periodo compreso tra il 16 luglio 1999 ed il 31 agosto 1999, di seguito denominato "periodo", l'arresto temporaneo delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio di attivita' di pesca con il sistema a strascico e/o volante, ed iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nonche' negli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del Compartimento di Gallipoli, indicato secondo le modalita' fissate per l'intero compartimento marittimo di pertinenza, da ciascuna commissione consultiva locale per la pesca marittima, in seguito denominata "Commissione", viene attuato in base ai criteri del presente decreto. L'arresto temporaneo si applica anche alle unita' iscritte in altri porti del compartimento di Gallipoli, diversi da quelli citati, purche' i titolari di dette unita' siano residenti, alla data del 16 luglio 1999, nei comuni di Castro, Tricase o Santa Maria di Leuca e svolgano con le stesse unita' attivita' di pesca a strascico e/o volante in Adriatico. 2. All'armatore o societa' di armamento, che effettua l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca, e' corrisposto il premio definito secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto. 3. Ai marittimi imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo e' corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto. 4. All'armatore o societa' di armamento sono altresi' corrisposti gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato, ai fini del successivo versamento da parte del medesimo armatore ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.