L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella riunione  della Commissione per  i servizi e prodotti  del 14
ottobre 1999;
  Vista la  legge 10  dicembre 1993, n.  515, sulla  disciplina delle
campagne  elettorali per  l'elezione alla  Camera dei  deputati e  al
Senato della Repubblica;
  Rilevato che per il giorno 28  novembre 1999 sono stati convocati i
comizi  per le  elezioni  suppletive della  Camera  dei deputati  nei
collegi uninominali  n. 12 della circoscrizione  Emilia-Romagna, n. 8
della circoscrizione Toscana, n. 6  della circoscrizione Umbria, n. 5
della circoscrizione Basilicata, nonche'  del Senato della Repubblica
nel collegio uninominale n. 6 della regione Marche;
  Visto l'art. 1,  comma 6, lettera b), n. 9),  della legge 31 luglio
1997, n.  249, sull'istituzione dell'Autorita' per  le garanzie nelle
comunicazioni;
  Ritenuta la  necessita' di provvedere, relativamente  alle elezioni
suppletive  anzidette,   alla  definizione  delle  modalita'   e  dei
contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge
10 dicembre 1993,  n. 515, nonche' alla definizione  delle regole per
assicurare  l'attuazione  del  principio di  parita'  nelle  concrete
modalita'  di utilizzazione  degli spazi  di propaganda  sulla stampa
quotidiana e periodica e nella  radiodiffusione sonora e televisiva e
per assicurare  il concreto conseguimento degli  obiettivi di parita'
di  trattamento  anche  nei   programmi  e  servizi  di  informazione
elettorale dei programmi radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di  provvedere altresi' alla definizione dei
criteri  di determinazione  e dei  limiti massimi  delle tariffe  per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Ritenuta l'estraneita' delle  trasmissioni di propaganda elettorale
e  degli  inerenti avvisi  ai  limiti  quantitativi previsti  per  le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
  Ritenuti   concretamente   rilevanti,   ai  fini   della   campagna
elettorale,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o
periodiche, ovvero  edizioni locali di queste,  aventi diffusione nei
comuni   di   cui   all'elenco    allegato   nonche'   le   emittenti
radiotelevisive che hanno diffusione negli stessi comuni;
  Udita  la  relazione  del  commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi,
relatore   ai  sensi   dell'art.  32   del  regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1. Gli  editori di  giornali quotidiani e  periodici o  di edizioni
locali di  questi, con  diffusione che  si estende  ai comuni  di cui
all'elenco allegato, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei
trenta  giorni   precedenti  la  data  della   votazione,  propaganda
elettorale per le  elezioni suppletive della Camera  dei deputati nei
collegi uninominali  n. 12 della circoscrizione  Emilia-Romagna, n. 8
della circoscrizione Toscana, n. 6  della circoscrizione Umbria, n. 5
della circoscrizione Basilicata, nonche'  del Senato della Repubblica
nel collegio  uninominale n. 6  della regione Marche, fissate  per il
giorno 28 novembre 1999, sono  tenuti a dare notizia dell'offerta dei
relativi  spazi  entro  il  giorno 25  ottobre  1999,  attraverso  un
apposito comunicato pubblicato sulla  stessa testata interessata alla
diffusione della propaganda.  Per la stampa periodica  si tiene conto
della data di  effettiva distribuzione e non di  quella di copertina.
Ove  in  ragione  della  periodicita' della  testata  non  sia  stato
possibile  pubblicare  su  di   questa,  nel  termine  anzidetto,  il
comunicato preventivo,  la diffusione di propaganda  non potra' avere
inizio che  dal numero successivo  a quello recante  la pubblicazione
del  comunicato sulla  testata,  salvo che  il  comunicato sia  stato
pubblicato, nel termine  prescritto e nei modi di cui  al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il comunicato  preventivo deve  essere pubblicato  con adeguato
rilievo,  sia per  collocazione sia  per modalita'  grafiche, e  deve
precisare:
  a) l'avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione
per la definizione degli  spazi disponibili, nonche' delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono  della   redazione  della  testata  e   degli  uffici  della
concessionaria   di    pubblicita'   presso   cui   il    codice   di
autoregolamentazione e' depositato;
  b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato  ad ogni singolo giorno di
pubblicazione  entro  il  quale  gli spazi  medesimi  possono  essere
prenotati;
  c)  le tariffe  per  l'accesso a  tali  spazi, quali  autonomamente
determinate per ogni  singola testata secondo i criteri  e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
  d) ogni  eventuale ulteriore circostanza od  elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
  3.  Nel caso  di edizioni  locali o  comunque di  pagine locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto le  testate  con  diffusione pluriregionale,  dovranno
indicarsi distintamente le  tariffe praticate per le  pagine locali e
le pagine nazionali  nonche', ove diverse, le altre  modalita' di cui
al precedente comma.
  4. Il comunicato puo' essere  pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.   La  pubblicazione   del   comunicato  preventivo   costituisce
condizione   pregiudiziale  di   legittimita'  della   diffusione  di
propaganda per  la consultazione  elettorale nel  periodo considerato
dal  comma 1.  In caso  di mancato  rispetto del  termine a  tal fine
stabilito nel comma 1 e salvo  quanto previsto nello stesso comma per
le testate  periodiche, la  diffusione di  propaganda non  puo' avere
inizio che  dal quinto giorno  successivo alla data  di pubblicazione
del comunicato preventivo.