L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione servizi e prodotti del 14 ottobre 1999; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che dichiara applicabile per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia le disposizioni degli articoli 1 e 6 nonche' le relative sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Ritenuta la necessita' di provvedere, relativamente alle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Sciacca (Agrigento), Caltanissetta, Mazzarino (Caltanissetta), Aci Catena, Mascalucia, Milo, Motta Sant'Anastasia, Ragalna (Catania), Piazza Armerina (Enna), Sant'Agata di Militello, Tortorici (Messina), Baucina, Monreale (Palermo), Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa (Siracusa), Mazara del Vallo, Salaparuta (Trapani), fissate per il giorno 28 novembre 1999, alla definizione delle modalita' e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi; Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva; Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale; Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Sciacca, Caltanissetta, Mazzarino, Aci Catena, Mascalucia, Milo, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Piazza Armerina, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Baucina, Monreale, Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa, Mazara del Vallo, Salaparuta, fissate per il giorno 28 novembre 1999, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 25 ottobre 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare: a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di autoregolamentazione e' depositato; b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi. 3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al precedente comma. 4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non puo' avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.