IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici che incorpora anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina in generale; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto che l'entrata in vigore al 1 gennaio 1994 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, e l'adesione all'Unione europea di tre nuovi stati, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Austria ed il Regno di Svezia, hanno reso necessario ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 93/16/CEE; Vista la comunicazione della commissione 96/C393/04 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre 1996, recante l'elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE; Viste le direttive 97/50/CE del Parlamento europeo e del Cosiglio del 6 ottobre 1997, la direttiva 98/21/CE della commissione dell'8 aprile 1998 e la direttiva 98/63/CE della commissione del 3 settembre 1998, che modificano la direttiva 93/16/CEE; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state recepite nell'ordinamento nazionale italiano le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 90/658/CEE; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il presente decreto si applica alle attivita' di medico chirurgo esercitate in qualita' di dipendente o libero-professionista.