IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2,  comma 203, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e
successive modificazioni  ed integrazioni, in particolare  l'art. 15,
comma 4,  del decreto legge  30 gennaio  1998, n. 6,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30  marzo  1998,  n.  61, che  detta  la
disciplina della programmazione negoziata;
  Vista  la  propria delibera  del  21  marzo 1997  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105;
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29  e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   recante:    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in  materia di pubblico  impiego, a norma  dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Vista la legge  7 agosto 1990, n. 241 e  successive modificazioni e
integrazioni  recante:  "Nuove  norme   in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Vista la legge 8 giugno 1990,  n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali";
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59 e  successive modificazioni ed
integrazioni,  recante: "Delega  al  Governo per  il conferimento  di
funzioni e  compiti alle regioni e  agli enti locali, per  la riforma
della   pubblica    amministrazione   e   per    la   semplificazione
amministrativa";
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante:   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di decisione  e di
controllo";
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento di  funzioni e compiti amministrativi  dello Stato alle
regioni e agli  enti locali, in attuazione del Capo  I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367   e  successive   modificazioni  ed   integrazioni,  concernente:
"Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure
di spesa e contabili";
  Visto l'art. 7 della legge 3  aprile 1997, n. 94, recante delega al
Governo per l'unificazione  dei Ministeri del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto  l'art.  3, lettera  a),  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  28 aprile  1998,  n. 154,  che  disciplina le  competenze
proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che
istituisce  il  Nucleo  tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art. 7,  commi 3  e 4,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  20 febbraio  1998, n.  38, che  stabilisce che  il Nucleo
tecnico  di  valutazione  e   verifica  degli  investimenti  pubblici
collabori   con  funzioni   di   supporto   alla  predisposizione   e
all'aggiornamento  delle Intese  istituzionali  di  programma e  alla
verifica della loro attuazione;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Considerato   che   l'intesa   istituzionale  di   programma,   che
costituisce  il quadro  di riferimento  degli atti  di programmazione
negoziata che hanno  luogo nella regione o provincia  autonoma, e' lo
strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e
la giunta di  ciascuna regione o provincia autonoma  gli obiettivi da
conseguire  per i  quali e'  indispensabile l'azione  congiunta degli
organismi predetti;  che l'intesa  garantisce l'impegno tra  le parti
contraenti  a  porre   in  essere  ogni  misura   necessaria  per  la
programmazione,   la  progettazione   e  l'attuazione   delle  azioni
concertate, secondo  le modalita'  e i tempi  specificati nell'ambito
degli strumenti attuativi;
  Considerato  che  dal  contesto  degli  approfondimenti  effettuati
nell'ambito dell'istruttoria delle  intese istituzionali di programma
emerge la necessita' di elaborare  congiuntamente un quadro comune di
interventi  di  interesse  interregionale   e,  di  conseguenza,  con
significative valenze anche nazionali;
  Considerato  che  con  l'Intesa  vengono indicati  gli  accordi  di
programma quadro  da stipularsi  tra il  Governo e  l'esecutivo della
regione;
  Considerato  che  la  proposta  d'Intesa  della  regione  siciliana
prevede  la stipula  di accordi  di programma  quadro nelle  seguenti
aree:  viabilita'  stradale,   rete  ferroviaria,  aeroporti,  porti,
risorse  idriche, energia,  ricerca  e  formazione, sviluppo  locale,
legalita',  pari   opportunita'  e  recupero   marginalita'  sociale,
sanita';
  Considerato  che  la suddetta  proposta  indica  i parametri  e  le
modalita'  attraverso le  quali determinare  le risorse  (ordinarie e
straordinarie, nazionali  e comunitarie)  attribuite all'Intesa  e da
attivare mediante gli accordi di programma quadro;
  Esaminato  lo   schema  d'Intesa  istituzionale  di   programma  da
stipularsi tra il Governo e la Giunta della regione siciliana;
  Sentita nella seduta del 1 luglio 1999 la conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  E' approvato  lo schema  dell'Intesa istituzionale di  programma da
stipulare  tra  il  Governo  e la  Giunta  della  regione  siciliana,
allegata alla presente deliberazione.
   Roma, 6 agosto 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
 Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
  Registro n.  4 Tesoro, bilancio e  programmazione economica, foglio
n. 312