IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  Nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei loro  rimorchi, ispirandosi  al diritto
comunitario;
  Visto l'art. 72 del  Nuovo codice della strada che ai  commi 8, 9 e
10  stabilisce  la competenza  del  Ministro  dei trasporti  e  della
navigazione  a decretare  in materia  di norme  di omologazione  e di
contrassegno di  conformita' dei  dispositivi di  equipaggiamento dei
veicoli  a  motore  e  dei   loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  il  proprio  decreto  5 aprile  1994  di  recepimento  della
direttiva del Consiglio  delle Comunita' europee n.  92/61/CEE del 30
giugno 1992  relativa all'omologazione dei  veicoli a motore a  due o
tre  ruote,  pubblicato  nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
  Visto  il proprio  decreto  3 novembre  1994  di recepimento  della
direttiva   n.    93/94/CEE   del    29   ottobre    1993,   relativa
all'alloggiamento  per   il  montaggio  della  targa   posteriore  di
immatricolazione dei veicoli  a motore a due o  tre ruote, pubblicato
nel  supplemento  ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 284  del  5
dicembre 1994;
  Vista la  direttiva n. 1999/26/CE  della Commissione del  20 aprile
1999  relativa   all'alloggiamento  per  il  montaggio   della  targa
posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote
che  adegua  al  progresso  tecnico la  direttiva  n.  93/94/CEE  del
Consiglio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  al decreto  ministeriale  del  3 novembre  1994  di
recepimento della direttiva n.  93/94/CEE e' modificato conformemente
all'allegato al presente decreto.