IL PRESIDENTE
  Viste le leggi n. 168/1989 e n. 241/1990;
  Vista  la  precedente  disposizione   n.  5/1998  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 1 settembre 1998;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione  per  l'accesso  ai
documenti amministrativi, prot. 1085 del 5 febbraio 1999;
  Vista la delibera del consiglio  di amministrazione dell'Ente n. 10
del 14 settembre 1999;
  Considerato che  sono state  completamente accolte  le osservazioni
formulate  dalla  commissione  per  l'accesso  ai  documenti  con  la
suddetta nota;
                              Dispone:
  E' emanato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della
legge   7   agosto  1990,   n.   241,   relativamente  ai   documenti
amministrativi formati dalla Stazione zoologica "Anton Dohrn".
  Il regolamento  verra' trasmesso alla commissione  per l'accesso ai
documenti  amministrativi, presso  la  Presidenza  del Consiglio  dei
Ministri, per il prescritto  inserimento nell'archivio della medesima
commissione.
                               Art. 1.
        Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza
                di terzi, persone, gruppi ed imprese
  Ai sensi dell'art. 24, comma 4,  della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dell'art. 8, comma 5, lettera  d), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno  1992, n. 352, ed in relazione  alla esigenza di
salvaguardare la  riservatezza di terzi, persone,  gruppi ed imprese,
garantendo peraltro ai  richiedenti la visione degli  atti relativi a
procedimenti  amministrativi, la  cui conoscenza  sia necessaria  per
curare  o  difendere  i  loro  interessi  giuridici,  sono  sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
  a) accertamenti medicolegali e relativa documentazione;
  b)  documenti ed  atti relativi  alla salute  della persona  ovvero
concernenti le condizioni psicofisiche della medesima;
  c) rapporti  informativi e note  personali per le  parti contenenti
notizie riservate;
  d) documentazione  attinenti a  procedimenti penali  e disciplinari
nei  limiti  in  cui  e'  coperto  dal  segreto  istruttorio,  ovvero
concernete  l'istituzione  dei  ricorsi amministrativi  prodotti  dal
personale dipendente fino alla conclusione del relativo procedimento;
  e)  atti  e documenti  riguardanti  la  situazione retributiva  del
singolo  dipendente,   la  cui   conoscibilita'  puo'   portare  alla
rilevazione di fatti personali che l'impiegato puo' avere interesse a
mantenere riservati;
  f)  atti  e  documenti  riguardanti la  concessione  di  sussidi  e
provvidenze limitatamente alle parti che contengono dati riservati;
  g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e
patrimoniale  di persone,  gruppi ed  imprese comunque  utilizzata ai
fini dell'attivita' amministrativa;
  h)  rapporti alla  procura regionale  presso la  Corte dei  conti e
richiesta  o relazione  di  dette procure  ove siano  nominativamente
individuati  soggetti  per i  quali  si  appalesa la  sussistenza  di
responsabilita' amministrativa, contabile e personale.