A seguito dell'adozione del regolamento di esecuzione dell'art. 20,
comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 e dell'adozione
dei criteri generali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
27 agosto 1996, si e' reso necessario adottare nuovi criteri generali
al fine di assicurare la massima diffusione all'estero di opere
italiane letterarie e scientifiche, in applicazione dell'art. 1 e 2
della legge n. 401/1990 per realizzare la finalita' di diffondere la
lingua e la cultura italiane all'estero.
Tali criteri, sui quali si e' pronunziata, nella seduta del 2 marzo
u.s., la Commissione nazionale per la promozione della cultura
italiana all'estero, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
sopracitata legge 22 dicembre 1990, n. 401, sostituiscono quelli
precedentemente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27
agosto 1996 e sono qui di seguito riportati:
Criteri generali
per l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione
del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e
scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la
sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
1) Verranno privilegiati i contributi, concessi per la
realizzazione di progetti di traduzione o di divulgazione, rispetto
ai premi, corrisposti a fronte di traduzioni o azioni divulgative
gia' compiute. I premi potranno essere corrisposti esclusivamente a
titolo di riconoscimento di un'attivita' particolarmente
significativa di diffusione della cultura italiana svolta da editori
o traduttori stranieri e quale incoraggiamento alla sua prosecuzione.
2) Ai fini della valutazione delle domande di premio o contributo
si terra' conto, in primo luogo, della validita' complessiva della
proposta, sotto i seguenti profili: qualita', letteraria o
scientifica, dell'opera; affidabilita' dell'editore richiedente;
curriculum del traduttore. Per le opere letterarie, ed in particolare
di poesia, si valutera' con favore l'edizione delle opere con testo
italiano a fronte.
3) Saranno inoltre valutate favorevolmente le proposte di
contributi inserite in progetti culturali piu' ampi, che prevedano,
in particolare, la traduzione di un insieme di opere collegate da
nessi oggettivi (argomento, autore, periodo storico, ecc.).
4) Si prestera' particolare attenzione alle proposte provenienti da
aree anglofone o comunque per opere in lingue veicolari, a quelle
provenienti da Paesi ed in lingue che presentano vaste possibilita'
di penetrazione per la nostra cultura, nonche' da Paesi che, anche in
virtu' della presenza di importanti comunita' italiane o di origine
italiana, conservano legami privilegiati con il mondo scientifico ed
accademico del nostro Paese. Una quota degli incentivi potra'
comunque essere destinata anche ad altri Paesi, a fronte di progetti
di particolare rilevanza.
5) In campo narrativo, ferma restando l'esigenza di diffondere i
classici della nostra letteratura nel maggior numero di Paesi, appare
opportuno assicurare una regolare presenza dei principali autori
contemporanei, la cui opera rispecchia la realta' e la cultura
italiane attuali.
6) Si ritiene necessario destinare una parte significativa delle
risorse finanziarie disponibili alle opere scientifiche e di
saggistica, concentrandole nelle grandi aree del dibattito
contemporaneo e nelle lingue di riferimento per il mondo scientifico
e della critica.
7) Non andra' trascurata la possibilita' di corrispondere incentivi
non soltanto per la traduzione, ma anche per la coedizione e
l'edizione direttamente in lingua straniera di opere italiane.
8) Non dovranno essere trascurati, ai fini della concessione degli
incentivi, i prodotti audiovisivi, la cui diffusione all'estero,
tramite il doppiaggio e la sottotitolatura nelle lingue locali
costituisce uno strumento di grande importanza per la promozione
della cultura italiana.