Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che
prevede l'assegnazione diretta all'ospedale Bambino Gesu', a valere
sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle
somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in
base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Statoregioni, l'assegnazione annuale alle
regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di
Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia
provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448 concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in
particolare l'art. 28, comma 14, la quale stabilisce che il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provveda al
riparto del Fondo sanitario nazionale entro il 31 dicembre 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 1999-2001;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1999);
Considerato che il sopracitato art. 28, legge 448/1998 stabilisce
che l'1,5% delle disponibilita' complessive di parte corrente
dell'anno 1999 sia accantonato e destinato alle regioni - che abbiano
sottoscritto apposito accordo con il Ministero della sanita' e del
tesoro bilancio e della programmazione economica, in occasione del
riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale iscritte
nel bilancio dello Stato per l'anno 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica di concerto con il Ministro della sanita'
(n. 108163 del 29 gennaio 1999) concernente il riparto delle
complessive disponibilita' finanziarie del servizio sanitario
nazionale per l'anno 1999 ammontanti a lire 108.470,090 miliardi, ivi
compreso lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente iscritto al capitolo 5941 per lire 48.209,780 miliardi al
netto della somma di 1.435,000 miliardi destinate all'integrazione
del Fondo sanitario nazionale 1997;
Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 12 febbraio
1999, come modificata dalla nota integrativa in data 21 luglio 1999,
concernente l'assegnazione alle regioni interessate delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1999,
nonche' la finalizzazione di alcuni importi ad obiettivi specifici;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 21 gennaio 1999;
Ritenuto opportuno, al fine di evitare difficolta' attuative
derivanti da una normativa non del tutto armonica sul piano
procedurale, provvedere anche in presenza del decreto di riparto
emanato ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/1998,
all'assegnazione delle risorse sulla base di quanto disposto
dall'art. 39 del decreto legislativo n. 446/1997;
Considerato che con proprie delibere adottate in data 30 giugno
1999 sono stati assegnati a valere sul Fondo sanitario nazionale
parte corrente 1999 complessivamente 5,598 miliardi di lire per fare
fronte agli oneri derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato
274/92 e per l'attivazione del monitoraggio del Fondo sanitario
nazionale e che con separata delibera in data odierna vengono
finalizzati 150 miliardi all'assistenza domiciliare e 5 miliardi al
piano di eradicazione della peste suina africana.
Valutata in complessive 108.309,492 miliardi di lire la somma da
ripartire;
Delibera:
A valere sulle complessive disponibilita' finanziarie di parte
corrente fissate per l'anno 1999 con il decreto ministeriale 29
gennaio 1999, indicato in premessa, e ammontanti a 108.309,492
miliardi di lire, al netto delle somme per lire 160,598 miliardi gia'
attribuite, i seguenti importi sono assegnati:
a) lire 104.462,038 miliardi alle regioni e province autonome
secondo il riparto indicato nell'allegata tabella che fa parte
integrante della presente delibera;
b) lire 185 miliardi alla Croce rossa italiana;
c) lire 210,981 miliardi al finanziamento dell'ospedale Bambino
Gesu'.
Resta accantonata la somma complessiva di lire 3.451,473 miliardi
comprensiva della quota dell'1,5 di cui all'art. 28 legge n.
448/1998.
Il Ministero della sanita' e' invitato a trasmettere a questo
Comitato entro il 30 novembre 1999 e sulla base delle risultanze del
nucleo di verifica, istituito presso la Conferenza Statoregioni,
un'ipotesi di ridefinizione dei pesi e dei parametri da utilizzare ai
fini della determinazione della quota capitaria del Fondo sanitario
nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 662/1996.
Roma, 6 agosto 1999
Il Presidente delegato: Amato
Reistrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999.
Registro n. 4 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n.
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