IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha
autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono
state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20
della legge n. 67/1988;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile -
per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui
all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire
2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830
miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilita' rimodulata dalla
legge 23 dicembre 1998, n. 449, in lire 1.830 miliardi, di cui 630
miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno
2000;
Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998
- di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di
2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n.
450/1997;
Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella B
della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000
per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture
e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di
sicurezza, nonche' di interventi di cui alla propria deliberazione
del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Viste le istanze presentate dalle regioni Liguria, Lombardia e
dalla provincia autonoma di Bolzano per il finanziamento di progetti
da realizzare nel settore della sicurezza;
Visti i pareri espressi dal Ministero della sanita';
Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle
opere previste da programmi di investimento pubblico;
Delibera:
A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella
tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in
premessa sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato
elenco che fa parte integrante della presente delibera.
Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.
L'unita' di verifica degli investimenti pubblici procedera', anche
a campione, alle verifiche di competenza, informando il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei
lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti
dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro della sanita' del 10 febbraio 1994 -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4
marzo 1994.
Roma, 30 giugno 1999
Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 270