IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione
della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere,
in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di
realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti
disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte
ad infiltrazioni della criminalita' organizzata e prevede la
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare
con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e
delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo della delega;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153,
che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo
15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le
attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo e'
estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante
riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;
Considerata la necessita' di estendere l'ambito di applicazione
delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non
disciplinati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto
decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente
indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le
modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il
cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle
norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui
all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito
indicato come: "T.U.L.P.S.";
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui
all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza
l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione
nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge
3 febbraio 1989, n. 39;
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di
cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di
cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di
cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui
all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle
leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese
artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori
creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito
indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco
previsto dall'articolo 3.
2. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o
licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita',
ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano,
senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio
italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e
all'attivita' esercitata, ogni successiva variazione, nonche' i
provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di
cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC
utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che
l'esercizio della funzione legislativa puo' essere
delegato al Governo con determinazione di principi
e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in
relazione ad oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n 52, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
d'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994". Si riporta il testo dell'art.
15:
"Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali:
criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di
segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine
di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche
attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la
massima efficacia e tempestivita' nella
organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi
delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la
possibilita' di sospensione dell'operazione senza
pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita'
corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in
favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in
particolare garantendo la tutela della riservatezza delle
stesse in ogni sede, comprese quella aziendale,
investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il
pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'art. 2 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di ricicio per il
fatto di realizzare l'accumulazione o il
trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o
finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni
da parte della criminalita' organizzata. La
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e
categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di
onorabilita' e misure di controllo, avverra' con uno o
piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo della presente delega, con la procedura di cui al
comma 4 dell'art. 1 della presente legge;
d) riesaminare, al fine di accrescerne
l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo
all'importazione ed esportazione al seguito di denaro,
titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando
l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, assicurando in ogni caso la
compatibilita' di tale regime con la libera circolazione
delle persone e dei capitali sancita dal diritto
comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa
della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai
criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle
indicazioni che emergono nelle competenti sedi
internazionali ed in particolare in seno al comitato di
contatto istituito dall'art. 13 della direttiva
91/308/CEE ed al Gruppo di azione finanziaria (GAFI). In
ogni caso, il potere di identificazione da parte
dell'autorita' consolare italiana dei soggetti operanti
dall'estero sara' limitato alle rappresentanze
diplomatiche o consolari di prima categoria.
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi
dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra'
procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e
penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei
limiti massimi ivi contemplati.
3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, al comma 1, le parole: ''E' vietato il
trasferimento di denaro contante o di titoli al
portatore'' sono sostituite dalle seguenti: "E' vietato
il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore'';
b) all'art. 1, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
''2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore non puo' essere superiore a lire venti
milioni'';
c) all'art. 5, al comma 2, le parole: "articolo 1,
commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 1,
commi 1, 2 e 2-bis''.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della
direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei
capitali di provenienza illecita", e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio
1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui
al medesimo articolo, in quanto particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per
il fatto di realizzare l'accumulazione o il
trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o
finanziarie o di risultare comunque esposte a
infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata
e' estesa, nei limiti di cui ai successivi commi,
l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
2. Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del
comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per
categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale
dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio
delle predette attivita' sia subordinato
all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche
autorita' da ordini o da consigli professionali, tali
ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto
dal Ministro del tesoro.
3. Chiunque esercita le attivita' individuate
dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per
limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di reciclaggio".
- Il titolo del decreto legislativo 26 agosto 1998, n.
319, e' il seguente: "Riordino dell'Ufficio italiano dei
cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine
democratico e della sicurezza pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del
personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto
la propria personale responsabilita', le complete
generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che
comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di
pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo
superiore a lire venti milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi
gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) societa' di intermediazione mobiliare;
d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio
di valori mobiliari;
g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento
mobiliare;
h) societa' fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) societa' Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o
che comunque svolgono in via prevalente una piu'
delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, compresa la locazione
finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione
in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento
di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di
credito.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni
poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto
periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al
limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano
nondimeno parti di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di
cui alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere
a disposizione del personale incaricato gli strumenti
tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni
eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o
istituto, nel corso della settimana precedente il giorno
dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo
dei singoli mezzi di pagamento, le complete
generalita' ed il documento di identificazione di chi
effettua l'operazione, nonche' le complete generalita'
del- l'eventuale soggetto per conto del quale
l'operazione stessa viene eseguita, devono essere
facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta
giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto
pubblico o privato presso il quale l'operazione viene
eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad
identificare mediante un apposito codice le operazioni
effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti
assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hann
ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri
collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono
inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere
dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni
effettuate per contanti di importo superiore a lire
venti milioni sono integrati con il codice fiscale,
quando attribuibile, del soggetto che effettua
l'operazione e di quello eventuale per conto del quale
l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il
codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1
gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto,
deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti,
depositi e rapporticontinuativi in essere alla data
predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro
il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi
acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati;
limitatamente ai rapporti gia' in essere, il codice
fiscale e' acquisito soltanto nei casi in cui
l'importo complessivo dei premi e' superiore a lire venti
milioni annui. I dati di cui al presente comma sono
utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni
vigenti.
5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi
informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo
da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro
del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite
le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati,
nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da
rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio,
che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono
risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno
conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
personale incaricato dell'operazione che contravviene alle
disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la
multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalita' del soggetto per conto del quale
eventualmente esegue l'operazione o le indica false e'
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni".
- Si riporta il testo degli articoli 115 e 134 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
"Art. 115 (Art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi
o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie
di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche
sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre
o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza".
"Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del
prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non
puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale".
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di
cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per
i trasporti di merci su strada".
- Il titolo della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e' il
seguente: "Modifiche ed integrazioni alla legge 21
marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore".
- Il testo dell'art. 126 del citato regio decreto n.
773 del 1931 e' il seguente:
"Art. 126 (Art. 127 T.U. 1926). - Non puo' esercitarsi il
commercio di cose antiche o usate senza averne fatta
dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica
sicurezza".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
recante: "Approvazione del testo unico delle norme in
materia valutaria".
"Art. 15 (Commercio dell'oro greggio). - 1. L'Ufficio
italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo
le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.
2. La Banca d'Italia puo' liberamente negoziare
oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle
riserve e con i limiti ad esse applicabili.
3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i
residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei
cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in
lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare
alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero
di oro greggio.
4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a
norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio,
possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari
intendono utilizzarlo per la produzione di beni in
Italia. l titolari autorizzati e i cessionari possono
affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.
5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il
deposito di oro non monetato, si avvarra' dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per la determinazione
del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e
per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro
non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni
della legge di pubblica sicurezza".
- Il testo dell'art. 127 del citato regio decreto n.
773 del 1931 e' il seguente:
"Art. 127 (Art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i
commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere
iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti
preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed
in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero
deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali
ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui
e' stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita
di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o
alla medesima ditta, anche se si trovino in localita'
diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato,
degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai
loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e
piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita'
mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica
del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita'
consolare italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
"3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722
del codice penale e all'art. 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti
commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel
Registro internazionale, durante il periodo di navigazione
al di la' del mare territoriale".
- Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n.
108, recante "Disposizioni in materia di usura", e' il
seguente:
"Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di
consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari e' riservata ai
soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e'
specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione
creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e
per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione
nell'albo di cui al comma l sono i medesimi previsti
dall'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione
creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre
attivita' professionali.
6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella
pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione
creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al
comma 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di
lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari finanziari,
ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto
dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n.
1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato piu'
grave, chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria e' punito con
l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
venti milioni di lire".
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia", e' il seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione
di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma
1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione
delle societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli
108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono
disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC;
l'UIC da comunicazione delle iscrizioni alla Banca
d'Italia e alla Consob.
6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari
finanziari la comunicazione di dati e notizie per
verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione
nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura".