IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'albo  nazionale delle persone fisiche e
   giuridiche  che  esercitano  l'autotrasporto  di cose per conto di
   terzi
  Il Comitato centrale  per l'albo nazionale delle  persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
riunitosi nella seduta del 28 ottobre 1999;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  7 novembre 1994,
n.  681,  recante  norme  sul   sistema  delle  spese  derivanti  dal
funzionamento    del    Comitato    centrale   per    l'albo    degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Considerato  che occorre  stabilire  la misura  delle quote  dovute
dagli  autotrasportatori  in rapporto  al  numero,  al tipo  ed  alla
portata dei  veicoli, al  fine di sopperire  alle spese  da sostenere
durante  l'anno 2000  per il  funzionamento dei  Comitati centrale  e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta
degli albi provinciali;
  Visto il  preventivo generale di  spesa per l'anno  2000, approvato
nella  odierna  seduta,  con  il quale  sono  state  preventivate  le
necessita'  occorrenti   per  garantire  un  corretto   e  produttivo
funzionamento delle  strutture dei  Comitati centrale  e provinciali,
nonche' per  l'integrale adempimento da  parte di questi di  tutte le
competenze e funzioni  loro attribuite dalla legge n.  298/1974 e dal
decreto del Presidente della Repubblica  n. 681/1994 e dalla legge n.
454/1997;
  Rilevato che il  numero dei veicoli destinati al  trasporto di cose
per conto  di terzi,  attualmente in  circolazione nel  nostro Paese,
risulta di circa 462.000;
  Considerato che  di questi  veicoli, circa 122.000  risultano avere
massa  complessiva fino  a  6 tonnellate,  per i  quali  non e'  piu'
previsto, a decorrere dall'entrata  in vigore del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.  285 - nuovo codice della strada  - il rilascio di
un titolo autorizzativo per il trasporto di cose per conto di terzi;
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 454, ed  in particolare l'art.
1, comma 6, che prevede l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori
di   tutte   le  persone   fisiche   e   giuridiche  che   esercitano
l'autotrasporto  di cose  per conto  di terzi  con qualsiasi  mezzo e
tonnellaggio;
  Considerato che risultano iscritte all'albo degli autotrasportatori
circa  186.000  imprese,  delle  quali  circa  52.000  risultano  non
titolari di veicoli,  ovvero di veicoli per i quali  non e' richiesto
il  rilascio del  titolo  autorizzativo, veicoli  cioe' aventi  massa
complessiva fino a 6 tonnellate;
  Considerato che tali ultime imprese, risultano titolate, al pari di
tutte le  altre imprese iscritte, a  fruire di tutti i  benefici ed i
servizi derivanti dal loro status di imprese iscritte all'albo;
  Considerato che  il Comitato  centrale ha  espresso l'orientamento,
nel corso  della odierna seduta,  di mantenere, in linea  generale, i
criteri di  determinazione delle  quote deliberate per  il precedente
anno 1999;
  Considerato che in  virtu' di tali criteri, risulta  posta a carico
delle imprese  iscritte una  ulteriore quota  aggiuntiva nel  caso di
titolarita'  di  veicoli  con  massa  complessiva  superiore  alle  6
tonnellate, e che pertanto, tale quota non graverebbe le imprese che,
al momento  della attuale  determinazione, non risultano  titolari di
veicoli, ovvero  risultano titolari di veicoli  con massa complessiva
inferiore alle 6 tonnellate;
  Ritenuta,  pertanto, l'opportunita'  di  adottare  un criterio  che
consenta  la  determinazione  della  quota,  anche  per  tali  ultime
fattispecie, in  modo equo  e proporzionato,  tenendo presente  da un
lato  la totale  fruibilita'  dei benefici  da  parte delle  predette
imprese, e dall'altro, la misura delle quote determinate per tutte le
altre imprese iscritte;
  Considerato  che   la  quota   minima  aggiuntiva  dovuta   per  la
titolarita'  di un  veicolo  di massa  complessiva  superiore alle  6
tonnellate, risulta determinata in L. 10.000;
  Ritenuto,  pertanto, congruo  aumentare  di tale  importo la  quota
fissa dovuta dalle  imprese non titolari di  veicoli, ovvero titolari
esclusivamente  di  veicoli di  massa  complessiva  inferiore alle  6
tonnellate, escludendo per esse ogni altra quota aggiuntiva;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Le  imprese  iscritte all'albo  alla  data  del 31  dicembre  1999,
debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale
n.  34171009, intestato  al  Comitato centrale  per l'albo  nazionale
delle persone fisiche e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose  per conto  di terzi,  la  quota relativa  all'anno 2000,  nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
  Al fine di agevolare il  versamento della quota di iscrizione sara'
recapitato, a cura del Comitato  centrale, presso la sede di ciascuna
impresa  iscritta,  il  bollettino  di  versamento  gia'  stampato  e
compilato.
  In caso  di mancato recapito  del bollettino  entro la data  del 15
dicembre  1999,  l'impresa  e'   comunque  tenuta  ad  effettuare  il
versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1999, sulla base di
quanto  indicato all'art.  2,  utilizzando un  normale bollettino  di
versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale
n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche  e giuridiche che esercitano  l'autotrasporto di cose
per  conto  di terzi  ed  indicando  a  retro  il proprio  numero  di
iscrizione all'albo  ed il riferimento  alla quota di  iscrizione per
l'anno 2000.
  Qualora  non  venga  effettuato  il versamento,  ovvero  non  venga
effettuato  nella misura  dovuta, entro  il termine  di cui  al primo
comma, l'iscrizione all'albo verra' sospesa con la procedura prevista
dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.