IL PRESIDENTE del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 28 ottobre 1999; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2000 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta degli albi provinciali; Visto il preventivo generale di spesa per l'anno 2000, approvato nella odierna seduta, con il quale sono state preventivate le necessita' occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonche' per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997; Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel nostro Paese, risulta di circa 462.000; Considerato che di questi veicoli, circa 122.000 risultano avere massa complessiva fino a 6 tonnellate, per i quali non e' piu' previsto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada - il rilascio di un titolo autorizzativo per il trasporto di cose per conto di terzi; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 454, ed in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio; Considerato che risultano iscritte all'albo degli autotrasportatori circa 186.000 imprese, delle quali circa 52.000 risultano non titolari di veicoli, ovvero di veicoli per i quali non e' richiesto il rilascio del titolo autorizzativo, veicoli cioe' aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate; Considerato che tali ultime imprese, risultano titolate, al pari di tutte le altre imprese iscritte, a fruire di tutti i benefici ed i servizi derivanti dal loro status di imprese iscritte all'albo; Considerato che il Comitato centrale ha espresso l'orientamento, nel corso della odierna seduta, di mantenere, in linea generale, i criteri di determinazione delle quote deliberate per il precedente anno 1999; Considerato che in virtu' di tali criteri, risulta posta a carico delle imprese iscritte una ulteriore quota aggiuntiva nel caso di titolarita' di veicoli con massa complessiva superiore alle 6 tonnellate, e che pertanto, tale quota non graverebbe le imprese che, al momento della attuale determinazione, non risultano titolari di veicoli, ovvero risultano titolari di veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di adottare un criterio che consenta la determinazione della quota, anche per tali ultime fattispecie, in modo equo e proporzionato, tenendo presente da un lato la totale fruibilita' dei benefici da parte delle predette imprese, e dall'altro, la misura delle quote determinate per tutte le altre imprese iscritte; Considerato che la quota minima aggiuntiva dovuta per la titolarita' di un veicolo di massa complessiva superiore alle 6 tonnellate, risulta determinata in L. 10.000; Ritenuto, pertanto, congruo aumentare di tale importo la quota fissa dovuta dalle imprese non titolari di veicoli, ovvero titolari esclusivamente di veicoli di massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate, escludendo per esse ogni altra quota aggiuntiva; Delibera: Art. 1. Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 1999, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2000, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2. Al fine di agevolare il versamento della quota di iscrizione sara' recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato. In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 1999, l'impresa e' comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1999, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed indicando a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2000. Qualora non venga effettuato il versamento, ovvero non venga effettuato nella misura dovuta, entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo verra' sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.