L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 ottobre 1999; Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 26 agosto 1999, n. 126/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 126/99), l'indice dei prezzi di riferimento I tj relativo al gas naturale e l'indice dei prezzi di riferimento J tj relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno entrambi registrato una variazione maggiore del 5%; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, come modificata e integrata dall'Autorita' con deliberazione 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, e con deliberazione n. 126/99, richiamata in premessa; Visti in particolare: l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I tj , calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento; l'art, 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J t , calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento; Delibera: Art. 1. Aggiornamento delle tariffe del gas naturale 1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 30,6 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc. 1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.