L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 25 ottobre 1999;
  Premesso  che  rispetto  ai  valori  definiti  nella  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  26 agosto  1999,  n. 126/99  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale, serie  generale, n.  202 del 28  agosto 1999  (di seguito:
deliberazione n.  126/99), l'indice  dei prezzi  di riferimento  I tj
relativo al  gas naturale e l'indice  dei prezzi di riferimento  J tj
relativo  ai gas  di  petrolio  liquefatti e  agli  altri gas,  hanno
entrambi registrato una variazione maggiore del 5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.  303 del 28 dicembre 1993, come  modificato dal decreto
del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  4
agosto 1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale -
n. 184 dell'8 agosto 1994  e dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio  e dell'artigianato 19 novembre  1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Vista  la deliberazione  dell'Autorita' 22  aprile 1999,  n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 100 del 30
aprile  1999,   come  modificata   e  integrata   dall'Autorita'  con
deliberazione  24 giugno  1999, n.  87/99, pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale  -  n.  152 del  1  luglio  1999, e  con
deliberazione n. 126/99, richiamata in premessa;
  Visti in particolare:
  l'art. 1 della deliberazione n.  52/99 dell'Autorita', nel quale si
stabilisce che  le tariffe  del gas naturale  distribuito a  mezzo di
reti  urbane  vengano  aggiornate  nel  caso  in  cui  si  registrino
variazioni dell'indice I tj , calcolato  ai sensi del comma 1.2 dello
stesso articolo, in  aumento o diminuzione, maggiori  del 5% rispetto
al valore preso precedentemente a riferimento;
  l'art, 2 della deliberazione n.  52/99 dell'Autorita', nel quale si
stabilisce  che le  tariffe dei  gas di  petrolio liquefatti  e degli
altri gas distribuiti  a mezzo di reti urbane  vengano aggiornate nel
caso in cui  si registrino variazioni dell'indice J t  , calcolato ai
sensi del comma 2.2 dello  stesso articolo, in aumento o diminuzione,
maggiori  del   5%  rispetto   al  valore  preso   precedentemente  a
riferimento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
  1.1 Le tariffe del gas naturale  distribuito a mezzo di reti urbane
di cui all'art.  1, comma 1.1 della  deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 22  aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate
di  30,6 L/mc  per forniture  di gas  naturale con  potere calorifico
superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.
  1.2 Nei  casi in cui  il potere calorifico superiore  effettivo del
gas  naturale si  discosti dal  valore di  riferimento, pari  a 9.200
kcal/mc standard,  di oltre il  5% e  nei casi previsti  dall'art. 2,
comma 2.5 della deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il  gas 22  aprile 1999,  n. 52/99, gli  esercenti del  servizio di
distribuzione del  gas naturale a  mezzo di reti urbane  calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al precedente comma 1.1 per  il potere calorifico superiore effettivo
del gas  distribuito, espresso  in kcal/mc  standard, e  dividendo il
risultato per 9.200 kcal/mc standard.