IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 1986 concernente il rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 1987, recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 1989, concernente la sospensione, per un anno, del rilascio di licenze di pesca per nuove navi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 31 agosto 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e, in particolare, l'art. 6 del decreto stesso; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997, recante nuove disposizioni in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998, recante modalita' di rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti marittimi della regione Sardegna; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Considerata la necessita' di indicare limiti temporali definitivi in ordine al periodo di validita' dei nulla osta rilasciati, finalizzati al rilascio di licenze per imbarcazioni di nuova costruzione o provenienti da altra destinazione; Considerata la necessita' di rispettare le indicazioni dell'Unione europea nell'ambito dei segmenti del programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997/2001 (POP IV); Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione dell'8 settembre 1999 hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. I nulla osta rilasciati ai sensi degli articoli 3 e 21 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, nonche' i nulla osta rilasciati ai sensi dei decreti ministeriali 19 febbraio 1997 e 12 giugno 1998 per imbarcazioni da iscriversi nei compartimenti marittimi della regione Sardegna, non saranno piu' prorogati, salva l'ipotesi di cui al comma 3. 2. I nulla osta in corso di validita' rilasciati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 26 luglio 1995, riferiti a dichiarazioni di costruzione, non saranno piu' prorogati, salva l'ipotesi di cui al comma 3. 3. E' consentita la proroga della validita' dei nulla osta di cui ai commi 1 e 2, per un periodo non superiore a mesi sei, solo nel caso in cui gli interessati producano apposita istanza, prima della scadenza dei nulla osta stessi, corredata di documentazione rilasciata dal R.I.Na. attestante uno stato di avanzamento dei lavori tale da assicurare il completamento della nuova unita' entro il predetto termine.