IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
concernente il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  maggio  1986, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del  27 giugno 1986 concernente il rilascio
delle licenze per la pesca marittima;
  Visto il  decreto ministeriale  7 maggio  1987, n.  248, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 149 del 29 giugno  1987, recante criteri
per il rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale  20 luglio  1989, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.182  del   5  agosto  1989,   concernente  la
sospensione, per un anno, del rilascio  di licenze di pesca per nuove
navi;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.203  del  31  agosto   1995,  concernente  la
disciplina del  rilascio delle  licenze di  pesca e,  in particolare,
l'art. 6 del decreto stesso;
  Visto il  decreto ministeriale  19 febbraio 1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  71  del   26  marzo  1997,   recante  nuove
disposizioni in materia di licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale  12 giugno  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 175 del  29 luglio 1998, recante  modalita' di
rilascio  delle licenze  di pesca  nei compartimenti  marittimi della
regione Sardegna;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per la
semplificazione dell'attivita'  amministrativa e dei  procedimenti di
decisione e di controllo;
  Considerata la  necessita' di indicare limiti  temporali definitivi
in  ordine  al  periodo  di  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati,
finalizzati  al  rilascio  di   licenze  per  imbarcazioni  di  nuova
costruzione o provenienti da altra destinazione;
  Considerata la necessita' di  rispettare le indicazioni dell'Unione
europea  nell'ambito  dei  segmenti  del  programma  di  orientamento
pluriennale  della flotta  peschereccia  dell'Italia  per il  periodo
1997/2001 (POP IV);
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la gestione e  la conservazione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale per la pesca marittima  che, nella riunione dell'8 settembre
1999 hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I nulla  osta rilasciati  ai sensi  degli articoli  3 e  21 del
decreto ministeriale 26 luglio 1995,  nonche' i nulla osta rilasciati
ai sensi dei  decreti ministeriali 19 febbraio 1997 e  12 giugno 1998
per  imbarcazioni da  iscriversi  nei  compartimenti marittimi  della
regione Sardegna, non saranno piu'  prorogati, salva l'ipotesi di cui
al comma 3.
  2. I nulla osta in corso di validita' rilasciati ai sensi dell'art.
13,  comma 1,  lettera b)  del decreto  ministeriale 26  luglio 1995,
riferiti a dichiarazioni di  costruzione, non saranno piu' prorogati,
salva l'ipotesi di cui al comma 3.
  3. E' consentita  la proroga della validita' dei nulla  osta di cui
ai commi  1 e 2, per  un periodo non  superiore a mesi sei,  solo nel
caso in cui  gli interessati producano apposita  istanza, prima della
scadenza  dei   nulla  osta   stessi,  corredata   di  documentazione
rilasciata dal R.I.Na. attestante uno stato di avanzamento dei lavori
tale  da assicurare  il  completamento della  nuova  unita' entro  il
predetto termine.