IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963 e  successive modificazioni
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639 recante Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la legge  17  febbraio  1982, n.  41  recante  il piano  per
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto il quinto piano triennale della pesca marittima, adottato con
decreto ministeriale 24 marzo 1997;
  Avuto  riguardo alle  risultanze della  riunione interministeriale,
tenuta in  data 20 ottobre  1999, presso la Presidenza  del Consiglio
dei Ministri;
  Ritenuto  che la  normativa dinanzi  citata prevede,  tra le  altre
misure tendenti a  limitare lo sforzo di pesca,  quelle relative alla
istituzione  di zone  di tutela  biologica al  fine di  consentire la
ricostituzione  degli  stock ovvero  di  tener  conto di  particolari
situazioni di carattere contingente;
  Considerato che le operazioni  di recupero degli ordigni rilasciati
in mare  durante le  operazioni legate  alla crisi  internazionale in
Kosovo sono completate;
  Ritenuta  la necessita'  di assicurare  da  un lato  la piu'  ampia
sicurezza  dell'attivita' di  pesca e  dall'altro di  consentire, per
effetto  della istituzione  di zone  e di  tutela, la  ricostituzione
ulteriore degli stock ittici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  i motivi in  premessa indicati, con effetto  immediato sono
istituite  le zone  di  riposo biologico  individuate dalle  seguenti
coordinate geografiche:
   Zona A (al largo delle coste romagnole):
     a) lat. 44 20'00''- long. 13 16'00'';
     b) lat. 44 26'30''-long. 13 28'00'';
     c) lat. 44 08'30''-long. 13 52'00'';
     d) lat. 44 03'00''-long. 13 40'00''.
  Zona B (al largo delle coste marchigianoromagnole):
   Area circolare incentrata sul punto di coordinate
  Lat.  44 30'00''-long.  13 30'00''  avente raggio  di sette  miglia
nautiche dal medesimo punto.
  Il  presente decreto,  avente carattere  di urgenza,  e' comunicato
alle   altre  amministrazioni   interessate   ed  alle   associazioni
professionali  ed  e'  pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 ottobre 1999
                                               Il Ministro: De Castro