IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole;
Visti gli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi
agli investimenti nel settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/29 del 2
febbraio 1996;
Tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla Conferenza di Kyoto
del 1 -11 dicembre 1997, in materia di riduzione delle emissioni
gassose nocive;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 74/99, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile
1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota del 12 maggio 1999, n. 6553;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta le disposizioni generali e le
modalita' applicative in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di
aiuti e di interventi diretti, in coerenza con la politica agricola,
energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione europea e con gli
impegni assunti nella Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997,
rispettivamente a favore della produzione e della utilizzazione di
biomassa da destinare a finalita' energetiche e per la diffusione e
l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo
ed agroindustriale.
2. Le disposizioni previste dal presente regolamento sono
notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato e determinano la base giuridica per
l'ammissibilita' degli aiuti. Esse sono operative solo
successivamente all'ottenimento del parere di conformita' da parte
della Commissione europea.
3. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: la
legna da ardere, altri prodotti e residui lignocellulosici puri,
sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione
agroindustriale, colture agricole e forestali dedicate, liquami e
reflui zootecnici e acquicoli.
4. Ai fini del presente regolamento sono considerate fonti
rinnovabili di energia anche il sole, il vento, l'energia idraulica,
le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in
materia di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del sopra citato
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:
"3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio
1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle
aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei
costi di produzione energetici e l'incentivazione
dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole,
esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, con
regolamento del Ministro per le politiche agricole, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi
comunitari.
4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e
con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli
interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati
ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto
ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali
interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d)
e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento
(CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle
autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi
provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni
fissate nell'allegato alla decisione della Commissione
94/173/CE del 22 marzo 1994".
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 18. - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto
previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita'
industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto
1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di
misura; la conservazione dei prototipi nazionali del
chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la
tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano
pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle
norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei
relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa
militare, ivi comprese le funzioni concernenti
l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la
vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali
esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza
sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle
munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e
l'autorizzazione per il relativo impiego;
j) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il
divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e
dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e le
competenze in materia di certificazione, nei limiti
previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in
crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n.
95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la
concessione, per il controllo e per la revoca di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici
di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati
e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la
fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito
agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei
tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di
credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti,
ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza
economica strategica o di attivita' valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra
gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di
contributi, incentivi, benefici per attivita' di ricerca,
sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca
applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Con delibera della Conferenza unificata sono
individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita
il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti
fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi
di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la
gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla
legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la determinazione
delle tipologie e caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e
tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine
utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per
l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli
del certificato di origine e dei registri speciali, ai
sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata,
delle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, il coordinamento, la programmazione e la
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico
nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, la programmazione e il coordinamento delle
grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di
programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per
l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica
dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle
attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, le direttive per
la concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d'intesa con la Conferenza Stato regioni, ad eccezione di
quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del
presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai
soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui
alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che
possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo
Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il
finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste,
promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione
ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed
organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale
da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa'
italiane a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale,
attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
"Art. 29. - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le
funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la
definizione degli obiettivi e delle linee della politica
energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di
indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione
energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione,
l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, conservazione e distribuzione
dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e
consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine
radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle
attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti
di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi
nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in
materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,
nonche' le competenze di cui all'art. 18, comma 1, lettere
n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalita;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo,
gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o
radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli
adempimenti di protezione in materia ai sensi della
normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi in mare, nonche' la prospezione e ricerca di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie
ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed
integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da
parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche,
collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la
diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto
degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni
inerenti la programmazione energetica e al coordinamento
con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo
Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per
la pianificazione regionale e di bacino idrografico in
materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini
energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi
derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino
all'entrata in vigore delle norme di recepimento della
direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni
per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa
con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro
sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2,
l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le
procedure per il coordinamento finanziario degli interventi
regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati
sentita la Conferenza unificata".
- Il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20
maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza
delle strutture agricole, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L
142 del 2 giugno 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400, recante (Disciplina dell'attivita' del
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato e' il
seguente:
"3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale".
Per "trattato" si intende il "trattato di Amsterdam",
ratificato in Italia con legge 16 giugno 1998, n. 209,
recante "Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam
che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati
che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti
connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il
2 ottobre 1997", pubblicata sul supplemento n. 114/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998 (n.d.r.).