IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE 
  Visto l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30  aprile
1998, n. 173, recante disposizioni in  materia  di  contenimento  dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle  imprese
agricole; 
  Visti gli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950; 
  Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi 
  agli investimenti nel settore della trasformazione e della 
  commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati 
  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C/29  del  2
febbraio 1996; 
  Tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla Conferenza  di  Kyoto
del 1 -11 dicembre 1997, in  materia  di  riduzione  delle  emissioni
gassose nocive; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato le regioni e le province autonome; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato  n.  74/99,  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile
1999; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota del 12 maggio 1999, n. 6553; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                  Finalita' e ambito di applicazione 
  1. Il presente regolamento detta  le  disposizioni  generali  e  le
modalita' applicative in attuazione dei commi 3 e 4  dell'articolo  1
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di
aiuti e di interventi diretti, in coerenza con la politica  agricola,
energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione europea  e  con  gli
impegni assunti nella Conferenza di Kyoto del 1  -11  dicembre  1997,
rispettivamente a favore della produzione e  della  utilizzazione  di
biomassa da destinare a finalita' energetiche e per la  diffusione  e
l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel  settore  agricolo
ed agroindustriale. 
  2.  Le  disposizioni  previste  dal   presente   regolamento   sono
notificate  alla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  88,
paragrafo 3,  del  trattato  e  determinano  la  base  giuridica  per
l'ammissibilita'   degli   aiuti.   Esse    sono    operative    solo
successivamente all'ottenimento del parere di  conformita'  da  parte
della Commissione europea. 
  3. Ai fini del presente regolamento sono considerate  biomasse:  la
legna da ardere, altri  prodotti  e  residui  lignocellulosici  puri,
sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e  di  trasformazione
agroindustriale, colture agricole e  forestali  dedicate,  liquami  e
reflui zootecnici e acquicoli. 
  4.  Ai  fini  del  presente  regolamento  sono  considerate   fonti
rinnovabili di energia anche il sole, il vento, l'energia  idraulica,
le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso. 
 
    

Avvertenza:
                         Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
              redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
                     sull'emanazione dei decreti del Presidente della
                     Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
                Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

    
            Nota al titolo: 
            - Per il testo dell'art. 1, commi  3  e  4,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in
          materia di contenimento dei costi di produzione  e  per  il
          rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai  sensi
          dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, si veda nelle note alle premesse. 
           Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 1, commi 3 e  4,  del  sopra  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente: 
            "3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1,  lettera  c),  del
          regolamento (CE) n. 950/97  del  Consiglio  del  20  maggio
          1997, e' istituito  un  regime  di  aiuti  a  favore  delle
          aziende agricole e di trasformazione e  commercializzazione
          dei prodotti agricoli  per  favorire  il  contenimento  dei
          costi   di   produzione   energetici   e   l'incentivazione
          dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni  agricole,
          esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
          all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
          regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro  sei  mesi
          dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   con
          regolamento del Ministro  per  le  politiche  agricole,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
          per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
          i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli  medi
          comunitari. 
            4. Sono definiti, con le modalita' di cui al  comma  3  e
          con il concerto  anche  del  Ministero  dell'ambiente,  gli
          interventi diretti a favorire gli investimenti  finalizzati
          ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
          di sistemi idonei a  limitare  l'inquinamento  e  l'impatto
          ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici.  Tali
          interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera  d)
          e paragrafo 4, lettera a) primo  trattino  del  regolamento
          (CE)   n.   950/97,   sono   attuati   nei   limiti   delle
          autorizzazioni  di  spesa  all'uopo  recate   da   appositi
          provvedimenti legislativi e nel rispetto  delle  condizioni
          fissate  nell'allegato  alla  decisione  della  Commissione
          94/173/CE del 22 marzo 1994". 
            - Si riporta il testo degli articoli 18 e 29 del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59: 
            "Art. 18. - 1. Sono conservate  allo  Stato  le  funzioni
          amministrative concernenti: 
            a) i brevetti e la proprieta' industriale,  salvo  quanto
          previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo; 
            b)  la  classificazione  delle  tipologie  di   attivita'
          industriali ai sensi dell'art.  2  della  legge  12  agosto
          1977, n. 675; 
            c) la determinazione dei campioni nazionali di unita'  di
          misura;  la  conservazione  dei  prototipi  nazionali   del
          chilogrammo e del metro; 
            d) la definizione dei criteri generali per la 
          tutela dei consumatori e degli utenti; 
               e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale; 
            f)  la  classificazione  delle  sostanze  che  presentano
          pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle
          norme  da  osservarsi  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei
          relativi  opifici,  stabilimenti  o  depositi  e   per   il
          trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
          derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773; 
            g)  le  industrie  operanti  nel  settore  della   difesa
          militare,   ivi   comprese    le    funzioni    concernenti
          l'autorizzazione  alla  fabbricazione,  all'importazione  e
          all'esportazione di armi da guerra; 
            h) la  fabbricazione,  l'importazione,  il  deposito,  la
          vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali
          esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza
          sul Banco nazionale di prova delle armi portatili  e  delle
          munizioni commerciali; 
            i) la classificazione dei gas tossici e 
          l'autorizzazione per il relativo impiego; 
            j) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il
          divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e
          dispositivi  pericolosi,  nonche'   le   direttive   e   le
          competenze  in  materia  di  certificazione,   nei   limiti
          previsti dalla normativa comunitaria; 
            m)  l'amministrazione  straordinaria  delle  imprese   in
          crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile  1979,  n.
          95, e successive modifiche; 
            n)  la  determinazione  dei  criteri  generali   per   la
          concessione,  per  il  controllo  e  per   la   revoca   di
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,  benefici
          di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di  dati
          e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
          fini di monitoraggio e  valutazione  degli  interventi,  la
          fissazione dei limiti  massimi  per  l'accesso  al  credito
          agevolato alle imprese industriali, la  determinazione  dei
          tassi minimi di  interesse  a  carico  dei  beneficiari  di
          credito agevolato; 
            o)   la   concessione   di   agevolazioni,    contributi,
          sovvenzioni,  incentivi,  benefici  di   qualsiasi   genere
          all'industria, nei  casi  di  cui  alle  lettere  seguenti,
          ovvero in caso  di  attivita'  o  interventi  di  rilevanza
          economica strategica o  di  attivita'  valutabili  solo  su
          scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
          l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita'  fra
          gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza Stato regioni; 
            p) la concessione  di  agevolazioni,  anche  fiscali,  di
          contributi, incentivi, benefici per attivita'  di  ricerca,
          sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse; 
            q)  la  gestione  del  fondo  speciale  per  la   ricerca
          applicata e del fondo speciale rotativo  per  l'innovazione
          tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
            r) la gestione del fondo di garanzia di cui  all'art.  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662.  Con  delibera   della   Conferenza   unificata   sono
          individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
          di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo  limita
          il proprio  intervento  alla  controgaranzia  dei  predetti
          fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva  fidi
          di cui all'art. 155, comma 4,  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385; 
            s) le  prestazioni,  i  servizi,  le  agevolazioni  e  la
          gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui  alla
          legge 24 maggio 1977, n.  227,  nonche'  la  determinazione
          delle  tipologie   e   caratteristiche   delle   operazioni
          ammissibili al contributo e delle condizioni,  modalita'  e
          tempi della loro concessione; 
            t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine
          utensili,  del  prezzo  di  vendita,  delle  modalita'  per
          l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei  modelli
          del certificato di origine  e  dei  registri  speciali,  ai
          sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 
            u) l'individuazione,  sentita  la  Conferenza  unificata,
          delle   aree   economicamente   depresse   del   territorio
          nazionale,  il  coordinamento,  la  programmazione   e   la
          vigilanza sul complesso dell'azione di intervento  pubblico
          nelle   aree   economicamente   depresse   del   territorio
          nazionale,  la  programmazione  e  il  coordinamento  delle
          grandi  infrastrutture  a  carattere  interregionale  o  di
          interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; 
            v)  il  coordinamento  delle  intese   istituzionali   di
          programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  dei  connessi  strumenti   di
          programmazione negoziata; 
            z)  l'attuazione  delle  misure  di  cui  alla  legge  25
          febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile  e  al
          decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  44,  per
          l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; 
            aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge  22
          ottobre 1992, n. 415, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina  organica
          dell'intervento  nel  Mezzogiorno   e   agevolazioni   alle
          attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, le  direttive  per
          la  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  predetto
          decreto-legge n. 415,  sono  determinate  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato;
          d'intesa con la Conferenza Stato regioni, ad  eccezione  di
          quelle per le agevolazioni previste dalla  lettera  p)  del
          presente comma; 
            bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari  ai
          soggetti operanti nel settore della cinematografia, di  cui
          alla  legge  4  novembre  1965,  n.  1213,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
            2. Senza  pregiudizio  delle  attivita'  concorrenti  che
          possono svolgere le regioni e gli  enti  locali,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  lo
          Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti: 
            a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il 
          finanziamento dei crediti all'esportazione; 
            b)  la  partecipazione  ad  imprese  e  societa'   miste,
          promosse o partecipate da imprese italiane;  la  promozione
          ed   il   sostegno   finanziario,    tecnicoeconomico    ed
          organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di
          investimento e di cooperazione commerciale  ed  industriale
          da parte di imprese italiane; 
            c) il sostegno alla partecipazione di imprese e  societa'
          italiane a gare internazionali; 
            d)  l'attivita'  promozionale   di   rilievo   nazionale,
          attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68. 
            3. Restano fermi le funzioni e i compiti  assegnati  alla
          cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente". 
            "Art. 29. - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  sono  conservate  allo  Stato  le
          funzioni  e  i  compiti  concernenti  l'elaborazione  e  la
          definizione degli obiettivi e delle  linee  della  politica
          energetica nazionale,  nonche'  l'adozione  degli  atti  di
          indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione
          energetica a livello regionale. 
            2. Sono  conservate,  inoltre,  allo  Stato  le  funzioni
          amministrative concernenti: 
               a) la ricerca scientifica in campo energetico; 
            b) le determinazioni inerenti l'importazione, 
          l'esportazione e lo stoccaggio di energia; 
            c)    la    determinazione    dei    criteri     generali
          tecnicocostruttivi e le  norme  tecniche  essenziali  degli
          impianti  di  produzione,  conservazione  e   distribuzione
          dell'energia; 
            d) la determinazione  delle  caratteristiche  tecniche  e
          merceologiche   dell'energia   prodotta,   distribuita    e
          consumata; 
            e)  la  vigilanza  sull'Ente  nazionale  per   le   nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); 
            f)  l'impiego  di  materiali   radioattivi   o   macchine
          radiogene; 
            g)  la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti   di
          produzione di energia elettrica di potenza superiore a  300
          MW termici, salvo quelli che  producono  energia  da  fonti
          rinnovabili di energia e da rifiuti ai  sensi  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per  il
          trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione  di
          norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
          il  rilascio  delle  concessioni  per   l'esercizio   delle
          attivita' elettriche, di competenza statale, le altre  reti
          di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; 
            h)  la  fissazione  degli  obiettivi  e   dei   programmi
          nazionali di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  in
          materia di fonti rinnovabili  e  di  risparmio  energetico,
          nonche' le competenze di cui all'art. 18, comma 1,  lettere
          n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalita; 
            i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo,
          gli  impianti   nucleari,   le   sorgenti   di   radiazioni
          ionizzanti, i rifiuti radioattivi,  le  materie  fissili  o
          radioattive, compreso il relativo  trasporto,  nonche'  gli
          adempimenti  di  protezione  in  materia  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
            l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio  di
          idrocarburi in mare, nonche' la prospezione  e  ricerca  di
          idrocarburi in terraferma,  ivi  comprese  le  funzioni  di
          polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti; 
            m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie 
          ai sensi delle norme vigenti; 
            n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di
          metanizzazione del Mezzogiorno di  cui  all'art.  11  della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive  modifiche  ed
          integrazioni; 
            o) la determinazione delle tariffe da  corrispondersi  da
          parte  dei  richiedenti  per   autorizzazioni,   verifiche,
          collaudi; 
            p)  la  rilevazione,  l'elaborazione,  l'analisi   e   la
          diffusione dei dati statistici, anche ai fini del  rispetto
          degli  obblighi  comunitari,  finalizzati   alle   funzioni
          inerenti la programmazione energetica  e  al  coordinamento
          con le regioni e gli enti locali. 
            3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE,  lo
          Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici  per
          la pianificazione regionale  e  di  bacino  idrografico  in
          materia di utilizzazione  delle  risorse  idriche  ai  fini
          energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi
          derivazioni di acqua pubblica per uso  idroelettrico.  Fino
          all'entrata in vigore  delle  norme  di  recepimento  della
          direttiva 96/1992/CE le concessioni di  grandi  derivazioni
          per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato  d'intesa
          con la regione interessata. In mancanza dell'intesa,  entro
          sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato 
          decide, in via definitiva, motivatamente. 
            4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma  2,
          l'articolazione territoriale dei programmi di  ricerca,  le
          procedure per il coordinamento finanziario degli interventi
          regionali, nazionali e dell'Unione  europea  sono  adottati
          sentita la Conferenza unificata". 
            - Il regolamento (CE) n. 950/97  del  Consiglio,  del  20
          maggio  1997,  relativo  al  miglioramento  dell'efficienza
          delle strutture agricole, e' pubblicato in  G.U.C.E.  n.  L
          142 del 2 giugno 1997. 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1998,  n.  400,  recante  (Disciplina  dell'attivita'   del
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 1, commi  3  e  4,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle
          premesse. 
            - Il testo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato e'  il
          seguente: 
            "3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile,
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista  dal  paragrafo  precedente.   Lo   Stato   membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima che tale procedura abbia  condotto  a  una  decisione
          finale". 
            Per "trattato" si intende  il  "trattato  di  Amsterdam",
          ratificato in Italia con legge  16  giugno  1998,  n.  209,
          recante "Ratifica ed esecuzione del trattato  di  Amsterdam
          che modifica il trattato sull'Unione  europea,  i  trattati
          che  istituiscono  le  Comunita'  europee  ed  alcuni  atti
          connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam  il
          2 ottobre 1997", pubblicata sul supplemento n.  114/L  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998 (n.d.r.).