IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                     ed agroalimentari nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la  legge 10 febbraio  1992, n. 64, recante  nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 13 settembre 1999
"Nuova  denominazione del  Ministero e  del Ministro  delle politiche
agricole e forestali";
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  2 novembre 1976,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata dei vini "Montescudaio" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista   la  domanda   presentata   dalla  Associazione   produttori
vitivinicoli toscani  A.Pro.Vi.To legittimata  ai sensi  dell'art. 1,
comma 2, del decreto del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348, intesa  ad apportare modifiche al  disciplinare di produzione
dei vini di che trattasi;
  Visti  i  pareri  del  Comitato   nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine   controllata   "Montescudaio"  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 158 del 9 agosto 1999;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Montescudaio"  in  conformita' al  parere  espresso  al
riguardo dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata  "Montescudaio",  approvato  con decreto  del  Presidente
della Repubblica 2  novembre 1976, e sostituito per  intero dal testo
annesso al decreto le cui  disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2000.