IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroalimentari nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 64, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 "Nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Montescudaio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Associazione produttori vitivinicoli toscani A.Pro.Vi.To legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad apportare modifiche al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Visti i pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Montescudaio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 9 agosto 1999; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Montescudaio" in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Montescudaio", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, e sostituito per intero dal testo annesso al decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.