IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e, in particolare, l'art. 14, che prevede la concessione, secondo modalita' stabilite con specifici decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di contributi finalizzati a favorire l'occupazione nel settore della ricerca, nonche' la mobilita' di personale di ricerca tra enti pubblici di ricerca e imprese, a valere sulle disponibilita' di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle normative ivi indicate; Visto l'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 8, ha apportato modifiche al predetto art. 14 della legge n. 196/1997 estendendo, in particolare, alle universita' la possibilita' di fruire dei contributi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso art. 14; Visto il decreto ministeriale n. 262-Ric. del 25 giugno 1999 che, in sede di ripartizione delle disponibilita', per l'esercizio 1999, del fondo speciale per la ricerca applicata, ha assegnato agli interventi di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 196/1997, una quota delle predette disponibilita' pari a un massimo di 18 miliardi di lire, nonche' una quota pari a un massimo di 25 miliardi di lire per gli interventi di cui all'art. 14, comma 4, della legge stessa con riferimento agli enti pubblici di ricerca; Considerata la necessita', per l'anno 1999, di non riservare risorse per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge n. 196/1997 con riferimento agli atenei, tenuto conto della gia' avvenuta ripartizione di tutti i trasferimenti statali ad essi destinati; Considerata l'opportunita' per l'anno 1999 di favorire preferenzialmente l'avviamento ad attivita' di ricerca presso piccole e medie imprese o presso enti di ricerca e universita' di possessori del titolo di dottore di ricerca, di altri titoli di formazione postlaurea acquisiti in Italia e all'estero, del diploma di laurea unitamente ad esperienze nel settore della ricerca; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e secondo le modalita' di seguito specificate, il presente decreto disciplina: a) la concessione, ai soggetti di cui all'art. 2, di contributi finalizzati all'assunzione, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata e con contratti a termine di lavoro subordinato a tempo pieno di durata almeno biennale, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione postlaurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca; b) l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d) ed e), di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca dipendenti dalle Universita', dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta; c) l'integrazione dei contributi ordinari agli enti pubblici di ricerca, finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione per attivita' di ricerca, secondo le norme vigenti per gli enti medesimi, in sostituzione del personale distaccato di cui alla lettera b) del presente comma, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione postlaurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, con contratto a termine di lavoro subordinato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono destinate nell'esercizio 1999 le seguenti risorse finanziarie: a) per le finalita' di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 196/1997, un importo di 15 miliardi di lire a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, di cui 500 milioni di lire destinate alla copertura degli oneri relativi alle attivita' di controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con il ricorso ad enti o societa' ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero ad esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 196/1997, un importo di 20 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e con riferimento agli enti pubblici di ricerca. 3. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per "ricerca", la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C, e riportata in allegato al presente decreto; b) per "universita'", le universita' e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato; c) per "titolo di formazione postlaurea", il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia.