IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la legge  9 maggio  1989, n.  168, istitutiva  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  24  giugno  1997, n.  196,  "Norme  in materia  di
promozione  dell'occupazione"  e,  in  particolare,  l'art.  14,  che
prevede  la concessione,  secondo modalita'  stabilite con  specifici
decreti del  Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e
tecnologica, di  contributi finalizzati a favorire  l'occupazione nel
settore della ricerca,  nonche' la mobilita' di  personale di ricerca
tra enti pubblici di ricerca e imprese, a valere sulle disponibilita'
di  competenza   del  Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca
scientifica e tecnologica nell'ambito delle normative ivi indicate;
  Visto l'art. 5 della legge 27  dicembre 1997, n. 449, che, al comma
8, ha apportato modifiche al predetto art. 14 della legge n. 196/1997
estendendo,  in  particolare,  alle universita'  la  possibilita'  di
fruire dei contributi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso art. 14;
  Visto il decreto  ministeriale n. 262-Ric. del 25  giugno 1999 che,
in sede  di ripartizione delle disponibilita',  per l'esercizio 1999,
del  fondo  speciale per  la  ricerca  applicata, ha  assegnato  agli
interventi di cui all'art. 14, comma  1, della legge n. 196/1997, una
quota delle predette disponibilita' pari  a un massimo di 18 miliardi
di lire, nonche' una  quota pari a un massimo di  25 miliardi di lire
per gli  interventi di cui all'art.  14, comma 4, della  legge stessa
con riferimento agli enti pubblici di ricerca;
  Considerata  la  necessita',  per  l'anno 1999,  di  non  riservare
risorse per  le finalita' di cui  all'art. 14, comma 4,  della citata
legge n.  196/1997 con  riferimento agli  atenei, tenuto  conto della
gia' avvenuta ripartizione  di tutti i trasferimenti  statali ad essi
destinati;
  Considerata   l'opportunita'   per    l'anno   1999   di   favorire
preferenzialmente l'avviamento ad attivita' di ricerca presso piccole
e medie imprese o presso enti  di ricerca e universita' di possessori
del  titolo di  dottore di  ricerca,  di altri  titoli di  formazione
postlaurea acquisiti  in Italia e  all'estero, del diploma  di laurea
unitamente ad esperienze nel settore della ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
  1. Ai  sensi dell'art.  14 della  legge 24 giugno  1997, n.  196, e
secondo  le modalita'  di  seguito specificate,  il presente  decreto
disciplina:
  a) la  concessione, ai  soggetti di cui  all'art. 2,  di contributi
finalizzati  all'assunzione, nell'ambito  di progetti  di ricerca  di
durata predeterminata e con contratti a termine di lavoro subordinato
a tempo  pieno di durata almeno  biennale, di dottori di  ricerca, di
possessori  di  titolo  di  formazione  postlaurea  conseguito  anche
all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
  b) l'assegnazione in  distacco temporaneo presso i  soggetti di cui
all'art.  2, comma  1,  lettere a),  c), d)  ed  e), di  ricercatori,
tecnologi e  tecnici di  ricerca dipendenti dalle  Universita', dagli
enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio  dei Ministri  30 dicembre 1993,  n. 593,  e successive
modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore
a quattro anni, rinnovabile una sola volta;
  c)  l'integrazione dei  contributi ordinari  agli enti  pubblici di
ricerca,   finalizzati   alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'assunzione per  attivita' di  ricerca, secondo le  norme vigenti
per gli  enti medesimi, in  sostituzione del personale  distaccato di
cui alla  lettera b) del  presente comma,  di dottori di  ricerca, di
possessori  di  titolo  di  formazione  postlaurea  conseguito  anche
all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, con
contratto a termine di lavoro  subordinato, di durata non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta.
  2. Per  la realizzazione degli interventi  di cui al comma  1, sono
destinate nell'esercizio 1999 le seguenti risorse finanziarie:
  a) per  le finalita' di  cui all'art. 14,  comma 1, della  legge n.
196/1997,  un  importo  di  15   miliardi  di  lire  a  valere  sulle
disponibilita' del  Fondo speciale  per la  ricerca applicata  di cui
alla  legge 17  febbraio 1982,  n.  46, di  cui 500  milioni di  lire
destinate  alla  copertura degli  oneri  relativi  alle attivita'  di
controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con
il ricorso  ad enti o  societa' ai  sensi del decreto  legislativo 17
marzo 1995, n.  157, ovvero ad esperti iscritti  negli albi istituiti
presso il  Ministero dell'universita'  e della ricerca  scientifica e
tecnologica;
  b) per  le finalita' di  cui all'art. 14,  comma 4, della  legge n.
196/1997, un importo di 20  miliardi a valere sulle disponibilita' di
cui all'art. 11,  comma 5, del decreto legge 16  maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994,  n. 451, e
con riferimento agli enti pubblici di ricerca.
  3. Ai sensi del presente decreto si intende:
  a) per "ricerca", la definizione di cui alla disciplina comunitaria
per  gli  aiuti  di  Stato  alla ricerca  e  sviluppo  n.  96/C45/06,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita' europee  del 17
febbraio 1996, n. C45/C, e riportata in allegato al presente decreto;
  b) per "universita'",  le universita' e gli  istituti di istruzione
universitaria  o  di  grado  universitario  statali  e  non  statali,
istituite nel territorio dello Stato;
  c)  per  "titolo  di  formazione postlaurea",  il  relativo  titolo
conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia.