La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione  per  la  protezione  delle Alpi, con allegati e processo
verbale  di  modifica  del  6  aprile  1993,  fatta a Salisburgo il 7
novembre 1991.