Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27173, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' concesso con decreto direttoriale n. 26937 del 6 agosto 1999, e' autorizzata in favore di n. 142 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unita' di Salerno, nelle giornate di cui al verbale di accordo sindacale del 24 settembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27174, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, uffici di Roma, per un massimo di 10 dipendenti per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27175, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Op Computers con sede in Scarmagno (Torino) e unita' di Milano, per un massimo di 18 dipendenti; Scarmagno (Torino), per un massimo di 431 dipendenti, per il periodo dall'8 dicembre 1998 all'11 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1999 con decorrenza 8 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27176, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.T., con sede in Massafra (Taranto) e Cantieri Belleli Offshore (Taranto), per un massimo di 70 dipendenti; e uffici Massafra (Taranto), per un massimo di 54 dipendenti per il periodo dall'11 luglio 1999 al 10 gennaio 2000. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1999 con decorrenza 11 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27177, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sodexho Italia c/o Belleli Offshore S.p.a. ora Belleli Offshore International S.r.l., con sede in Milano e unita' di Taranto, per un massimo di 28 dipendenti per il periodo dal 1 marzo 1999 al 17 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1999 con decorrenza 1 marzo 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26603. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27178, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale, con sede in Viterbo e unita' in Viterbo, per un massimo di 23 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1999 al 13 dicembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta con il di cui sopra e' prorogata dal 14 dicembre 1999 al 13 giugno 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27179, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Cevolani, sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 134 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 agosto 1998 al 12 febbraio 2000. La corresponsione del trattamento disposta con il di cui sopra e' prorogata dal 13 febbraio 2000 al 12 agosto 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27181, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liette, sede in Martinengo, unita' di Ghisalba (Bergamo), per un massimo di 191 dipendenti; e Marinengo (Bergamo), per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999. Il trattamento al di cui sopra e' prorogato sino al 17 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto annulla e sostituisce il d.d. n. 25854 del 26 febbraio 1999. Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27182, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, sede in Ariccia (Roma), unita' in Ariccia (Roma), per un massimo di 104 dipendenti; Cagliari, per un massimo di 78 dipendenti; Cassino (Frosinone), per un massimo di 58 dipendenti; Frosinone, per un massimo di 17 dipendenti; Latina, per un massimo di 2 dipendenti; Montecompatri (Roma), per un massimo di 19 dipendenti; Oristano, per un massimo di 33 dipendenti; Tivoli (Roma), per un massimo di 3 dipendenti; Velletri (Roma), per un massimo di 28 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1999 al 16 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27193, e' concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, con sede in Livorno, unita' di Fidenza (Parma), per un massimo di 35 dipendenti; e Livorno, per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 31 maggio 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n. 27061. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27194, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vip Italia, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27195, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siry Chamon, con sede in Milano, unita' di Novate Milanese (Milano), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 31 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1999 con decorrenza 1 dicembre 1998, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27196, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unita' di S. Palomba-Pomezia (Roma), per un massimo di 59 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27197, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo) e unita' di Bagheria (Palermo), per un massimo di 38 dipendenti; Caccamo (Palermo), per un massimo di 11 dipendenti; Geraci Siculo (Palermo), per un massimo di 21 dipendenti; Leonforte (Palermo), per un massimo di 3 dipendenti; e Palermo, per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 21 agosto 1994 al 1 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1994 con decorrenza 21 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27198, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo, ora Gela (Caltanissetta) e unita' di Manfredonia "Bari", per un massimo di 305 dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1997 con decorrenza 13 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27199, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipacri (dal 3 maggio 1999) Elsag Banklab, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27200, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo Montaggi, con sede in Genova e unita' di Taranto, per un massimo di 110 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27201, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.R.U. - Officine riunite Udine, con sede in Basaldella di Campoformido (Udine) e unita' di Basaldella di Campoformido (Udine), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27202, in favore dei lavoratori dipendenti assunti con C.F.L. dalla S.r.l. Mediterranea Cork, con sede in Sorgono (Nuoro) e unita' in Sorgono (Nuoro), per un massimo di 30 dipendenti (di cui n. 8 in C.F.L.), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1999, n. 25999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 1 agosto 1999 al 31 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27203, in favore dei lavoratori dipendenti assunti dalla S.p.a. Liette, con sede in Martinengo (Bergamo) e unita' in Ghisalba (Bergamo), per un massimo di 191 dipendenti, Martinengo (Bergamo), per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1999 al 9 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27204, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 300 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla societa' Itel S.p.a., con sede legale in San Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Agrigento, per un numero massimo di 27 lavoratori; Catania, per un numero massimo di 77 lavoratori; Eboli (Salerno), per un numero massimo di 28 lavoratori; Palermo, per un numero massimo di 56 lavoratori; Ragusa, per un numero massimo di 32 lavoratori; Roma, per un numero massimo di 53 lavoratori; Sala Consilina (Salerno), per un numero massimo di 6 lavoratori; e Siracusa, per un numero massimo di 21 lavoratori, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.