Con   decreto  ministeriale   12   ottobre  1999,   n.  27173,   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' concesso  con decreto  direttoriale n.  26937 del  6
agosto 1999, e' autorizzata in favore di n. 142 lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  Etheco -  European  Thermostat  Company, con  sede  in
Salerno e  unita' di  Salerno, nelle  giornate di  cui al  verbale di
accordo sindacale del 24 settembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Con  decreto ministeriale  12  ottobre 1999,  n.  27174, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  30  luglio  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile
costruzioni, con sede  in Napoli e unita' di Napoli,  uffici di Roma,
per un  massimo di  10 dipendenti  per il periodo  dal 9  maggio 1999
all'8 novembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1999 con  decorrenza 9
maggio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  12  ottobre 1999,  n.  27175, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  16  giugno  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Op
Computers con sede  in Scarmagno (Torino) e unita' di  Milano, per un
massimo di 18  dipendenti; Scarmagno (Torino), per un  massimo di 431
dipendenti, per il periodo dall'8 dicembre 1998 all'11 maggio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  gennaio 1999 con  decorrenza 8
dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  12  ottobre 1999,  n.  27176, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  30  luglio  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. S.M.T.,
con sede in Massafra (Taranto) e Cantieri Belleli Offshore (Taranto),
per un massimo di 70 dipendenti;  e uffici Massafra (Taranto), per un
massimo di  54 dipendenti per  il periodo  dall'11 luglio 1999  al 10
gennaio 2000.
  Istanza aziendale  presentata il 24  agosto 1999 con  decorrenza 11
luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  12  ottobre 1999,  n.  27177, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  21 settembre  1999, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti interessati  addetti
alla  unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle
giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della  cassa integrazione
guadagni  ordinaria o  straordinaria  presso  la societa'  appaltante
anch'essa  di seguito  indicata:  S.p.a. Sodexho  Italia c/o  Belleli
Offshore S.p.a.  ora Belleli Offshore International  S.r.l., con sede
in Milano e unita' di Taranto, per un massimo di 28 dipendenti per il
periodo dal 1 marzo 1999 al 17 maggio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  28 aprile  1999 con  decorrenza 1
marzo 1999.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8
luglio 1999, n. 26603.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  12 ottobre 1999, n. 27178,  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale,
con  sede in  Viterbo  e unita'  in  Viterbo, per  un  massimo di  23
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  14 giugno  1999 al  13
dicembre 1999.
  La corresponsione del  trattamento disposta con il di  cui sopra e'
prorogata dal 14 dicembre 1999 al 13 giugno 2000.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo addizionale  di  cui  all'art. 8,  comma
8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  12 ottobre 1999, n. 27179,  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Cevolani, sede in Bologna
e unita' di Bologna, per un massimo di 134 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 13 agosto 1998 al 12 febbraio 2000.
  La corresponsione del  trattamento disposta con il di  cui sopra e'
prorogata dal 13 febbraio 2000 al 12 agosto 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  12 ottobre 1999, n. 27180,  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fidia Research  Sud,  sede  in
Siracusa e  unita' di Siracusa,  per un  massimo di 26  dipendenti e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  12 ottobre 1999, n. 27181,  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liette, sede in Martinengo, unita'
di Ghisalba (Bergamo), per un  massimo di 191 dipendenti; e Marinengo
(Bergamo),  per  un  massimo  di  2  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999.
  Il trattamento al di cui sopra e' prorogato sino al 17 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il d.d. n.  25854 del 26
febbraio 1999.
  Con decreto ministeriale  12 ottobre 1999, n. 27182,  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Siciet, sede in  Ariccia (Roma),
unita' in Ariccia (Roma), per un massimo di 104 dipendenti; Cagliari,
per un massimo di 78  dipendenti; Cassino (Frosinone), per un massimo
di 58 dipendenti; Frosinone, per un massimo di 17 dipendenti; Latina,
per un massimo di 2  dipendenti; Montecompatri (Roma), per un massimo
di 19 dipendenti;  Oristano, per un massimo di  33 dipendenti; Tivoli
(Roma),  per un  massimo di  3  dipendenti; Velletri  (Roma), per  un
massimo  di  28  dipendenti,   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1999
al 16 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale 15 ottobre  1999, n. 27193, e' concessa la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Carbochimica, con sede in Livorno,  unita' di Fidenza (Parma), per un
massimo di 35 dipendenti; e Livorno, per un massimo di 42 dipendenti,
per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 novembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  maggio 1999 con  decorrenza 31
maggio 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
22 settembre 1999, n. 27061.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27194, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  6  ottobre  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Vip
Italia,  con sede  in Martina  Franca (Taranto)  e unita'  di Martina
Franca (Taranto), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal
3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1999  con decorrenza  3
febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27195, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Siry
Chamon, con sede  in Milano, unita' di Novate  Milanese (Milano), per
un massimo di 20  dipendenti, per il periodo dal 3  maggio 1999 al 31
maggio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  10 maggio  1999 con  decorrenza 1
dicembre 1998, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27196, a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Fater, con  sede in  Pescara e  unita' di  S. Palomba-Pomezia
(Roma),  per un  massimo di  59  dipendenti, per  il periodo  dall'11
gennaio 1999 al 10 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 9 febbraio 1999  con decorrenza 11
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27197, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  6  ottobre  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Cooperativa edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo) e unita'
di  Bagheria (Palermo),  per  un massimo  di  38 dipendenti;  Caccamo
(Palermo), per un massimo di  11 dipendenti; Geraci Siculo (Palermo),
per un massimo di 21  dipendenti; Leonforte (Palermo), per un massimo
di 3 dipendenti;  e Palermo, per un massimo di  45 dipendenti, per il
periodo dal 21 agosto 1994 al 1 gennaio 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 12  agosto 1994 con  decorrenza 21
agosto 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27198, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  6  ottobre  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Agricoltura S.p.a.  in liquidazione,  con sede  in Palermo,  ora Gela
(Caltanissetta) e unita' di Manfredonia "Bari", per un massimo di 305
dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  1 agosto  1997 con  decorrenza 13
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27199, a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 14 ottobre  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Ipacri (dal  3 maggio 1999) Elsag Banklab, con  sede in Roma e
unita' di Roma,  per un massimo di 24 dipendenti,  per il periodo dal
18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1998 con  decorrenza 18
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27200, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  14 ottobre  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Ansaldo
Montaggi, con sede  in Genova e unita' di Taranto,  per un massimo di
110 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  maggio 1998 con  decorrenza 20
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  15  ottobre 1999,  n.  27201, a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il decreto  ministeriale datato  14 ottobre  1999, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. O.R.U. -
Officine  riunite  Udine,  con  sede in  Basaldella  di  Campoformido
(Udine)  e  unita' di  Basaldella  di  Campoformido (Udine),  per  un
massimo di 80  dipendenti, per il periodo dal 15  febbraio 1999 al 14
agosto 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  16 marzo  1999 con  decorrenza 15
febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  15 ottobre 1999, n. 27202,  in favore dei
lavoratori dipendenti  assunti con  C.F.L. dalla  S.r.l. Mediterranea
Cork, con sede in Sorgono (Nuoro) e unita' in Sorgono (Nuoro), per un
massimo di 30  dipendenti (di cui n. 8 in  C.F.L.), e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
30 marzo 1999, n. 25999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 1 agosto 1999 al 31 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  15 ottobre 1999, n. 27203,  in favore dei
lavoratori  dipendenti  assunti  dalla  S.p.a. Liette,  con  sede  in
Martinengo (Bergamo) e  unita' in Ghisalba (Bergamo),  per un massimo
di  191  dipendenti,  Martinengo  (Bergamo),  per  un  massimo  di  2
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 18  giugno  1999 al  9
dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale 15  ottobre  1999,  n. 27204,  ai  sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore di  300 lavoratori  sospesi dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti  dalla societa' Itel  S.p.a., con sede  legale in
San  Gregorio di  Catania (Catania)  e  unita' di  Agrigento, per  un
numero massimo di 27 lavoratori; Catania, per un numero massimo di 77
lavoratori; Eboli (Salerno), per un  numero massimo di 28 lavoratori;
Palermo,  per un  numero massimo  di  56 lavoratori;  Ragusa, per  un
numero massimo  di 32 lavoratori; Roma,  per un numero massimo  di 53
lavoratori;  Sala Consilina  (Salerno), per  un numero  massimo di  6
lavoratori; e Siracusa,  per un numero massimo di  21 lavoratori, per
il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.