LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; Visto l'art. 201, comma 12, del decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio; Visto, altresi', l'art. 17 del decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; Ritenuto che sia necessario, ai fini di vigilanza, richiedere ai soggetti abilitati e agli agenti di cambio la trasmissione periodica di atti e documenti concernenti le modalita' di svolgimento dei servizi e l'organizzazione interna, nonche', limitatamente alle persone giuridiche, la struttura societaria; Delibera: Sono adottate le unite disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. Tali disposizioni constano di 15 articoli. La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Milano, 10 novembre 1999 Il Presidente: Spaventa