LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  8,  comma  1,  del citato decreto
legislativo n. 58/1998, che prevede  che  la  Consob  possa,  per  le
materie  di  propria  competenza,  chiedere  ai soggetti abilitati la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
  Visto l'art. 201, comma 12, del decreto legislativo n. 58/1998, che
stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello  stesso  decreto  si  applica
agli agenti di cambio;
  Visto,  altresi', l'art. 17 del decreto legislativo n. 58/1998, che
prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle  SIM,  alle
societa'  di  gestione  del  risparmio  e  alle  SICAV  l'indicazione
nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci,  dalle
comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  Ritenuto  che  sia  necessario, ai fini di vigilanza, richiedere ai
soggetti abilitati e agli agenti di cambio la trasmissione  periodica
di  atti  e  documenti  concernenti  le  modalita' di svolgimento dei
servizi  e  l'organizzazione  interna,  nonche',  limitatamente  alle
persone giuridiche, la struttura societaria;
                              Delibera:
  Sono  adottate  le  unite  disposizioni concernenti gli obblighi di
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
da parte dei soggetti  abilitati  e  degli  agenti  di  cambio.  Tali
disposizioni constano di 15 articoli.
  La  presente  delibera  e  le unite disposizioni saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  nel  Bollettino
della Consob.
   Milano, 10 novembre 1999
                                              Il Presidente: Spaventa