IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il  decreto legislativo  17 marzo  1995, n.  194, concernente
l'attuazione della  direttiva 91/414/CEE in materia  di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visto l'art.  9 del  citato decreto legislativo  17 marzo  1995, n.
194, che prevede per gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca
impegnati  in  attivita'  agricole, per  le  organizzazioni  agricole
professionali, la possibilita' di chiedere al Ministero della sanita'
l'estensione del  campo di applicazione di  un prodotto fitosanitario
autorizzato per utilizzazioni che rivestono un'importanza minore;
  Visto  il comma  3 dell'art.  9 del  citato decreto  legislativo 17
marzo 1995, n.  194, con il quale e' disposto  che il Ministero della
sanita'  di  concerto con  il  Ministero  per le  politiche  agricole
provveda  alla definizione  delle utilizzazioni  minori di  interesse
agricolo;
  Vista la  circolare del Ministro  della sanita' 10 giugno  1995, n.
17, pubblicata  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.
145 del  23 giugno  1995, concernente  gli aspetti  applicativi delle
nuove norme  in materia di  prodotti fitosanitari recate  dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' del 28  ottobre 1997,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 8 del  12 gennaio  1998, che
modifica gli  allegati II, parte A,  punto 6 (residui), III  parte A,
punto 8 (residui)  e III, parte A, punto  7.2 (dati sull'esposizione)
del decreto  legislativo 17 marzo  1995, n. 194, in  attuazione della
direttiva della Commissione europea 96/68/CE;
  Visti i decreti  del Ministro della sanita' del 23  dicembre 1992 e
30 luglio  1993, pubblicati nelle Gazzette  Ufficiali rispettivamente
n. 305 del 30 dicembre 1992 e  n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti,
tra l'altro,  disposizioni circa il  programma di controlli  intesi a
verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze
dei    presidi   sanitari    tollerate    nei   prodotti    destinati
all'alimentazione;
  Visto il decreto  del Ministero della sanita' del  22 gennaio 1998,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
1998, che  fissa i limiti massimi  di residui di sostanze  attive dei
prodotti    fitosanitari    tollerate    nei    prodotti    destinati
all'alimentazione e  che fornisce un  elenco dei prodotti e  parti di
esse  cui si  applicano le  quantita' massime  di residui  consentite
anche in attuazione di direttive comunitarie;
  Visto  il  parere favorevole  della  commissione  consultiva per  i
prodotti fitosanitari di cui all'art.  20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerati    gli    orientamenti   comunitari    relativi    alla
classificazione di  colture maggiori per  il sud Europa ed  in attesa
della  emanazione di  specifiche  disposizioni,  relative anche  alla
possibile  estrapolazione  da  dati  adeguati  ottenuti  su  un'altra
coltura;
  Considerata  la necessita'  di  disporre di  una definizione  degli
utilizzi minori nonche' di un elenco di colture minori;
  Vista la notifica inoltrata  alla Commissione europea con procedura
n.  98/404/1  ai  sensi   della  direttiva  83/189/CEE  e  successive
modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Utilizzazioni minori
  1. Ai sensi dell'art. 9, comma  3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194, e'  considerata  "utilizzazione  minore di  interesse
agricolo" l'impiego di prodotti fitosanitari per usi di piccola scala
o che rivestono un'importanza economica  minore rispetto agli usi per
i quali il prodotto fitosanitario risulta gia' autorizzato.
  2. In particolare per utilizzazioni minori di prodotti fitosanitari
deve intendersi:
    a) impiego sulle colture minori;
    b) impiego sui materiali di moltiplicazione;
  c)  trattamenti localizzati  su porzioni  di pianta  che richiedono
quantita' limitate di un prodotto  fitosanitario rispetto ai suoi usi
abituali;
  d) trattamenti  occasionali e su  aree limitate per  controllare le
avversita'  che si  manifestano  su colture  diverse  da quelle  gia'
autorizzate.