IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  1 della legge 18  marzo 1968, n. 309,  che prevede la
cessione  di  monete di  speciale  fabbricazione  o scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 2  della legge 3 dicembre 1993, n.  500, che autorizza
la  coniazione e  l'emissione di  monete celebrative  o commemorative
anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
  Visto  il decreto  ministeriale 21  gennaio 1999,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  22 maggio 1999, n. 251, che
disciplina  i  titoli ed  i  marchi  di identificazione  dei  metalli
preziosi;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere una  moneta d'oro da L. 100.000
celebrativa della riapertura della basilica di San Francesco d'Assisi
e delle porte della citta';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'oro da L.
100.000 celebrative della riapertura  della basilica di San Francesco
d'Assisi  e  delle  porte  della  citta',  da  fornire,  in  appositi
contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.