Avvertenza:
  Si procede alla ripubblicazione  del testo del decreto-legge citato
in  epigrafe corredato  delle relative  note, ai  sensi dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
  Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto ai  sensi
dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092,  al solo
fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
  Resta invariato  il valore e l'efficacia  dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
  1. Nei procedimenti penali in corso  alla data di entrata in vigore
del presente decreto, aventi ad oggetto  i reati di cui agli articoli
285  e 422  del codice  penale, commessi  anteriormente alla  data di
entrata  in vigore  del  codice di  procedura  penale, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di  durata massima delle  indagini preliminari e'  di quattro
anni  ove ricorra  l'ipotesi  di  cui alla  lettera  b)  del comma  2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
          Riferimenti normativi
             - Si trascrive il testo dell'art. 285 del codice penale:
            "Art.  285    (Devastazione,  saccheggio    e  strage). -
          Chiunque, allo scopo  di  attentare  alla  sicurezza  dello
          Stato,   commette   un  fatto  diretto     a  portare    la
          devastazione,  il saccheggio  o la   strage nel  territorio
          dello   Stato   o  in  una parte  di  esso  e'  punito  con
          l'ergastolo".
             - Si riporta il testo dell'art. 422 del codice penale:
            "Art.   422 (Strage).  -  Chiunque,    fuori  dei    casi
          preveduti  dall'art.  285,   al fine   di uccidere,  compie
          atti  tali da  porre in pericolo la   pubblica  incolumita'
          e'   punito, se dal fatto  deriva la morte di piu' persone,
          con l'ergastolo.
            Se  e'  cagionata  la  morte    di  una   sola   persona,
          si    applica  l'ergastolo.   In   ogni   altro   caso   si
          applica  la  reclusione  non inferiore a quindici anni".
            -  Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica   22
          settembre  1988, n.  447, reca: "Approvazione del codice di
          procedura penale".
            -   Si trascrive  il testo  dell'art.  407 del  codice di
          procedura penale:
            "Art.    407 (Termini    di   durata     massima    delle
          indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art.
          393,  comma 4, la  durata  delle indagini  preliminari  non
          puo' comunque  superare diciotto mesi.
            2.  La durata  massima  e'  tuttavia di  due  anni  se le
          indagini preliminari riguardano:
               a) i delitti appresso indicati:
            1) delitti di cui agli articoli  285, 286, 416-bis e  422
          del codice penale;
            2)  delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575,
          628, terzo comma, 629, secondo comma, e  630  dello  stesso
          codice penale;
            3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
          dall'art.    416-bis del  codice penale  ovvero al  fine di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo;
            4)   delitti commessi  per finalita'  di terrorismo  o di
          eversione dell'ordinamento costituzionale  per i  quali  la
          legge    stabilisce la pena della  reclusione non inferiore
          nel  minimo a cinque anni  o nel massimo a dieci anni;
            5)   delitti di   illegale fabbricazione,    introduzione
          nello    Stato, messa in   vendita, cessione, detenzione  e
          porto in luogo  pubblico o aperto al pubblico di   armi  da
          guerra  o  tipo guerra   o parti di esse, di  esplosivi, di
          armi clandestine  nonche' di  piu' armi   comuni  da  sparo
          escluse  quelle   previste dall'art. 2, comma  terzo, della
          legge 18 aprile 1975, n. 110;
            6)  delitti di   cui agli   articoli 73,    limitatamente
          alle   ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma  2, e
          74  del  testo  unico  delle  leggi    in    materia     di
          disciplina   degli   stupefacenti   e  sostanze psicotrope,
          prevenzione, cura e  riabilitazione dei relativi  stati  di
          tossicodipendenza,     approvato      con    decreto    del
          Presidente   della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni;
            7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi
          in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
            b)    notizie   di   reato   che rendono  particolarmente
          complesse  le investigazioni   per   la molteplicita'    di
          fatti    tra loro  collegati ovvero per l'elevato numero di
          persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
            c)  indagini  che  richiedono  il  compimento   di   atti
          all'estero;
            d)  procedimenti  in cui   e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
            3.  Qualora il  pubblico  ministero non  abbia esercitato
          l'azione penale o richiesto l'archiviazione    nel  termine
          stabilito dalla legge o  prorogato dal  giudice,  gli  atti
          di    indagine   compiuti dopo  la scadenza del termine non
          possono essere utilizzati".