IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale e' stato adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreti ministeriali 8 agosto 1997, n. 290, e 24 luglio 1998, n. 339; Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una piu' puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1 ottobre 1999, protocollo n. 7408-38/2-6; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente: "1. Ogni quesito ha un grado di difficolta' secondo la sequenza ''Domanda facile'' (numero 1) - ''Domanda di media difficolta''' (numero 2) - ''Domanda difficile'' (numero 3); il grado di difficolta' e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento e' preposta la commissione di cui all'articolo 8. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formera' la graduatoria di merito.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 26 luglio 1995, n. 328, reca: "Introduzione della prove di preselezione informatica nel concorso notarile". - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, reca: "Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio". - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 8 agosto 1997, n. 290, reca: "Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'omissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74". - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 26 luglio 1995, n. 328, reca: "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 3 (Punteggi per le risposte). - 1. Ogni quesito ha un grado di difficolta' secondo la sequenza ''Domanda facile'' (numero 1) - ''Domanda di media difficolta''' (numero 2) - ''Domanda difficile'' (numero 3); il grado di difficolta' e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento e' preposta la commissione di cui all'art. 8. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formera' la graduatoria di merito. 2. L'attribuzione del grado di difficolta' delle domande e il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al candidato durante la prova di preselezione".