IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo
1, comma  6, il quale  prevede che  mediante decreto del  Ministro di
grazia  e   giustizia  sono  adottate  le   norme  regolamentari  per
l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione
alle prove scritte del concorso notarile;
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio
1997, n.  74, con il  quale e' stato  adottato il regolamento  di cui
sopra, successivamente  modificato con decreti ministeriali  8 agosto
1997, n. 290, e 24 luglio 1998, n. 339;
  Ritenuto che detto regolamento  deve essere modificato ed integrato
al fine di  una piu' puntuale attuazione della legge  26 luglio 1995,
n. 328;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 20  settembre
1999;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota
del 1 ottobre 1999, protocollo n. 7408-38/2-6;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  3, comma  1, del  decreto del  Ministro di  grazia e
giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Ogni  quesito  ha  un grado di difficolta' secondo la sequenza
''Domanda  facile'' (numero  1)  - ''Domanda  di media  difficolta'''
(numero  2)  -   ''Domanda  difficile''  (numero  3);   il  grado  di
difficolta'   e   la   relativa   numerazione   sono   predeterminate
nell'archivio  alla cui  conservazione, gestione  e aggiornamento  e'
preposta  la commissione  di  cui all'articolo  8.  Al candidato  che
risponde in modo esatto a  tutte le domande comprese nel questionario
e' attribuito il punteggio formale  di 45.585. Ad ogni domanda omessa
od errata  e' attribuito il  seguente punteggio: 991, per  la domanda
difficile; 997,  per la  domanda di media  difficolta'; 1013,  per la
domanda facile.  Il punteggio  proprio di  ogni candidato  si ottiene
sottraendo al punteggio  di 45.585 il numero di 991  per ogni domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media
difficolta',  omessa  od errata;  infine,  quello  di 1013  per  ogni
domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito
si formera' la graduatoria di merito.".
 
          Avvertenza:
           Il testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - La legge 26 luglio 1995,  n.  328,  reca:  "Introduzione
          della   prove  di  preselezione  informatica  nel  concorso
          notarile".
           - Il  decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  24
          febbraio  1997,  n.  74,  reca:  "Regolamento di attuazione
          della legge 26 luglio  1995,  n.  328,  sulla  preselezione
          informatica   per   l'ammissione  alle  prove  scritte  del
          concorso per la nomina a notaio".
           - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia  8  agosto
          1997,  n.  290, reca: "Regolamento recante modificazione al
          regolamento di attuazione della legge 26  luglio  1995,  n.
          328,  sulla  preselezione  informatica per l'omissione alle
          prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato
          con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74".
           - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 26  luglio
          1995,  n.  328, reca: "Regolamento recante modificazioni ed
          integrazioni al regolamento di attuazione  della  legge  26
          luglio  1995,  n.  328,  sulla preselezione informatica per
          l'ammissione alle prove scritte del concorso per la  nomina
          a  notaio,  adottato  con  decreto ministeriale 24 febbraio
          1997,  n.  74,  successivamente  modificato   con   decreto
          ministeriale 8 agosto 1997, n. 290".
           -  Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1998, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
           - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Ministro di
          grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato
          dal presente regolamento, e' il seguente:
           "Art. 3 (Punteggi per le risposte). - 1. Ogni  quesito  ha
          un  grado  di  difficolta'  secondo  la  sequenza ''Domanda
          facile'' (numero 1)  -  ''Domanda  di  media  difficolta'''
          (numero  2) - ''Domanda difficile'' (numero 3); il grado di
          difficolta' e la relativa numerazione  sono  predeterminate
          nell'archivio    alla   cui   conservazione,   gestione   e
          aggiornamento e' preposta la commissione di cui all'art. 8.
           Al  candidato  che  risponde  in  modo  esatto  a tutte le
          domande  comprese  nel  questionario   e'   attribuito   il
          punteggio  formale  di  45.585.  Ad  ogni domanda omessa od
          errata e' attribuito il seguente  punteggio:  991,  per  la
          domanda   difficile;   997,   per   la   domanda  di  media
          difficolta'; 1013, per  la  domanda  facile.  Il  punteggio
          proprio   di   ogni  candidato  si  ottiene  sottraendo  al
          punteggio di 45.585 il  numero  di  991  per  ogni  domanda
          difficile,  omessa  od  errata;  quello  di  997,  per ogni
          domanda di media difficolta',  omessa  od  errata;  infine,
          quello  di  1013 per ogni domanda facile, omessa od errata.
          Sulla  base  del  punteggio  conseguito  si   formera'   la
          graduatoria di merito.
           2. L'attribuzione del grado di difficolta' delle domande e
          il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al
          candidato durante la prova di preselezione".