Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'Ass.I.Lea
                                  All'Ass.I.Re.Me
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
1. Fitto di azienda o di ramo di azienda.
  Nel caso in cui un'impresa estrattiva, manifatturiera o di servizi,
che intenda richiedere o abbia  richiesto le agevolazioni della legge
n.  488/1992 per  un programma  di  investimenti che  essa stessa  ha
sostenuto o che  intende sostenere nell'ambito di  una propria unita'
produttiva,  ceda  o abbia  ceduto  ad  un altro  soggetto,  mediante
contratto di affitto,  la gestione dell'azienda o  del ramo d'azienda
nell'ambito  del quale  si sviluppa  il detto  programma, essa  puo',
fermi restando  i propri  requisiti soggettivi di  ammissibilita', in
particolari ed  eccezionali casi  e fornendo le  necessarie garanzie,
rispettivamente, avanzare la domanda  di agevolazioni o una specifica
istanza tesa al  mantenimento della validita' della  domanda stessa o
dell'eventuale decreto di concessione.
  A tale  riguardo giova  ricordare comunque che,  in ogni  caso, non
possono  essere   prese  in   considerazione  le  istanze,   tese  al
mantenimento della  validita' della domanda o  dell'eventuale decreto
di concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed
intervenuti   successivamente   alla    chiusura   dei   termini   di
presentazione  delle   domande  e   fino  alla   pubblicazione  delle
graduatorie, in quanto gli stessi,  ai sensi della vigente normativa,
comportano la decadenza della domanda.
  Ai fini di cui sopra:
  a)  il soggetto  interessato insieme  alla domanda  di agevolazioni
ovvero all'istanza per il  mantenimento della validita' della domanda
stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi
che  evidenzino compiutamente  il piano  industriale nell'ambito  del
quale   si  colloca   strategicamente  la   decisione  di   procedere
all'affitto del  complesso aziendale, le motivazioni  che stanno alla
base della decisione  e che impediscono o rendono  non conveniente la
continuazione  della  gestione  in  proprio, il  momento  in  cui  la
decisione  stessa  e' maturata,  le  notizie  e le  informazioni  sul
soggetto  subentrante  nella  conduzione  sul  piano  industriale  di
quest'ultimo  e  su  ogni  altro  elemento  utile  ad  una  piena  ed
incontrovertibile valutazione,  da parte della  banca concessionaria,
circa  le  necessarie garanzie  che  venga  salvaguardato, a  seguito
dell'operazione  di   affitto,  l'interesse  pubblico   che  potrebbe
condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
  b) il  medesimo soggetto interessato, inoltre,  allega alla domanda
di  agevolazioni  ed  alla documentazione  prevista  dalla  normativa
ovvero  alla  predetta  istanza   una  dichiarazione  sostitutiva  di
notorieta' del  proprio legale rappresentante o  procuratore speciale
con la quale aggiorna/integra i  dati e le informazioni della propria
scheda tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a
quest'ultimo  e   concernente,  nella  parte   numerica,  l'esercizio
antecedente  l'affitto  ed  i  successivi fino  a  quello  di  regime
dell'iniziativa  da   agevolare  o  agevolata,   nonche'  l'ulteriore
documentazione prevista  dalla normativa  a corredo della  domanda di
agevolazioni,  limitatamente  alla  parte  per  la  quale  rileva  il
contratto di affitto;
  c)  la   banca  concessionaria  effettua  le   proprie  valutazioni
istruttorie in merito a  quanto rappresentato dall'impresa attraverso
la domanda o  l'istanza e la documentazione di cui  ai predetti punti
a)   e    b),   con   particolare   riferimento    alle   motivazioni
dell'operazione,  alla necessita'  strategicoeconomica della  stessa,
all'affidabilita'  del soggetto  subentrante  nella conduzione,  alla
capacita' dello stesso  di condurre l'attivita' in  modo da garantire
il pieno  soddisfacimento dell'interesse pubblico per  la concessione
delle  agevolazioni e,  in  particolare, degli  impegni dalla  stessa
derivanti;
  d) la banca concessionaria, sulla  base delle valutazioni di cui al
precedente  punto   c),  avanza  al  Ministero   dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  una   propria  motivata  proposta  di
accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;
  e) il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
sulla  base  della proposta  della  banca  concessionaria in  merito,
rispettivamente, alla domanda di  agevolazioni ovvero all'istanza per
il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale
decreto di concessione, provvede agli  adempimenti di cui all'art. 6,
comma 3 del  regolamento ovvero autorizza l'operazione  di affitto ai
fini del mantenimento della validita' della concessione gia' emessa o
respinge l'istanza  dell'impresa. In tale ultima  ipotesi, qualora la
cessione  in  affitto  sia  gia'  avvenuta  o  avvenga  comunque,  la
concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima
e le eventuali  agevolazioni erogate e non  dovute vengono restituite
dall'impresa beneficiaria secondo le  modalita' ed i criteri previsti
dalla normativa.
  Ottenuta la concessione  delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione
di cui sopra,  il proprietario ed il conduttore, ai  fini della prima
erogazione     utile    successiva     alla    concessione     ovvero
all'autorizzazione  medesima,  sottoscrivono ciascuno  uno  specifico
atto, secondo gli schemi allegati alla presente circolare, attraverso
il quale prendono atto dell'obbligo  del pieno rispetto degli impegni
che la concessione  comporta - quali, ad esempio,  quelli riferiti al
rispetto   delle   norme   urbanistiche,  ambientali,   sul   lavoro,
settoriali, ecc. - ed il  proprietario, che rimane, comunque, l'unico
titolare  delle   agevolazioni,  mantiene   la  piena   ed  esclusiva
responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della
conseguente eventuale  revoca delle agevolazioni anche  se dipendente
da comportamenti  tenuti dal conduttore.  A tale riguardo,  i livelli
occupazionali precedenti e  finali dell'iniziativa agevolata dovranno
essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti
i   soggetti  coinvolti   nella  conduzione   dell'unita'  produttiva
interessata dall'iniziativa  medesima. Analoga disposizione  vale per
la  rilevazione delle  variazioni dell'indicatore  ambientale, mentre
restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in
materia di capitale proprio.
  2.Condizioni di revoca delle agevolazioni  di cui all'art. 8, comma
1,  lettera c1  del  decreto ministeriale  n.  527/1995 e  successive
modifiche e integrazioni.
  L'art. 8, comma  1, lettera c1 del decreto  ministeriale 20 ottobre
1995, n.  527 e successive  modifiche e integrazioni prevede,  tra le
condizioni di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge
n. 488/1992  per le iniziative a  partire dal terzo bando  in poi, il
mancato  conseguimento, alla  data  della disponibilita'  dell'ultima
delle  quote in  cui  e' articolata  l'erogazione delle  agevolazioni
medesime,  delle   condizioni  previste  per  l'erogazione   a  stato
d'avanzamento  della prima  quota.  L'art. 7,  comma  1 dello  stesso
decreto ministeriale prevede che le quote suddette siano annuali e di
pari ammontare  e che  vengano rese disponibili  alla stessa  data di
ogni anno,  la prima  delle quali entro  un mese  dalla pubblicazione
delle graduatorie delle iniziative  ammissibili alle agevolazioni. La
norma  citata, quindi,  stabilisce solo  il termine  ultimo entro  il
quale il  Ministero rende  disponibile la prima  quota, la  cui data,
pertanto, puo'  variare da un  bando all'altro, ancorche'  nei limiti
del detto mese; analoga  considerazione vale, naturalmente, anche per
la seconda  e la terza quota  (quest'ultima solo nei casi  in cui sia
prevista) che,  come ricordato,  vengono rese disponibili  alla stesa
data, rispettivamente, del primo e del secondo anno successivo.
  In considerazione  di quanto  sopra, si  assume, ai  predetti fini,
come data di disponibilita' della  prima quota, l'ultimo giorno utile
del periodo  fissato dal  citato decreto  ministeriale n.  527/1995 e
cioe'  il   trentunesimo  giorno  solare  successivo   alla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana
delle   relative  graduatorie.   Conseguentemente,  si   assume  come
disponibilita' dell'ultima  quota la stessa data  dell'anno seguente,
per le iniziative che beneficiano  delle agevolazioni in due quote, o
del secondo  anno seguente, per  le iniziative che  beneficiano delle
agevolazioni in tre quote.
  Per  quanto concerne  il  solo  terzo bando,  per  il quale  alcune
graduatorie, a causa  di un errore materiale, sono  state annullate e
sostituite  con  altre  pubblicate  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 219 del 19 settembre
1998,  il  predetto trentunesimo  giorno  si  computa, per  tutte  le
iniziative  del terzo  bando  medesimo, a  far  data da  quest'ultima
pubblicazione; si assume, pertanto  come data di disponibilita' della
prima  quota  il  20  ottobre 1998  e,  conseguentemente,  come  data
dell'ultima disponibilita' il 20 ottobre  1999, per le iniziative che
beneficiano  di due  quote, ed  il 20  ottobre 2000,  per quelle  che
beneficiano di tre quote.
  In relazione alla condizione di  revoca sopra indicata, inoltre, si
e'  potuto  constatare che  numerose  imprese  che hanno  optato  per
l'erogazione  del  contributo in  due  quote  non  sono in  grado  di
documentare il prescritto  stato di avanzamento dei  lavori nei tempi
indicati,  per  motivi  indipendenti  dalla  volonta'  delle  imprese
stesse.
  A tal  riguardo si  osserva che la  possibilita' di  erogazione del
contributo secondo  due quote annuali  e' stata introdotta  a partire
dal terzo bando di applicazione  della legge n. 488/1992, in aggiunta
alle previgenti  modalita' che  prevedevano l'erogazione solo  in tre
quote annuali. Tale opportunita' e'  stata concessa alle imprese allo
scopo di  consentire una piu' rapida  fruizione dell'agevolazione, in
particolar  modo per  quei  programmi di  investimento da  concludere
prima   del  periodo,   previsto  dalla   precedente  normativa,   di
disponibilita' della terza quota.
  Si osserva inoltre  che con le nuove disposizioni  normative non si
e' esclusa  la possibilita'  che le  imprese potessero  richiedere le
erogazioni secondo tre quote pure per i programmi di investimento che
avrebbero consentito l'erogazione in due quote.
  Cio' considerato,  onde favorire la realizzazione  dei programmi di
investimento  nelle aree  depresse, appare  opportuno e  coerente con
l'interesse pubblico  consentire, in talune circostanze,  la modifica
da due  a tre  quote annuali  del regime di  erogazione, a  valle del
provvedimento di  concessione provvisoria, ove  l'impresa interessata
ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria.
  A tal fine la banca provvedera' a:
  verificare che la mancata  dimostrazione dello stato di avanzamento
dei lavori  nei tempi gia'  prescritti sia  dipesa da cause  di forza
maggire,  e  quindi  da  circostanze   che  in  nessun  modo  possano
ricondursi alla volonta', a colpa o a negligenza dell'impresa;
  accertare la fattibilita' tecnica del programma di investimenti nei
tempi massimi prescritti  per i casi in cui  l'erogazione e' disposta
in tre quote annuali;
  aggiornare,  ove  necessario,  le  proprie  risultanze  istruttorie
tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti;
  acquisire,  nei  casi  previsti   dalla  legge,  la  certificazione
antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 252/1998.
  Effettuati con  esito positivo gli accertamenti  indicati, la banca
proporra'  al Ministero  la  modifica del  regime  di erogazione  del
contributo, il  cui importo  non potra'  per questo  essere aumentato
rispetto a quello a suo tempo assentito.
  Qualora  l'impresa  beneficiaria  abbia  gia'  fruito  della  prima
erogazione  a titolo  di  anticipazione su  presentazione di  polizza
assicurativa  o  fidejussione  bancaria, l'efficacia  della  predetta
modifica del regime di erogazione  del contributo e' subordinata alla
sostituzione  della polizza/fideiussione  stessa  con  una nuova  che
tenga conto  della modifica  medesima ed  alla restituzione  da parte
dell'impresa  di  una somma  pari  alla  differenza tra  quanto  gia'
erogato a titolo di anticipazione  e quanto si sarebbe potuto erogare
secondo  l'articolazione in  tre  quote, rivalutata,  in relazione  a
quanto  disposto dall'art.  8, comma  6 del  decreto ministeriale  n.
527/1995,  secondo  l'indice  ISTAT  dei prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai  e impiegati e maggiorata  degli interessi legali.
In mancanza,  si provvedera' alla revoca  delle agevolazioni concesse
ed alla conseguente escussione della polizza/fidejussione, ricorrendo
i presupposti  di cui all'art.  8, comma  1, lettera c1)  del decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.
                                                 Il Ministro: Bersani