Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'Ass.I.Lea All'Ass.I.Re.Me Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane 1. Fitto di azienda o di ramo di azienda. Nel caso in cui un'impresa estrattiva, manifatturiera o di servizi, che intenda richiedere o abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488/1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unita' produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa puo', fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione. A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validita' della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda. Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa e' maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ed alla documentazione prevista dalla normativa ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria scheda tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime dell'iniziativa da agevolare o agevolata, nonche' l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo della domanda di agevolazioni, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto; c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessita' strategicoeconomica della stessa, all'affidabilita' del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti; d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto c), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa; e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validita' della concessione gia' emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' ed i criteri previsti dalla normativa. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi allegati alla presente circolare, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali dell'iniziativa agevolata dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa medesima. Analoga disposizione vale per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio. 2.Condizioni di revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. L'art. 8, comma 1, lettera c1 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni prevede, tra le condizioni di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992 per le iniziative a partire dal terzo bando in poi, il mancato conseguimento, alla data della disponibilita' dell'ultima delle quote in cui e' articolata l'erogazione delle agevolazioni medesime, delle condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota. L'art. 7, comma 1 dello stesso decreto ministeriale prevede che le quote suddette siano annuali e di pari ammontare e che vengano rese disponibili alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La norma citata, quindi, stabilisce solo il termine ultimo entro il quale il Ministero rende disponibile la prima quota, la cui data, pertanto, puo' variare da un bando all'altro, ancorche' nei limiti del detto mese; analoga considerazione vale, naturalmente, anche per la seconda e la terza quota (quest'ultima solo nei casi in cui sia prevista) che, come ricordato, vengono rese disponibili alla stesa data, rispettivamente, del primo e del secondo anno successivo. In considerazione di quanto sopra, si assume, ai predetti fini, come data di disponibilita' della prima quota, l'ultimo giorno utile del periodo fissato dal citato decreto ministeriale n. 527/1995 e cioe' il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle relative graduatorie. Conseguentemente, si assume come disponibilita' dell'ultima quota la stessa data dell'anno seguente, per le iniziative che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del secondo anno seguente, per le iniziative che beneficiano delle agevolazioni in tre quote. Per quanto concerne il solo terzo bando, per il quale alcune graduatorie, a causa di un errore materiale, sono state annullate e sostituite con altre pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 1998, il predetto trentunesimo giorno si computa, per tutte le iniziative del terzo bando medesimo, a far data da quest'ultima pubblicazione; si assume, pertanto come data di disponibilita' della prima quota il 20 ottobre 1998 e, conseguentemente, come data dell'ultima disponibilita' il 20 ottobre 1999, per le iniziative che beneficiano di due quote, ed il 20 ottobre 2000, per quelle che beneficiano di tre quote. In relazione alla condizione di revoca sopra indicata, inoltre, si e' potuto constatare che numerose imprese che hanno optato per l'erogazione del contributo in due quote non sono in grado di documentare il prescritto stato di avanzamento dei lavori nei tempi indicati, per motivi indipendenti dalla volonta' delle imprese stesse. A tal riguardo si osserva che la possibilita' di erogazione del contributo secondo due quote annuali e' stata introdotta a partire dal terzo bando di applicazione della legge n. 488/1992, in aggiunta alle previgenti modalita' che prevedevano l'erogazione solo in tre quote annuali. Tale opportunita' e' stata concessa alle imprese allo scopo di consentire una piu' rapida fruizione dell'agevolazione, in particolar modo per quei programmi di investimento da concludere prima del periodo, previsto dalla precedente normativa, di disponibilita' della terza quota. Si osserva inoltre che con le nuove disposizioni normative non si e' esclusa la possibilita' che le imprese potessero richiedere le erogazioni secondo tre quote pure per i programmi di investimento che avrebbero consentito l'erogazione in due quote. Cio' considerato, onde favorire la realizzazione dei programmi di investimento nelle aree depresse, appare opportuno e coerente con l'interesse pubblico consentire, in talune circostanze, la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvedera' a: verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi gia' prescritti sia dipesa da cause di forza maggire, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volonta', a colpa o a negligenza dell'impresa; accertare la fattibilita' tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione e' disposta in tre quote annuali; aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti; acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca proporra' al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non potra' per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito. Qualora l'impresa beneficiaria abbia gia' fruito della prima erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo e' subordinata alla sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto gia' erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del decreto ministeriale n. 527/1995, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorata degli interessi legali. In mancanza, si provvedera' alla revoca delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fidejussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministro: Bersani