IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni,
sull'ordinamento della Marina militare;
  Visto  il  regio  decreto  31  maggio  1943,  n. 656, relativo alla
classificazione del naviglio della Marina militare;
  Visto il codice della navigazione approvato con il regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1477,  e  successive  modificazioni, sull'ordinamento dello Stato
maggiore  della  Difesa  e  degli Stati maggiori dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  febbraio  1971,  e successive
modificazioni,  che  approva  il  regolamento per il servizio a bordo
delle navi della Marina militare;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare;
  Vista  la  convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del
1982 ratificata con legge del 2 dicembre 1994, n. 689;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545,  e  successive  modificazioni,  che  approva  il  regolamento di
disciplina militare;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il
"Riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
  Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa";
  Considerata la necessita' di apportare modifiche al regolamento per
il  servizio  a  bordo  delle navi della Marina militare, rispondenti
alle mutate esigenze di detto servizio;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con
nota n. U.L. 1579/D-VIII-25 del 7 giugno 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Generalita'

  1.  La  nave  da  guerra costituisce una parte del territorio dello
Stato.
  2.  Le disposizioni contenute nel presente regolamento stabiliscono
i  principi  fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono
le   attribuzioni,  i  doveri  e  le  responsabilita'  del  personale
imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare.
  3.  Nel  presente  regolamento per unita' navale si intende la nave
secondo le norme nazionali ed internazionali di diritto marittimo.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il   testo   della  legge  8 luglio  1926,  n.  1178,
          concernente "Ordinamento   della    regia    Marina",    e'
          pubblicato    nella   Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n.
          162.
            -   Il  testo   del  regio   decreto  31   maggio   1943,
          n.    656,  concernente"Modificazioni  al regio decreto   7
          novembre 1942, n. 1515, sulla  classificazione  del   regio
          naviglio",    e'   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale 26
          luglio 1943, n. 171.
            - Il   regio  decreto  30  marzo    1942,  n.  327,  reca
          "Approvazione   del   testo  definitivo  del  codice  della
          navigazione".
            - Il testo del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          18  novembre  1965,  n.   1477, e successive modificazioni,
          concernente "Ordinamento dello    Stato  maggiore     della
          Difesa    e    degli  Stati   maggiori dell'Esercito, della
          Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace", e' pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale 15  gennaio 1966   -  supplemento
          ordinario n. 11.
            -   Il    decreto  ministeriale   15  febbraio  1971,   e
          successive  modificazioni,  reca  "Regolamento     per   il
          servizio a  bordo delle navi della Marina militare".
            -  Il  testo    della  legge  11  luglio  1978, n.   382,
          concernente "Norme di principio sulla disciplina militare",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio  1978,  n.
          203.
            -    Il   testo della  legge  2  dicembre  1994, n.  689,
          concernente "Ratifica   ed esecuzione    della  convenzione
          delle  Nazioni   Unite sul diritto del mare, con allegati e
          atto finale, fatta a  Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,
          nonche'  dell'accordo  di applicazione della parte XI della
          convenzione stessa, con allegati, fatto a New  York  il  29
          luglio  1994", e'   pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 19
          dicembre  1994, n.  295.
            - Il  testo del decreto  del Presidente della  Repubblica
          18  luglio  1986,  n.    545,  e  successive modificazioni,
          concernente "Approvazione del regolamento  di    disciplina
          militare,  ai sensi  dell'art. 5, primo comma,  della legge
          11 luglio  1978,  n. 382",  e' pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214.
            -  Il  testo  del  decreto  legislativo 12  maggio  1995,
          n.   196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6
          marzo 1992, n. 216, in   materia     di   riordino      dei
          ruoli,    modifica  alle   norme  di reclutamento, stato ed
          avanzamento       del   personale   non   direttivo   delle
          Forzearmate", e' pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale  27
          maggio  1995,  supplemento  ordinario - serie generale - n.
          122.
            -  Il  testo della  legge  18  febbraio   1997, n.    25,
          concernente   "Attribuzioni   del  Ministro  della  difesa,
          ristrutturazione dei vertici delle   Forze      armate    e
          dell'Amministrazione  della   difesa",  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale -   serie generale -  24 febbraio 1997,
          n. 45.
            - Il testo dell'art.  17, commi 3 e 4, della    legge  23
          agosto   1988,  n.     400,      concernente    "Disciplina
          dell'attivita'    di      Governo    e  ordinamento   della
          Presidenza  del   Consiglio dei Ministri", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  12  settembre    1988,  n.  214,  serie
          ordinaria, e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.  Tali   regolamenti,
          per    materie    di    competenza    di   piu'   Ministri,
          possonoessere  adottati  con    decreti  interministeriali,
          ferma  restando la   necessita' di  apposita autorizzazione
          da parte   della legge.   I regolamenti    ministeriali  ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,       che       devono
          recare       la       denominazione  ''regolamento'',  sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto ed  alla registrazione della  Corte dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".