IL DIRETTORE
                       dell'unita' di gestione
                    autotrasporto persone e cose
  Visto il  decreto ministeriale 3  febbraio 1988, n.  82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto il  decreto ministeriale  13 settembre 1990  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del   25  settembre  1990,  il  decreto
ministeriale 1 marzo  1991 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 58
del 9  marzo 1991, il  decreto ministeriale 25 marzo  1991 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del 29  marzo  1991,  il  decreto
ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
233  del  4 ottobre  1991,  il  decreto  ministeriale 7  maggio  1992
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  108 dell'11 maggio  1992, il
decreto  ministeriale   1  agosto  1992  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  184 del  6  agosto  1992,  il decreto  ministeriale  6
novembre  1992 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 266  dell'11
novembre 1992;
  Visto l'accordo  stipulato tra la  CEE e l'Austria sul  traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante  criteri unitari volti a  favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti  il settore dell'autotrasporto merci
per conto  terzi (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 281  del 28
novembre 1992);
  Visto  il  decreto ministeriale  20  aprile  1993 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del  20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10  luglio 1993  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 163  del 14
luglio  1993, il  decreto dirigenziale  24 settembre  1993 pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  229 del 29  settembre 1993,  il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50  del  2  marzo  1994,  il  decreto  dirigenziale  13  maggio  1994
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 115 del  19 maggio  1994, il
decreto  dirigenziale  28  luglio   1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 183  del  6  agosto 1994,  il  decreto dirigenziale  19
ottobre  1994  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 248  del  22
ottobre  1994, il  decreto  dirigenziale 11  gennaio 1995  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  16  del 20  gennaio  1995, il  decreto
dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del  10  giugno  1995,  il decreto  dirigenziale  19  settembre  1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223 del 23 settembre 1995, il
decreto  dirigenziale  15  novembre 1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  271 del  20 novembre 1995,  il decreto  dirigenziale 13
dicembre  1995 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  295 del  19
dicembre  1995, il  decreto  dirigenziale 30  luglio 1996  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  181  del  3  agosto 1996;  il  decreto
dirigenziale 8  ottobre 1996  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
240  del 12  ottobre 1996;  il decreto  dirigenziale 2  dicembre 1996
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  287 del 7 dicembre  1996; il
decreto  dirigenziale   7  maggio  1997  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 108  del 12  maggio  1997; il  decreto dirigenziale  16
settembre  1997 pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  224 del  25
settembre 1997;  il decreto  dirigenziale 30 ottobre  1997 pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 258  del  5 novembre  1997; il  decreto
dirigenziale 3 marzo  1998 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 56
del 9 marzo  1998; il decreto dirigenziale 29  luglio 1998 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  179  del  3  agosto 1998,  il  decreto
dirigenziale 10 novembre 1998  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
266 del  13 novembre  1998, il decreto  dirigenziale del  25 novembre
1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998,
il  decreto dirigenziale  14  aprile 1999  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 91  del 20  aprile 1999  e il  decreto dirigenziale  16
novembre  1999 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  273 del  20
novembre 1999;
  Visto il  trattato di adesione dell'Austria,  della Norvegia, della
Finlandia e della  Svezia all'Unione europea ratificato  con legge n.
686 del 14  dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1524/96  della  Commissione del  30
luglio 1996 che  modifica il regolamento (CE) n.  3298/94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
  Considerata la situazione di forte disagio dei vettori italiani per
la  normale prosecuzione  dei  trasporti di  transito sul  territorio
austriaco  e la  possibilita' di  adottare le  misure necessarie  per
eliminare o contenere detto disagio,  prevista al comma 6 dell'art. 1
del decreto dirigenziale 10 novembre 1998.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Tutte le imprese italiane  che effettuano autotrasporto di merci
in  conto  proprio  o  in  conto  terzi,  titolari  per  il  1999  di
un'assegnazione di  ecopunti, subiranno una decurtazione  del proprio
residuo di ecopunti,  calcolato al 30 novembre 1999, pari  al 20% del
totale.
  2.  Gli ecopunti  recuperati a  seguito dell'operazione  di cui  al
punto 1 verranno fatti affluire nel conto nazionale.
  3. A partire  dal 6 dicembre 1999  e fino al 31  dicembre 1999, gli
ecopunti necessari per i  transiti attraverso il territorio austriaco
effettuati  da veicoli  pesanti, dotati  di regolare  ecopiastrina ed
appartenenti ad imprese che hanno o che avranno utilizzato per intero
la  propria assegnazione  di  ecopunti verranno  prelevati dal  conto
nazionale fino ad esaurimento dello stesso.