IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggi";
Considerato che l'articolo 46 del suddetto decreto legislativo
demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e della navigazione, la determinazione dei casi e delle
procedure di conferimento, ai centri di raccolta previsti dallo
stesso articolo, dei veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti
per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice
civile;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi in data 24 maggio 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota n. 42-10/A-41 del 5 luglio 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni e integrazioni, allorche' rinvengonosu aree ad uso
pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far
presumere lo stato di abbandono e, cioe', privo della targa di
immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di
parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla
rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del
codice della strada, danno atto, in separato verbale di
constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e
delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del
veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla
procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se
identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei
centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le
modalita' di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora
non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che
il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si
considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice
civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente
comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa
cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessita' di
comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati
necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta,
della formalita' di radiazione. La richiesta di cancellazione e'
corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza
delle condizioni previste nel comma 1, nonche' di quella che il
veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione,
integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta
circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere
della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.)
delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei
centri di raccolta, e' limitato a quelli rinvenuti nel veicolo
secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli
organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti gia'
intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di
circolazione in loro possesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo degli articoli 923, 927, 928 e 929
del codice civile:
"Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione). - 1. Le
cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano
con l'occupazione.
2. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che
formano oggetto di caccia o di pesca".
"Art. 927 (Cose ritrovate). - 1. Chi trova una cosa
mobile deve restituirla al proprietario, e, se non la
conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del
luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del
ritrovamento".
"Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento) - 1. Il
sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione
nell'albo pretorio del comune, da farsi per due
domeniche successive e da restare affissa per tre giorni
ogni volta".
"Art. 929 (Acquisto di proprieta' della cosa
ritrovata). - 1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno
della pubblicazione senza che si presenti il
proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le
circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a
chi l'ha trovata.
2. Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo
la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 46 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE, sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio):
"Art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). - 1. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio
che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve
consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28.
Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un
rimorchio destinato alla demolizione puo' altresi'
consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui
al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o
rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi
pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di
cui al comma 1 nei casi e con le procedure dererminate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le
succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal
quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalita' del
proprietario e gli estremi di identificazione del
veicolo, nonche' l'assunzione da parte del gestore del
centro stesso ovvero del concessionario o del titolare
della succursale dell'impegno a provvedere direttamente
alle pratiche di cancellazione dal pubblico registro
automobilistico (P.R.A.).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri
di agenzia a carico del proprietario del veicolo o
del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla
consegna del veicolo e del rimorchio da parte del
proprietario, il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la
demolizione del veicolo e consegnare il certificato di
proprieta', la carta di circolazione e le targhe al
competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per
gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4
libera il proprietario del veicolo dalla
responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa
con la proprieta' dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e
i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui
ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o
distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare
allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami
senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti devono essere annotati sull'apposito registro
di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e
6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di
raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi
ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del
veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies. All'art. 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "la
distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole
"la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
rimorchi non avviati alla demolizione".
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio
recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad
esclusione di quelle che abbiano attinenza con la
sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se
sottoposte alle operazioni di revisione singola
previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita'
di autoriparazione deve risultare dalle fatture
rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione
emana le norme tecniche relative alle
caratteristiche degli impianti di demolizione, alle
operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al
comma 8".
- Per il testo degli articoli 923, 927, 928 e 929 del
codice civile v. in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 103
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
"Art.12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e perifefica del Ministero dei lavori
pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di
cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade o sui tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano
mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle
aree di cui all'art. 6, comma 7.
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare
competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando
non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di
polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento".
"Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1.
La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve
comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro
sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla
demolizione o la definitiva esportazione all'estero
del veicolo stesso, restituendo il certificato di
propieta', la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo
ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per
lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione
generaie della M.C.T.C.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono,
altresi', ritirati d'ufficio tramite gli organi di
polizia, che ne curano la consegna agli uffici del
P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione
ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato
dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente
titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e' tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento
a lire novecentosessantanovemilaseicento".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
(Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale):
"Art. 8. - Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli
a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile
o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante
presso uno degli uffici di cui al primo comma
dell'articolo precedente, puo' disporre che la
custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati
individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi
di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero puo'
disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando
il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il
dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma
del precedente art. 7.
I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario
provvedono, annualmente, alla ricognizione dei
soggetti di cui al comma precedente ai quali puo'
essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei
natanti sottoposti a sequestro.
Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia
deve essere eseguito secondo le prescrizioni del
funzionario o agente che, in relazione alla natura della
violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonche'
alle esigenze di sicurezza della circolazione, puo'
disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o
l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare
itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante e'
eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale
che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio
degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito,
se necessario, l'ente tecnico.
Nel processo verbale di consegna al custode, deve
essere fatta descrizione del veicolo o del natante
sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il
verbale deve, altresi', contenere menzione espressa
degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di
conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni
richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle
sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della
custodia. La compilazione del suddetto verbale
sostituisce l'adempimento di cui al primo comma
del precedente art. 5".
- Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 923 del codice civile v.
in nota al titolo.