IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'articolo  6, commi  7, 8,  8-bis e  9, del  decretolegge 20
maggio 1993,  n. 149, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19
luglio  1993,  n.  237,  che   prevede  interventi  per  favorire  la
razionalizzazione, la ristrutturazione  e la riconversione produttiva
delle imprese operanti  nel settore della produzione  di materiali di
armamento;
  Considerato che in  attuazione del comma 8 del  predetto articolo 6
il  Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  deve
stabilire  modalita'  e criteri  per  l'attuazione  del comma  7  del
medesimo  articolo  6,  con  riferimento anche  alla  concessione  di
contributi ed alla  restituzione allo Stato, a valere  sul ricavato a
regime  della  vendita  dei   prodotti  interessati,  dei  contributi
medesimi;
  Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1993, con cui il Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato ha definito le aree
del territorio  nazionale caratterizzate  da elevata  incidenza delle
attivita' di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;
  Visto il decreto  ministeriale 2 agosto 1995, n. 434,  con il quale
e' stato adottato il regolamento  di attuazione dell'art. 6, commi 7,
8 e 8-bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149, convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19  luglio 1993,  n. 237,  riguardante le
modalita'  e  i  criteri  per  favorire  la  razionalizzazione  e  la
ristrutturazione produttiva delle imprese  operanti nel settore della
produzione di materiali d'armamento;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi dell'adunanza del 24 maggio 1999;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri a norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge n. 400/1988,
con nota n. 16574 del 24 giugno 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1. Possono  accedere ai benefici previsti  dal presente regolamento
le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  a) risultino iscritte al registro nazionale delle imprese istituito
ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
  b) abbiano prodotto  nei tre esercizi precedenti la  data di inizio
del  programma un  fatturato  medio  composto per  almeno  il 20%  da
attivita'  di   produzione  e  manutenzione  di   materiali  elencati
all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
  2. Per i  rami di azienda derivanti da imprese  che potevano essere
ammessi  ai   benefici  alla   data  di   inizio  del   programma  di
riconversione  ed istituiti  con  apposita  deliberazione valida  che
attribuisca agli  stessi un'autonomia organizzativa ed  economica con
contabilita' sezionali, la predetta percentuale del 20% e' verificata
nell'ambito  delle suddette  contabilita'  sezionali,  sulla base  di
un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore
aziendale.
  3. Nella fase  di costituzione delle contabilita'  sezionali, si fa
riferimento al  fatturato risultante  dagli ultimi tre  bilanci delle
aziende preesistenti.
  4. Analogamente, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di
altre aziende,  si prende in considerazione  l'iscrizione al Registro
nazionale delle imprese ed il fatturato delle aziende preesistenti.
  5. Per  i rami di  azienda gia' istituiti  alla data di  inizio del
programma di  riconversione, che  svolgono attivita' di  produzione e
manutenzione  dei materiali  elencati  all'articolo 2  della legge  9
luglio 1990, n. 185, e  che dispongono di una contabilita' gestionale
autonoma, dalla quale si possa  evincere il risultato economico della
gestione, la predetta percentuale del 20% e' verificata sulla base di
un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore
aziendale.
  6. Le  iniziative proposte dalle  imprese individuate ai  sensi dei
precedenti commi  possono accedere ai contributi  di cui all'articolo
6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con  modificazioni, dalla  legge  19  luglio 1993,  n.  237, solo  se
riferite ad unita'  produttive ubicate nelle aree  individuate con il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 20 dicembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Nota al titolo:
            -  Per il   testo dei commi 7,  8, 8-bis e 9 dell'art.  6
          del decreto  legge  n.  149/1993,  si  veda  in  nota  alle
          premesse.
           Note alle premesse:
            -  Si    riporta  il  testo dei   commi 7, 8,   8-bis e 9
          dell'art.   6 del decreto-legge   n.   149/1993,    recante
          interventi  urgenti  in  favore dell'economia:
            "7.  Il    Ministro  dell'industria,  del  commercio    e
          dell'artigianato,  sentite    le    regioni    maggiormente
          interessate    e    avvalendosi    anche  dell'Ufficio   di
          coordinamento   della   produzione    di    materiali    di
          armamento,  istituito  dall'art.    8  della legge 9 luglio
          1990,  n.  185,  definisce  con    proprio  decreto,  entro
          sessanta  giorni  dalla    data  di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  le  aree    del
          territorio  nazionale caratterizzate  da elevata  incidenza
          delle    attivita' di   produzione   e di  manutenzione  di
          materiali       di   armamento.   Per        favorire    la
          razionalizzazione,  la  ristrutturazione e la riconversione
          produttiva nel  campo    civile  e  duale    delle  imprese
          operanti  nel  settore  della  produzione  di  materiali di
          armamento nelle aree  individuate ai  sensi   del  presente
          comma,    e' autorizzata  la complessiva spesa quinquennale
          di lire 500 miliardi.
            8.   Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato  stabilisce    modalita'  e    criteri per
          l'attuazione del   comma 7,   con  riferimento  anche  alla
          concessione   di contributi e alla restituzione allo Stato,
          a valere sul ricavato a regime della vendita  dei  prodotti
          interessati, dei contributi medesimi.
            8-bis.  Per  accedere  ai  contributi di   cui al comma 8
          possono essere conclusi   accordi    di    programma    tra
          soggetti    pubblici    e    privati  operanti  nelle  aree
          individuate  ai  sensi  del  comma  7     e  il   Ministero
          dell'industria,  del    commercio e   dell'artigianato, che
          dovranno tra l'altro prevedere:
            a)  l'utilizzo coordinato   delle   risorse   finanziarie
          pubbliche    e  private  nonche'    di quelle eventualmente
          provenienti  dalla Comunita' economica europea;
            b)  l'individuazione, ai  sensi dell'art.  6 della  legge
          7  agosto 1990, n. 241, di un responsabile  dell'attuazione
          dell'accordo,  che e' nominato con  decreto del  Presidente
          del  Consiglio dei  Ministri su proposta    del    Ministro
          dell'industria,    del   commercio    e dell'artigianato;
            c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
            d)    le   modalita'   di    controllo   e   di  verifica
          dell'attuazione dell'accordo.
            9. All'onere derivante dall'attuazione del   comma 7  per
          il  triennio  1993-1995,  pari   a lire 80 miliardi  per il
          1993, a   lire 90 miliardi per  il  1994  e    a  lire  100
          miliardi  per il  1995, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello   stanziamento iscritto,    ai  fini    del
          bilancio   triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001  dello
          stato  di previsione   del   Ministero   del   tesoro   per
          l'anno      1993,     all'uopo  parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento   relativo  al  Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1983
          (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e     ordinamennto
          della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri) prevede  che
          con    dccreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            -  Per  opportuna  conoscenza  si  riporta il testo degli
          articoli 2 e 3 del del  decreto  ministeriale  20  dicembre
          1993  (definizione delle aree del territorio caratterizzate
          da elevata incidenza delle attivita'  di  produzione  e  di
          manutenzione di materiali d'armamento:
            "Art.   2  (Aree  regionali  del    territorio  nazionale
          prioritari). - Le aree  regionali del  territorio nazionale
          che risulti   avere elevata incidenza  delle  attivita'  di
          produzione,  manutenzione di materiale di armamento sono le
          seguenti:
              Campania;
              Lazio;
              Liguria;
              Lombardia;
              Piemonte".
            "Art. 3 (Aree subregionali). -  Le aree subregionali  del
          territorio  nazionale,  coincidenti con  quelle degli  enti
          previsti  dall'art. 2 della  legge 8   giugno   1990,    n.
          142,    che    risultano  avere   elevata incidenza   delle
          attivita'   di    produzione   e   di    manutenzione    di
          materiale di armamento sono le seguenti:
              Bolzano;
              Brindisi;
              Firenze;
              Gorizia;
              L'Aquila;
              Livorno".
           Note all'art. 1:
            -    Per  il   testo dell'art.   6,   commi 7   e 8   del
          decreto-legge  n.  149/1993 si veda in nota alle premesse.
            - Il   testo degli   articoli 2   e 3  della    legge  n.
          185/1990  (Nuove  norme  sul   controllo dell'esportazione,
          importazione e  transito dei materiali di armamento) e'  il
          seguente:
            "Art.  2 (Materiali  di armamento).  -  1. Ai  fini della
          presente legge, sono materiali di armamento  quei materiali
          che,  per  requisiti o caratteristiche tecnicocostruttive o
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un  prevalente    uso  militare    o di   corpi armati o di
          polizia.
            2. I  materiali di  armamento di  cui a   comma 1    sono
          classificati nelle seguenti categorie:
            a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
            b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
            c)  armi  ed  armamento  di  medio  e  grosso  calibro  e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3;
            d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
            e)  carri  e  veicoli  appositamente  costruiti  per  uso
          militare;
            f)  navi  e  relativi     equipaggiamenti   appositamente
          costruiti per uso militare;
            g)     aeromobili     ed      elicotteri    e    relativi
          equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
            h)  polveri,    esplosivi,  propellenti,   ad   eccezione
          di  quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art.
          1;
            i)    sistemi o   apparati  elettronici,  elettroottici e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare;
            l)    materiali  speciali     blindati      appositamente
          costruiti per  uso militare;
            m) materiali specifici per l'addestramento militare;
            n)     macchine,     apparecchiature     ed  attrezzature
          costruite  per  la fabbricazione,   il   collaudo   ed   il
          controllo  delle  armi  e  delle munizioni;
            o)   equipaggiamenti   speciali  appositamente  costruiti
          per  uso militare.
            3.   L'elenco    dei    materiali    di  armamento,    da
          comprendere    nelle  categorie  di    cui al comma 2,   e'
          approvato con decreto   del Ministro della    difesa,    di
          concerto    con  i    Ministri    degli    affari   esteri,
          dell'interno,    delle   finanze,    dell'industria,    del
          commercio     e  dell'artigianato,  delle    partecipazioni
          statali  e del  commercio con l'estero, da  emanarsi  entro
          centottanta    giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  L'individuazione  di  nuove  categorie  e
          l'aggiornamento  dell'elenco  dei  materiali   di armamento
          sono  disposti  con  decreto  da  adottarsi  nelle    forme
          suindicate,   avuto   riguardo   alla  evoluzione     della
          produzione   industriale,  a  quella  tecnologica,  nonche'
          agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
            4.    Ai fini   della   presente legge  sono  considerati
          materiali  di armamento:
            a)   ai soli   fini dell'esportazione,    le  parti    di
          ricambio    e  quei componenti specifici   dei materiali di
          cui al comma  2, identificati nell'elenco di cui  al  comma
          3;
            b)    limitatamente alle   operazioni  di esportazione  e
          transito,   i disegni,    gli    schemi  ed    ogni    tipo
          ulteriore  di   documentazione   e d'informazione necessari
          alla  fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei  materiali
          di cui al comma 2.
            5.  La presente  legge si applica anche alla  concessione
          di licenze per  la  fabbricazione  fuori  del    territorio
          nazionale  dei  materiali di cui al comma 2 ed alla lettera
          a) del comma 4.
            6.  La  prestazione  di  servizi    per   l'addestramento
          e    per    la  manutenzione,  da effettuarsi   in Italia o
          all'estero,    quando  non  sia  gia'   stata   autorizzata
          contestualmente      al   trasferimento   di  materiali  di
          armamento, e'  soggetta esclusivamente al nulla   osta  del
          Ministro  della  difesa,  sentiti i Ministri   degli affari
          esteri e dell'interno, purche'   costituisca   prosecuzione
          di  un  rapporto  legittimamente autorizzato.
            7.   La  trasformazione    o  l'adattamento  di  mezzi  e
          materiali per uso civile forniti dal nostro  Paese    o  di
          proprieta'  del  committente,  sia in Italia o  all'estero,
          che comportino, per    l'intervento  di  imprese  italiane,
          variazioni   operative ai  fini  bellici  del mezzo  o  del
          materiale, sono    autorizzati  secondo    le  disposizioni
          della presente legge".
            "Art.   3   (Registro  nazionale  delle  imprese).  -  1.
          Presso  il Ministero della  difesa, ufficio del  Segretario
          generale   -  Direttore  nazionale  degli    armamenti,  e'
          istituito  il    registro  nazionale  delle  imprese      e
          consorzi     di    imprese  operanti   nel  settore   della
          progettazione,  produzione,   importazione,   esportazione,
          manutenzione   e   lavorazioni   comunitarie   connesse  di
          materiale di armamento, precisate e  suddivise  secondo  le
          funzioni  per  le quali l'iscrizione puo' essere accertata.
          Copie di tale registro  nazionale e dei suoi  aggiornamenti
          sono  trasmesse    per  i  fini    della presente legge, ai
          Ministeri degli affari    esteri,    dell'interno,    delle
          finanze,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          e del commercio con l'estero.
            2.    Solo   agli   iscritti    al   registro   nazionale
          possono  essere rilasciate le   autorizzazioni ad  iniziare
          trattative    contrattuali  ed ad effettuare  operazioni di
          esportazione,  importazione,    transito  di  materiale  di
          armamento.
            3.    L'iscrizione al   registro di  cui  al comma  primo
          tiene  luogo dell'autorizzazione   di cui   all'art.    28,
          comma    secondo, del   testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  fermi restando i requisiti indicati all'art.  9 della
          legge 18 aprile 1975, n. 110.
            4.  Le  domande  di  iscrizione    al registro nazionale,
          corredate della documentazione  necessaria   a   comprovare
          l'esistenza     dei    requisiti  richiesti,  secondo    le
          modalita'  che saranno prescritte  con decreto del Ministro
          della difesa, di   concerto con i Ministri    degli  affari
          esteri,  e  del  commercio  con    l'estero,  devono essere
          presentate dalle imprese che  vi abbiano  interesse purche'
          in possesso  dei seguenti requisiti soggettivi:
            a) per  le imprese  individuali e   per le   societa'  di
          persone,  la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del
          legale rappresentante, ovvero  la residenza  in Italia  dei
          suddetti,  purche' cittadini  di Paesi  legati   all'Italia
          da   un  trattato  per  la  collaborazione giudiziaria;
            b)  per  la    societia' di capitali, purche'  legalmente
          costituite  in  Italia   ed   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti  materiali soggetti al controllo della presente
          legge, la residenza in   Italia dei soggetti  titolari  dei
          poteri    di  rappresentanza ai fini  della presente legge,
          purche'   cittadini    italiani    o    di  Paesi    legati
          all'Italia     da     un  trattato  per  la  collaborazione
          giudiziaria.
            5.  Possono  essere   altresi'   iscritti   al   registro
          nazionale    i  consorzi  di    imprese costituiti con   la
          partecipazione di una  o piu' imprese iscritte al  registro
          nazionale, purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
          nelle  condizioni ostative  di cui ai commi  8, 9, 10, 11 e
          12, sempreche'   il  legale  rappresentante  del  consorzio
          abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
            6.  Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale
          i consorzi industriali promossi a seguito    di  specifiche
          intese   intergovernative   o   comunque   autorizzati  dai
          competenti organi dello Stato italiano.
            7.  Gli   iscritti   al    registro   nazionale    devono
          comunicare   al Ministero della difesa  ogni variazione dei
          soggetti di  cui al comma 4, lettere  a) e b),  e al  comma
          5,    il  trasferimento  della   sede, la istituzione    di
          nuove    sedi,    la     trasformazione   o      estenzione
          dell'impresa.
            8.  Non sono  iscrivibili o, se iscritte,  decadono dalla
          iscrizione le imprese dichiarate fallite.
            9.   Si   applicano     le    norme    di    sospensione,
          decadenza   e   non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31
          maggio 1965, n. 575, nonche' dall'art. 24  della  legge  13
          settembre 1982, n. 646.
            10.  Non sono iscrivibili, o  se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese  i  cui  rappresentanti  indicati  al
          comma  4,  lettere a) e b), siano    stati  definitivamente
          riconosciuti     come   appartenuti     o  appartenenti  ad
          associazioni  segrete  ai  sensi dell'art. 1 della legge 25
          gennaio 1982, n. 17, o  siano  state  condannate  ai  sensi
          della  legge  20   giugno 1952,   n. 645,  del testo  unico
          delle  leggi di  pubblica sicurezza  approvato con    regio
          decreto    18    giugno  1931,    n.  773,    e  successive
          modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  nonche'
          della presente legge.
            11.  Non sono iscrivibili o,  se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese  i cui legali   rappresentanti  siano
          stati  condannati, con sentenza passata  in giudicato,  per
          reati  di commercio  illegale di materiali di armamento.
            12.    Non   sono   iscrivibili   o, se   iscritte,  sono
          sospese  dalla iscrizione le imprese che,  in    violazione
          del  divieto  di  cui  all'art.    22   assumano   con   le
          funzioni  ivi     elencate,     ex     dipendenti     delle
          amministrazioni  dello    Stato  prima  di   tre anni dalla
          cessazione del loro servizio attivo.
            13.  Il  verificarsi     delle  condizioni  di   cui   ai
          precedenti  commi  8,  9,    10, 11   e   12 determina   la
          sospensione  o  la cancellazione   dal registro  nazionale,
          disposta  con  decreto  del    Ministro  della  difesa,  da
          comunicare ai Ministri di cui al comma 1.
            14.  Qualora venga  rimosso l'impedimento  all'iscrizione
          l'impresa  potra'  ottenere  l'iscrizione  stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
            15.  In    pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui ai  commi 8,  9, 10, 11  e 12  l'impresa
          o il  consorzio potranno esercitare  le  normali  attivita'
          nei   limiti  delle  autorizzazioni concesse e in  corso di
          validita',   ad   eccezione   di      quelle   oggetto   di
          contestazione.    Ad      essi    non     potranno   essere
          rilasciate  nuove autorizzazioni".
            - Per il decreto ministeriale 20 dicembre 1993 si veda in
          nota alle premesse.