IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il decreto-legge  31 gennaio  1995, n.  26, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 29 marzo  1995, n. 95 e,  in particolare,
l'art.    1,     il    quale    prevede    interventi     a    favore
dell'imprenditorialita' giovanile;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
prograrnmazione    economica,   di    concerto   con    il   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato n.  306  del  18
febbraio 1998, con il quale  e' stato adottato il regolamento recante
norme    per    la    concessione   di    agevolazioni    finanziarie
all'imprenditorialita' giovanile;
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n. 448, e, in particolare, l'art.
51,  il  quale  prevede  che,  per favorire  la  creazione  di  nuova
imprenditorialita' sociale,  nonche' il consolidamento e  lo sviluppo
delle imprese sociali gia' esistenti, alle cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  della legge 8 novembre 1991, n. 381
(di   seguito:  "cooperative")   che  presentino   progetti  per   la
realizzazione  di  nuove iniziative  o  per  il consolidamento  e  lo
sviluppo di  attivita' gia'  avviate, sono  estesi, nei  limiti delle
risorse disponibili, i benefici di cui  alla predetta legge n. 95 del
1995, secondo i criteri e  le modalita' definiti con apposito decreto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, d'intesa  con il Ministero  del lavoro e  della previdenza
sociale;
  Considerato che la societa' Progetto  Italia S.p.a. e' subentrata a
decorrere dal  1 febbraio 1999  nelle funzioni gia'  esercitate dalla
societa'  per l'imprenditorialita'  giovanile S.p.a.  e nei  relativi
rapporti giuridici e finanziari;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione generale per l'impiego, n. 6621 del 18 ottobre 1999, con la
quale e' stata formalizzata l'intesa sullo schema di decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1. I benefici di  cui alla legge n. 95 del  1995, come definiti dal
decreto interministeriale n. 306 del  1998, sono estesi con i criteri
e le modalita'  di cui al presente decreto alle  cooperative con sede
legale,  amministrativa  e  operativa   nei  territori  di  cui  agli
obiettivi  1, 2  e  5b dei  programmi comunitari  e  in possesso  dei
requisiti  di cui  ai commi  2 e  3, che  presentano progetti  per la
realizzazione  di  nuove iniziative  o  per  il consolidamento  e  lo
sviluppo di attivita' gia'  avviate nei settori indicati all'articolo
2.
  2. Nel caso di cooperative di nuova costituzione, queste, a parte i
soci svantaggiati,  devono essere composte esclusivamente  da giovani
tra i 18  e 35 anni oppure composte prevalentemente  da giovani tra i
18 ed  i 29 anni  che abbiano la  maggioranza assoluta numerica  e di
quote di partecipazione,  residenti alla data del l  gennaio 1999 nei
comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1.
  3.  Nel caso  di cooperative  gia' esistenti  i soci  devono essere
residenti alla data del l gennaio 1999 nei comuni ricadcnti, anche in
parte, nei territori di cui comma 1.
  4. Gli statuti delle cooperative  devono contenere una clausola che
non consenta atti  di trasferimento tra vivi di  quote societarie che
facciano venir  meno i requisiti  di cui ai commi  2 e 3  per almeno,
rispettivamente, dieci e cinque anni  dalla data del provvedimento di
ammissione alle  agevolazioni. La modifica della  clausola statutaria
prima  dei  predetti  termini comporta  l'immediata  decadenza  dalle
agevolazioni concesse,  ai sensi  dell'art. 1,  comma 5,  del decreto
interministeriale n. 306 del 1998.