Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  vista  la  domanda  e   l'annesso  schema  di  disciplinare  di
produzione presentati dalla Confederazione italiana agricoltori della
provincia di  Trapani, dall'Unione  provinciale degli  agricoltori di
Trapani, dalla  Federvini -  Sez. regionale siciliana,  dal Consorzio
volontario per la tutela e  la valorizzazione dei vini doc dell'Isola
di Pantelleria  dall'Enopolio di  Pantelleria, intesa ad  ottenere la
modifica  della  denominazione  di origine  controllata  "Moscato  di
Pantelleria naturale"  o "Moscato di Pantelleria"  e "Moscato passito
di   Pantelleria"  o   "Passito  di   Pantelleria"  in   "Moscato  di
Pantelleria", "Passito  di Pantelleria"  e "Pantelleria",  nonche' la
modifica del relativo disciplinare di produzione;
  Vista la nota n. 3265 del 20 ottobre 1999 della regione Sicilia con
la  quale,  congiuntamente  alle organizzazioni  professionali  e  di
categoria  e   i  rappresentanti   del  Consorzio  di   tutela  della
denominazione di origine  di che trattasi, sono  state assunte alcune
determinazioni   relativamente   alle    modifiche   concernenti   il
disciplinare di produzione  e riguardanti in particolare:  la zona di
imbottigliamento e la produzione tradizionale;
  Viste le  deliberazioni assunte dal Comitato  stesso nelle riunioni
del 21-22 ottobre e del 17-18 novembre 1999;
  Visto il decreto  ministeriale n. 24812 del 2 novembre  1999 con il
quale il  direttore generale dott.  Antinino Di Salvo ha  delegato al
dirigente dott. Francesco  Scala la competenza alla  firma degli atti
correnti necessari per assicurare la regolare ed ordinata contunuita'
dell'azione amministrativa dal 18 novembre 1999 al 1 dicembre 1999;
                               Esprime
  parere  favorevole  alla  suddetta   istanza  proponendo,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto  di modifica, il disciplinare di
produzione secondo il testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero delle  politiche agricole e forestali  - Comitato nazionale
per la  tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di  origine e
delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini -  Via Sallustiana n.
10 -  00157 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.