IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
"Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visto l'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, del 31 ottobre 1997, recante "Metodologia di misura del
rumore aeroportuale", che istituisce due commissioni con il compito
di predisporre criteri generali rispettivamente per la definizione:
a) di procedure antirumore in tutte le attivita' aeroportuali come
definite nell'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26
ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le attivita'
aeroportuali e dei criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle
zone di rispetto; e) della classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche
dei sistemi di monitoraggio;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale del 31
ottobre 1997, che attribuisce alle commissioni previste dall'art. 5
del medesimo decreto ministeriale, la definizione in ambito locale,
nell'intorno aeroportuale, dei confini delle tre aree di rispetto,
zona A, zona B e zona C, all'interno delle quali vigono i limiti di
rumorosita' stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6;
Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante le norme per la riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili";
Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation
Organization), annesso 6, in tema di procedure operative degli
aeromobili a garanzia della navigazione aerea;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
38-T del 30 marzo 1998, recante l'adozione delle normative europee
per la gestione tecnica operativa degli aeromobili da trasporto
commerciale;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti
limiti di edificabilita' negli intorni aeroportuali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre
1999, con cui e' stata tra l'altro ricostituita la commissione di cui
all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;
Considerati gli esiti dei lavori della commissione sopra
richiamata;
Considerato l'interesse primario della sicurezza della navigazione
aerea;
Considerato che all'inquinamento acustico aeroportuale
contribuiscono i vettori ed i gestori nell'ambito dello svolgimento
delle rispettive attivita';
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) aeromobile in volo: l'aeromobile dal momento della chiusura
delle porte finalizzata al decollo, al momento della riapertura delle
stesse dopo l'atterraggio, nonche' un aeromobile in volo manovra sia
in aria che a terra;
b) prova motore: ravviamento di un motore di spinta non associata
con una partenza pianificata.